Cassazione Penale, Sentenza n. 27765/2024 del 11/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna il decreto che ha confermato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale (2 anni, obbligo di soggiorno, cauzione €2.000), denunciando l'illogicità della motivazione sulla sussistenza e sull'attualità della pericolosità sociale: lamenta che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente verificato la probabilità di commissione di reati e che ha valutato erroneamente il valore delle quattro automobili (sostenendo che esse non erano marcianti al momento dell'istanza). Inoltre chiede l'esclusione dell'obbligo di soggiorno richiamando la giurisprudenza costituzionale sulla non punibilità della misura
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge in materia di procedure di prevenzione: in tali procedimenti è ammesso il ricorso per cassazione solo per violazione di legge e non per l'ipotesi di "illogicità manifesta" della motivazione, salvo che la motivazione sia inesistente o meramente apparente. La Corte ha ritenuto che il decreto impugnato fosse motivato, seppure sinteticamente, rispetto ai profili contestati e che il ricorrente non abbia indicato specifiche violazioni di legge. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di €3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (art. 4)
Nei procedimenti di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge; la Corte usa questa norma per escludere il sindacato in Cassazione su vizi di motivazione che non costituiscano violazione di legge
legge 31 maggio 1965, n. 575 (art. 34ter, secondo comma)
Richiamata per confermare il regime speciale delle impugnazioni nei procedimenti di prevenzione e il limite del sindacato di legittimità
art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
L'ipotesi di "illogicità manifesta" della motivazione (lett. e) non è sindacabile in Cassazione nei procedimenti di prevenzione, salvo che la motivazione non sia del tutto inesistente o meramente apparente, che costituisce violazione di legge
art. 616, cod. proc. pen.
Consente alla Corte di condannare al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende quando l'inammissibilità dipenda da profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Corte Costituzionale, sentenza n. 24 del 2019
Riferita dal ricorrente per sostenere che le misure di prevenzione non hanno carattere sanzionatorio; richiede comunque una valutazione concreta della misura nel rispetto dei principi costituzionali
Cass. Sez. n. 33451 del 29.05.2014 (Repaci, Rv. 260246-01)
Giurisprudenza di legittimità che chiarisce il limite del sindacato in Cassazione sui provvedimenti di prevenzione: ammissibile solo il ricorso per violazione di legge e non il ricorso basato su mero apprezzamento della motivazione
Massime di principio
- Nei procedimenti di prevenzione il ricorso per cassazione è in generale limitato alle violazioni di legge: non è utile puntare solo su censure di "illogicità" o insufficienza argomentativa a meno che non si dimostri che la motivazione sia del tutto assente o meramente apparente
- Per impugnare efficacemente un provvedimento di prevenzione davanti alla Cassazione bisogna valorizzare profili di illegittimità formale o violazioni normative specifiche (es. difetto assoluto di motivazione, violazione dei principi costituzionali applicabili, travisamento palese degli atti probatori quando configurabile come erronea applicazione di norme)
- Se la censura riguarda omissioni o valutazioni fattuali (es. valore di beni, situazione lavorativa), è preferibile farle valutare in sede di merito (Tribunale/Appello) con elementi probatori chiari; in Cassazione tali questioni sopravvivono solo se connesse a una violazione di legge
- Quando si sostiene che una misura preventiva ha carattere punitivo (richiamando la Corte Cost.), occorre dimostrare specifiche conseguenze o applicazioni della misura incompatibili con la funzione di prevenzione per invocare la tutela costituzionale
- Per evitare la condanna alla Cassa delle ammende e le spese, il ricorrente deve motivare con precisione la violazione di legge invocata e mostrare in che modo la motivazione sia assente o solo apparente, non limitandosi a rilievi di mera valutazione critica
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 11 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 27516/2024 del 11/07/2024
- Sentenza penale · 11 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 27517/2024 del 11/07/2024
- Sentenza penale · 11 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 27519/2024 del 11/07/2024
- Sentenza penale · 11 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 27520/2024 del 11/07/2024
- Sentenza penale · 11 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 27521/2024 del 11/07/2024
- Sentenza penale · 11 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 27522/2024 del 11/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →