Sentenza del 16/03/2016 n. 1354 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione e misure cautelari - Iscrizione ipotecaria - Espropriazione forzata - Notifica dell'intimazione - Necessarietà - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto che l'iscrizione ipotecaria fosse illegittima perché effettuata senza la preventiva notifica dell'intimazione di pagamento prevista dall'art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973. Secondo questa tesi, prima di adottare la misura cautelare sarebbe stato necessario notificare l'intimazione, trattandosi di un atto collegato alla successiva espropriazione forzata.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stato affermato che l'iscrizione ipotecaria è una misura cautelare, non ablativa, e non costituisce un atto della procedura espropriativa. Di conseguenza, non è soggetta ai limiti previsti dall'art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973 e non richiede necessariamente la previa notifica dell'intimazione di pagamento. La decisione si pone in linea con Cass. n. 7239/2013, C.T.R. Toscana n. 14/2013 e C.T.R. Lazio n. 220/2012.
Norme richiamate
Art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602/1973
La disposizione riguarda l'avvio dell'espropriazione forzata e impone, in tale ambito, la preventiva notificazione dell'intimazione di pagamento quando siano decorsi determinati termini dalla cartella. Il limite non si applica automaticamente all'iscrizione ipotecaria, poiché quest'ultima è qualificata come misura cautelare distinta dall'espropriazione.
Massime di principio
- L'iscrizione ipotecaria, ai fini della riscossione dei tributi, è generalmente considerata una misura cautelare e non un atto di espropriazione forzata.
- L'obbligo di preventiva notifica dell'intimazione previsto dall'art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973 riguarda l'espropriazione e non si estende necessariamente all'iscrizione ipotecaria.
- Non si può contestare l'iscrizione ipotecaria esclusivamente sostenendo l'assenza dell'intimazione prevista per l'espropriazione; occorre verificare le specifiche condizioni di legge e gli eventuali altri requisiti di validità della misura.
- La distinzione tra misure cautelari e procedure espropriative è determinante: le prime conservano la garanzia patrimoniale del credito, mentre le seconde mirano direttamente alla vendita o all'ablazione coattiva dei beni.
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