Cassazione Penale, Sentenza n. 25314/2022 del 04/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame di Bari che aveva rigettato l'istanza di riesame contro il decreto di sequestro preventivo (immobile a Gravina di Puglia) emesso dal G.I.P. per presunti reati edilizi e di falso (artt. 481 e 483 c.p. e artt. 44 e 71 D.P.R. 380/2001). Il ricorrente lamentava violazione di legge e carenza di motivazione per presunta omissione di valutazione della relazione tecnica di parte (che, a suo dire, avrebbe chiarito che i lavori di finitura non impedivano la demolizione del terzo piano, che i termini per la demolizione non erano decorsi per sospensioni e che non era necessaria autorizzazione paesaggistica), e contestava che il Tribunale avesse considerato solo le questioni relative al terzo piano senza valutare abusi attribuiti a precedenti proprietari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha ritenuto che il Tribunale del Riesame avesse adeguatamente risposto alle argomentazioni difensive e alla relazione tecnica, richiamando passaggi dell'ordinanza in cui tali deduzioni erano affrontate (pagg. 5-6). Ha inoltre confermato il principio giurisprudenziale secondo cui la prosecuzione di lavori su manufatti abusivi costituisce nuova condotta illecita anche se l'abuso originario è stato commesso da altri, giustificando il sequestro per il periculum in mora e la necessità di tutela dell'interesse pubblico. Parte del ricorso è stata considerata inammissibile per difetto di specificità; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
artt. 481 e 483 cod. pen.
Norme penali richiamate per le contestazioni di falso; la Corte ha trattato tali contestazioni nel quadro della valutazione complessiva degli elementi probatori e delle argomentazioni difensive
art. 44 e art. 71 D.P.R. 380/2001
Norme del testo unico dell'edilizia richiamate in relazione agli illeciti edilizi; la Corte ha ritenuto che gli interventi contestati integrassero prosecuzione di attività edilizia illecita
art. 23, comma 8 del D.L. n.137/2020
Disposizione procedurale applicata al trattamento del ricorso (richiamo sulle modalità di trattazione previste dal decreto)
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che autorizza la condanna per le spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese
Giurisprudenza citata: Sez. 3, n. 30673 del 24/06/2021 (Saracino)
Principio secondo cui la prosecuzione di lavori su manufatti abusivi costituisce una nuova condotta illecita, anche se l'edificazione iniziale è ormai prescritta; principio richiamato dalla Corte per giustificare la configurazione di una nuova attività illecita e le misure cautelari
Massime di principio
- La relazione tecnica di parte deve essere effettivamente valutata dal giudice, ma la cassazione verifica non la formula letterale della motivazione bensì se le argomentazioni difensive sono state affrontate in modo sostanziale
- La prosecuzione di lavori su opere abusive costituisce di per sé una nuova condotta illecita, indipendentemente dal fatto che gli abusi originari siano imputabili a precedenti proprietari o che su questi sia intervenuta la prescrizione
- Il periculum in mora e la necessità di tutelare l'interesse pubblico possono giustificare il sequestro preventivo dell'intero immobile quando le opere abusive siano continuative e coinvolgano l'intero fabbricato
- Questioni relative a termini amministrativi (es. scadenze per demolizioni) o sospensioni (anche per emergenze come la pandemia) possono essere considerate ma non sono automaticamente ostative alle misure cautelari se emergono elementi che indicano la volontà di non demolire
- In sede di ricorso per cassazione sono richieste motivazioni specifiche e la contestazione generica o non sufficientemente specifica delle ragioni di fatto o di diritto può portare all'inammissibilità del motivo per difetto di specificità estrinseca
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