Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 11615/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento - del provvedimento di valutazione medica di non idoneità a qualsiasi patente di guida formulata dalla commissione medica RFI - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiano, protocollo n. -OMISSIS- del 16/9/25 e notificato in data 19 settembre 2025 a mezzo pec presso lo studio dell'avv. Stefano Bertuzzi, con il quale veniva rigettata l'istanza di riesame in autotutela ex art. 119 co. 5 d.lgs. 285/92 e s.m.i. avverso la valutazione della CML dell'ASL di Latina - Commissione Patenti Speciali di Gaeta - del 25 maggio 2025; - di ogni altro atto, antecedente o consequenziale, conosciuto e non, comunque connesso ivi compresa la valutazione della CML presso ASL di Latina - Commissione Patenti Speciali di Gaeta - del 13 maggio 25.

Giustizia amministrativa202514696

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: valutazione medica di non idoneità a qualsiasi patente di guida e rigetto dell’istanza di riesame in autotutela, nonché valutazione della Commissione medica locale dell’ASL di Latina

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la valutazione della Commissione Medica Locale presso l’ASL di Latina del 13 maggio 2025, recepita o comunque posta a fondamento della successiva valutazione di non idoneità a qualsiasi patente di guida, e il provvedimento della commissione medica RFI del 16 settembre 2025, notificato il 19 settembre 2025, con cui è stata rigettata l’istanza di riesame in autotutela proposta ai sensi dell’art. 119, comma 5, d.lgs. 285/1992. Nel corso del giudizio il Collegio ha disposto una verificazione medica per accertare l’idoneità del ricorrente alla guida, avuto riguardo alla sussistenza o meno della causa di inidoneità ravvisata dall’Amministrazione. La parte ricorrente ha insistito per la sospensione, almeno parziale, degli atti impugnati. Dal testo non emergono ulteriori motivi di legittimità specificamente dedotti.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso l’istanza cautelare né il merito del ricorso. Ha differito la decisione sulla sospensione all’esito della verificazione in corso, ritenendo necessario acquisire l’accertamento tecnico sull’idoneità alla guida e sulla sussistenza della causa di inidoneità contestata. Ha accolto la richiesta di proroga dei termini formulata dall’organismo di verificazione. Il Collegio Medico Legale della Difesa dovrà nominare, entro dieci giorni dalla trasmissione da parte del ricorrente della documentazione relativa agli accertamenti richiesti, una commissione ad hoc composta da tre ufficiali medici, uno specialista in neurologia. La commissione dovrà svolgere la verificazione entro i successivi trenta giorni e la relazione motivata dovrà essere depositata entro quindici giorni dal completamento delle operazioni. La prosecuzione della trattazione cautelare è stata fissata alla camera di consiglio del 16 settembre 2026. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità della parte interessata ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Norme richiamate

  • art. 119, comma 5, d.lgs. 285/1992

    istanza di riesame in autotutela

    La disposizione è indicata quale base normativa dell’istanza di riesame proposta dal ricorrente avverso la valutazione di non idoneità alla guida; il provvedimento non ne definisce ulteriormente la portata.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    È richiamato quale presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità della parte.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando la decisione sull’istanza cautelare dipende da un accertamento tecnico-medico già disposto e ancora in corso, il giudice amministrativo può differire la trattazione cautelare sino al deposito della verificazione, senza pronunciarsi immediatamente sulla sospensione dell’atto impugnato.
  • In una verificazione diretta ad accertare l’idoneità psicofisica alla guida, il giudice può fissare termini specifici e coordinati per la nomina della commissione, lo svolgimento degli accertamenti e il deposito della relazione motivata, indicando anche la composizione specialistica dell’organismo verificatore.
  • La proroga dei termini concessi al verificatore può essere accordata quando risulti necessaria per completare l’accertamento tecnico rilevante ai fini della decisione cautelare.

Come è indicizzato

MateriePatenti e abilitazioni alla guidaIstruttoria processualeTutela cautelare
RamiTrasporti e circolazioneProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.