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Parere

Parere n. 1773/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dalla società -OMISSIS- contro Provincia di -OMISSIS-, avverso la nota provinciale del 3 novembre 2005 di avvio del procedimento di rimozione del manufatto adibito a chiosco commerciale e la deliberazione della Giunta Provinciale -OMISSIS- del 31 agosto 2004 di approvazione del progetto e di dichiarazione della relativa pubblica utilità.

Giustizia amministrativa201208886

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ricorso straordinario contro la nota provinciale del 3 novembre 2005 di avvio del procedimento di rimozione di un chiosco commerciale e contro la deliberazione del 31 agosto 2004 di approvazione del progetto stradale e dichiarazione di pubblica utilità.

Esito

IMPROCEDIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La società contestava gli atti adottati per realizzare un intervento di adeguamento e messa in sicurezza della viabilità, che comportava la rimozione del chiosco nel quale esercitava la propria attività. Deduceva: l’erronea qualificazione del manufatto come abusivo, alla luce della domanda di condono presentata nel 1986 e dell’asserito silenzio-assenso, della pendenza del giudizio sul diniego della sanatoria richiesta nel 1995 e della domanda di condono presentata nel 2004; la mancata considerazione della ricostruzione del chiosco dopo un incendio doloso e della disciplina derogatoria regionale per gli edifici distrutti da eventi eccezionali; la violazione dell’art. 17 del d.P.R. 327/2001 per omessa conoscenza della procedura espropriativa e dell’approvazione del progetto; il difetto di motivazione degli atti, per mancata indicazione delle norme urbanistiche ostative e delle ragioni concrete della rimozione. In corso di procedimento, la Provincia, poi Città Metropolitana, ha rappresentato che l’opera era stata realizzata, il chiosco rimosso e la procedura espropriativa definita, chiedendo di dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha inoltre riferito che gli atti erano stati impugnati anche davanti al TAR Veneto, ma i relativi ricorsi non erano presenti nel fascicolo consultivo e tale circostanza non era quindi verificabile direttamente.

Il parere

La Sezione ha espresso parere per la declaratoria di improcedibilità del ricorso straordinario per sopravvenuta carenza di interesse. L’interesse originario della società era volto a conservare il chiosco e a proseguire l’attività commerciale al suo interno; tale utilità è venuta meno con la realizzazione dell’opera stradale, la rimozione del manufatto e la definizione della procedura espropriativa. Il Collegio non ha esaminato nel merito i motivi relativi alla legittimità edilizia del chiosco, alla partecipazione alla procedura espropriativa e alla motivazione degli atti. La nota dell’amministrazione riferiva il pagamento di euro 92.500,00 a titolo di indennità di esproprio al proprietario dell’area, distinto dai ricorrenti; il parere non decide pretese relative a tale indennità. Non risulta una decisione sulla riferita pendenza del giudizio davanti al TAR, poiché i relativi atti introduttivi non erano stati prodotti.

Osservazioni

Sopravvenuta carenza di interesse

Il ricorso è improcedibile perché, dopo la realizzazione dell’opera pubblica e la rimozione del chiosco, è venuta meno l’utilità concreta perseguita dalla società, consistente nella conservazione del manufatto e nella prosecuzione dell’attività commerciale al suo interno. I motivi di merito non sono stati esaminati.

Pendenza di un parallelo giudizio davanti al TAR

L’amministrazione ha riferito che gli atti erano stati impugnati anche davanti al TAR Veneto, ma i ricorsi giurisdizionali non risultano nel fascicolo. La circostanza non è stata pertanto verificata direttamente dal Collegio e non costituisce la ragione della declaratoria di improcedibilità.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. 1199/1971

    Ricorso straordinario, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dalla società -OMISSIS- contro Provincia di -OMISSIS-

    La disposizione è richiamata quale base procedurale del ricorso straordinario presentato direttamente al Presidente della Repubblica. Il parere non ne sviluppa un’interpretazione sostanziale.

  • art. 17 d.P.R. 327/2001

    Con ulteriore motivo veniva dedotta la violazione dell’art. 17 del d.P.R. n. 327 del 2001, assumendosi che la società non fosse mai stata posta a conoscenza della procedura espropriativa, né dell’approvazione del progetto dell’opera pubblica, con conseguente lesione delle garanzie partecipative e difensive riconosciute ai soggetti interessati dal procedimento ablatorio.

    La società invocava la norma a tutela della conoscenza della procedura espropriativa e dell’approvazione del progetto da parte dei soggetti interessati. Il Consiglio di Stato non decide questo motivo nel merito, poiché dichiara il ricorso improcedibile.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more, si realizza la situazione che elimina l’utilità concreta perseguita dal ricorrente e non residua un interesse alla decisione.
  • Quando l’interesse azionato consiste nella conservazione di un manufatto e nella prosecuzione dell’attività svolta al suo interno, la definitiva rimozione del manufatto in esecuzione dell’opera pubblica può determinare il venir meno dell’interesse alla decisione, senza che occorra esaminare nel merito le censure contro gli atti che ne hanno disposto la rimozione.

Ricorso straordinario contro gli atti relativi alla rimozione di un chiosco

Il parere della Sezione Prima riguarda il ricorso straordinario di una società commerciale contro gli atti della Provincia relativi alla realizzazione di un intervento stradale e alla rimozione del chiosco nel quale veniva esercitata l’attività. La Sezione conclude per l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, senza pronunciarsi sui motivi di merito.

Vicenda del manufatto e atti impugnati

Il chiosco era stato realizzato nel 1966 senza titolo edilizio. Nel 1986 la proprietaria aveva presentato domanda di condono ai sensi della legge 47/1985, sostenendo che, in mancanza di un provvedimento espresso, si fosse formato il silenzio-assenso previsto dall’art. 35, comma 12, della stessa legge. Dopo che il manufatto era stato distrutto da un incendio doloso nell’estate del 1994, la proprietaria lo aveva ricostruito; il Comune aveva quindi disposto la demolizione il 27 luglio 1994. Nel 1995 era stata presentata un’ulteriore istanza di sanatoria ai sensi dell’art. 76, ultimo comma, della legge regionale Veneto 61/1985, respinta con provvedimento del 18 settembre 1995. La società ricorrente era stata costituita nel 1998 per proseguire l’attività commerciale.

Con deliberazione del 31 agosto 2004 la Giunta provinciale aveva approvato il progetto di adeguamento della viabilità e dichiarato la pubblica utilità dell’opera. La società aveva presentato nel dicembre 2004 un’ulteriore domanda di condono, ancora pendente all’avvio del procedimento. Con nota del 3 novembre 2005 la Provincia aveva comunicato l’avvio del procedimento diretto alla rimozione del chiosco, qualificato come abusivo e insistente su un’area non appartenente alla società.

Motivi del ricorso

La società aveva dedotto l’eccesso di potere per travisamento dei fatti e falsità dei presupposti, contestando la qualificazione del chiosco come abusivo e richiamando le istanze di condono, l’asserito silenzio-assenso sulla domanda del 1986, la pendenza del contenzioso sul diniego del 1995 e la domanda del 2004. Aveva inoltre invocato la disciplina regionale per la ricostruzione degli edifici distrutti da eventi eccezionali, lamentato la violazione dell’art. 17 del d.P.R. 327/2001 per la mancata conoscenza della procedura espropriativa e denunciato il difetto di motivazione degli atti, per l’omessa indicazione delle disposizioni urbanistiche ostative e delle ragioni concrete della rimozione.

Sopravvenienze e valutazione della Sezione

Nelle more, la Provincia, divenuta Città Metropolitana, ha completato l’opera stradale, realizzato la rotatoria e rimosso il manufatto, dichiarando anche definita la procedura espropriativa. L’indennità di esproprio, pari a euro 92.500,00, era stata corrisposta al proprietario dell’area, soggetto diverso dai ricorrenti. L’amministrazione ha quindi eccepito la sopravvenuta carenza di interesse. Ha anche riferito che gli atti erano stati impugnati davanti al TAR Veneto, ma i relativi ricorsi non risultavano prodotti nel fascicolo consultivo e la circostanza non poteva essere verificata direttamente.

La Sezione ha ritenuto che l’esecuzione dell’opera, la rimozione del chiosco e la definizione della procedura espropriativa avessero eliminato l’interesse originariamente perseguito dalla società: conservare il manufatto e proseguire l’attività commerciale al suo interno. Per tale ragione non ha esaminato nel merito le censure edilizie, espropriative e motivazionali.

Esito

La Sezione ha espresso parere nel senso che il ricorso straordinario debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaDecreto di esproprio e procedimento
RamiProcesso amministrativoEspropriazione per pubblica utilità
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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