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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16978/2026 del 30/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società proprietaria di alcuni immobili ha impugnato, nei gradi di merito e poi in Cassazione, un avviso di accertamento relativo all’IMU per l’anno 2012. La controversia è nata dal recupero dell’imposta da parte del Comune su immobili che la contribuente sosteneva esenti perché, secondo la sua tesi, utilizzati in via esclusiva da un’associazione non commerciale per attività sociali e assistenziali svolte senza finalità di lucro. In Cassazione la società ha dedotto: 1) la decadenza/prescrizione del potere di accertamento, sostenendo che la notifica/spedizione dell’avviso fosse avvenuta oltre il termine quinquennale e che la prova della tempestiva spedizione fosse stata mal valutata; 2) l’esistenza di un giudicato esterno formatosi su una precedente sentenza favorevole relativa a un diverso tributo/annualità, che avrebbe già riconosciuto l’esenzione per gli immobili; 3) la violazione dell’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 504/1992, contestando la negazione dell’esenzione nonostante l’utilizzo degli immobili da parte di un ente non commerciale con modalità non commerciali e senza scopo di lucro. La società ha inoltre chiesto la sospensione del giudizio di cassazione per pendenza di revocazione, istanza dichiarata inammissibile.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla tardività della notifica/spedizione, valorizzando la prova documentale della spedizione entro il termine decadenziale e applicando il principio della scissione degli effetti della notifica, con conseguente tempestività dell’azione accertativa. Ha escluso la prescrizione perché, al momento della contestazione, era ancora in discussione l’an debeatur e la prescrizione attiene alla fase della riscossione successiva all’accertamento definitivo. Ha poi ritenuto inammissibile e comunque infondato il motivo sul giudicato esterno, osservando che non risultava provato il passaggio in giudicato della precedente sentenza e, soprattutto, che il preteso giudicato non copriva le questioni qui controverse, in particolare l’interpretazione della norma agevolativa e la verifica dei requisiti soggettivi/oggettivi per l’esenzione. Sul terzo motivo ha affermato che l’esenzione IMU/ICI per gli immobili degli enti non commerciali richiede, secondo il quadro normativo e l’interpretazione applicabile, la coesistenza di requisiti soggettivi e oggettivi; nel caso concreto la concedente era una società di capitali, quindi soggetto non rientrante tra gli enti non commerciali previsti dalla norma. Ha inoltre escluso che il comodato gratuito a un ente non commerciale potesse bastare, mancando sia un collegamento strutturale o funzionale tra concedente e comodatario sia la necessaria natura non economica del comodante. Sono state infine poste a carico della ricorrente le spese del giudizio e l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 398, comma 4, c.p.c.

    solo il giudice investito della revocazione può sospendere il termine per ricorrere in cassazione e il relativo procedimento; la pendenza della revocazione non sospende automaticamente il giudizio di cassazione

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma invocata come parametro del vizio di violazione o falsa applicazione di legge nei motivi di ricorso

  • art. 395, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamata impropriamente quale norma violata; la Corte osserva che essa disciplina soltanto un’ipotesi di revocazione

  • art. 1, comma 161, L. 296/2006

    termine decadenziale per l’esercizio del potere di accertamento tributario; la Corte lo applica ritenendo tempestiva la spedizione dell’atto

  • art. 2948 c.c.

    la prescrizione del credito tributario, nella specie, viene ricondotta al termine quinquennale

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato esterno non copre l’interpretazione della norma né questioni diverse da quelle effettivamente decise

  • art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 504/1992

    "gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi [...] destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive"

    l’esenzione richiede la coesistenza di requisiti soggettivi e oggettivi; secondo l’indirizzo accolto, per il comodato a terzi l’agevolazione presuppone un ente concedente non commerciale e un collegamento strutturale o funzionale con l’ente utilizzatore, oltre all’uso non commerciale dell’immobile

  • art. 9, comma 8, d.lgs. 23/2011

    rinvia, per l’IMU, alla disciplina delle esenzioni prevista dall’art. 7 del d.lgs. 504/1992

  • art. 73, comma 1, lett. c), d.P.R. 917/1986

    individua gli enti pubblici e privati diversi dalle società; la società di capitali non vi rientra e non può beneficiare dell’esenzione come soggetto comodante

  • art. 1, comma 759, lett. g), L. 160/2019

    norma sulla nuova IMU letta dalla Corte, anche alla luce dell’interpretazione autentica successiva, come riferita agli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali; il comodato è ammesso solo entro i limiti indicati dalla disciplina interpretativa

  • art. 1, comma 71, L. 213/2023

    norma di interpretazione autentica, con efficacia retroattiva, che estende l’agevolazione anche agli immobili concessi in comodato a un soggetto non commerciale strutturalmente o funzionalmente collegato al concedente, purché ricorrano le ulteriori condizioni di legge

  • art. 1, comma 777, L. 160/2019

    richiamato per escluderne la rilevanza retroattiva nel caso di specie, essendo disposizione innovativa e non interpretativa

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    presupposti per il raddoppio dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 1, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato quale base del contributo unificato ulteriore in presenza dei presupposti di legge

  • art. 60, d.P.R. 600/1973

    richiamato come conferma del principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione degli atti tributari

Massime di principio

  • In materia di notificazione degli atti tributari, ai fini del rispetto del termine decadenziale rileva la data in cui l’ente impositore ha compiuto gli adempimenti necessari alla spedizione/notifica, non la successiva conoscenza dell’atto da parte del contribuente.
  • La pendenza di un giudizio di revocazione non sospende automaticamente il giudizio di cassazione; la sospensione può essere disposta solo dal giudice della revocazione, se ne ricorrono i presupposti.
  • La prescrizione del credito tributario non coincide con la decadenza dal potere di accertamento: essa opera nella fase successiva di riscossione e presuppone un credito già definitivamente accertato.
  • Il giudicato esterno non si estende all’interpretazione della norma giuridica, salvo che la relativa questione sia coperta dal giudicato interno o coincida esattamente con il capo deciso; l’interpretazione della legge resta rimessa al giudice della nuova controversia.
  • L’esenzione IMU/ICI per gli immobili degli enti non commerciali richiede la coesistenza di un requisito soggettivo e di uno oggettivo: il soggetto rilevante deve rientrare tra gli enti previsti dalla legge e l’immobile deve essere destinato esclusivamente ad attività agevolate con modalità non commerciali.
  • Nel regime dell’IMU, il comodato dell’immobile a un ente non commerciale può rilevare ai fini dell’esenzione solo se il concedente è anch’esso un soggetto non commerciale e se tra comodante e comodatario sussiste un collegamento strutturale o funzionale coerente con la disciplina agevolativa.
  • Una società di capitali non rientra, per la sua natura soggettiva, tra gli enti non commerciali che possono fruire dell’esenzione prevista per gli immobili destinati ad attività meritevoli, anche se l’immobile sia concesso in comodato a un soggetto non commerciale.
  • Le valutazioni di merito sulla natura dell’attività svolta nell’immobile e sulla idoneità dei documenti di prova non sono sindacabili in cassazione se il ricorso mira sostanzialmente a una rivalutazione del fatto e delle risultanze istruttorie.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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