Cassazione Penale, Ordinanza n. 18559/2025 del 16/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
La decisione riguarda un imputato condannato in primo grado per furto aggravato, che aveva proposto appello avverso la sentenza di condanna. La Corte d'appello ha dichiarato l'appello inammissibile per genericità dei motivi. Nel ricorso per cassazione l'imputato ha dedotto, con il primo motivo, la nullità dell'ordinanza d'appello per violazione dell'art. 171 c.p.p., sostenendo che la notificazione era avvenuta in forma incompleta e non sottoscritta; con il secondo motivo ha contestato la declaratoria di inammissibilità dell'appello, assumendo che i motivi proposti fossero sufficientemente specifici.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondati entrambi i motivi. Quanto al primo, ha osservato che il diritto di difesa non risultava compromesso dalla notificazione di un testo incompleto dell'ordinanza, poiché il ricorrente aveva comunque compreso il contenuto essenziale del provvedimento, tanto da richiamare nel ricorso la declaratoria di inammissibilità dell'appello. Quanto al secondo, ha confermato la correttezza della decisione della Corte territoriale, rilevando che le censure d'appello erano formulate in modo generico, limitandosi a considerazioni astratte sull'istituto evocato e sulla giurisprudenza, senza alcun concreto riferimento alla vicenda oggetto del processo. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 171 c.p.p.
La dedotta nullità della notificazione è stata esclusa perché l'irregolarità prospettata non ha concretamente inciso sul diritto di difesa, risultando comunque comprensibile il contenuto essenziale del provvedimento notificato.
art. 591 c.p.p.
L'inammissibilità dell'appello è stata ritenuta corretta per difetto di specificità dei motivi di gravame, poiché le censure erano generiche e non collegate alla vicenda concreta.
art. 616 c.p.p.
In conseguenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La nullità della notificazione di un provvedimento non può essere ravvisata in modo automatico per il solo fatto che il testo trasmesso sia incompleto, occorrendo verificare se l'irregolarità abbia effettivamente compromesso il diritto di difesa.
- L'appello è inammissibile quando i motivi non sono specifici e si risolvono in affermazioni astratte o meramente generali, prive di un effettivo confronto con la motivazione della decisione impugnata e con i fatti del caso concreto.
- In sede di legittimità, la censura che non si confronti con la ratio della decisione di merito e non evidenzi un concreto vizio del provvedimento è destinata a essere qualificata come manifestamente infondata o inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, ove dovuta.
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