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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35878/2024 del 25/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Roma: Praticò lamentava l'omessa acquisizione della consulenza di parte sopravvenuta e la mancata rinnovazione dell'istruttoria (artt. 585 e 603 c.p.p.), contestava la qualificazione del pagamento di euro 50.000 come bancarotta preferenziale sostenendo che si trattava di restituzione di indebito o di credito prededucibile e che il bonifico non sarebbe riferibile alla sua società per differente codice fiscale; inoltre deduceva l'assenza del dolo per le inadempienze fiscali e previdenziali in quanto erano state attivate rateizzazioni. Minini contestava analogamente la qualificazione del pagamento e la rilevanza del presunto indebito e, con altro motivo, rilevava errore di diritto nel calcolo della pena chiedendo che fosse applicata la disciplina della continuazione fallimentare (art. 219 L. fall.) e non l'art. 81 cod. pen., con conseguente diversa determinazione della pena e possibilità di concessione della sospensione condizionale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto la maggior parte dei motivi dei ricorrenti, ma ha accolto il motivo di Minini relativo al calcolo della pena. In dettaglio: il ricorso di Praticò relativo all'omessa acquisizione della consulenza di parte e alla rinnovazione dell'istruttoria è stato ritenuto infondato, poiché la Corte d'appello ha adeguatamente motivato l'inutilità degli elementi sopravvenuti e il quadro probatorio era ritenuto completo; le censure circa la qualificazione del pagamento di euro 50.000 come bancarotta preferenziale sono state ritenute inammissibili o infondate perché il pagamento ha violato la par condicio creditorum e non è stato dimostrato che fosse volto in via esclusiva o prevalente a salvare l'attività imprenditoriale; la qualificazione come bancarotta per le sistematiche omissioni contributive è stata ritenuta corretta perché le condotte erano prevedibilmente idonee a cagionare il dissesto; invece il motivo relativo alla illegittima determinazione della pena proposto da Minini è stato ritenuto fondato: la Corte d'appello aveva applicato erroneamente l'art. 81 cod. pen. invece di usare la disciplina speciale di cui all'art. 219, comma 2, L. fall., e quindi la sentenza è annullata con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio (con estensione degli effetti anche agli altri concorrenti se applicabile).

Norme richiamate

  • R.D. n. 267/1942 (Legge fallimentare), art. 216, comma terzo

    Norma richiamata per la fattispecie di bancarotta preferenziale; la Corte d'appello ha ritenuto integrata la violazione della par condicio creditorum con pagamento di somme a favore di un creditore a discapito di altri.

  • cod. proc. pen., art. 585, comma 4

    Regola sui motivi nuovi in cassazione: le nuove memorie sono valutabili solo se attinenti ai capi e punti già impugnati; la Corte ha ritenuto inesistente la specificazione di dati decisivi sottratti al controllo in relazione alla consulenza di parte.

  • cod. proc. pen., art. 603, comma 2

    Disciplina della rinnovazione dell'istruttoria per prove sopravvenute: la rinnovazione va disposta salvo che la prova sia manifestamente superflua o irrilevante; la Corte ha ritenuto che le nuove acquisizioni non aggiungessero elementi essenziali.

  • L. fall., art. 111-bis

    Richiamata nella contestazione sulla prededucibilità dei crediti; la Corte osserva che anche i crediti prededucibili richiedono presupposti (attivo sufficiente, autorizzazione del giudice delegato) e che il pagamento extragiudiziale può comunque violare la par condicio creditorum.

  • cod. pen., art. 81

    Norma ordinarIa sulla continuazione; la Corte ha ritenuto erroneamente applicata in luogo della disciplina speciale di cui all'art. 219 L. fall., che costituisce un cumulo giuridico derogatorio.

  • L. fall., art. 219, comma 2, n. 1

    Disciplina speciale della cosiddetta continuazione fallimentare: la pluralità di fatti di bancarotta nello stesso fallimento configura un cumulo giuridico che deve essere applicato nei criteri di determinazione della pena; va bilanciata con eventuali circostanze attenuanti secondo l'art. 69 cod. pen.

  • cod. proc. pen., art. 192

    Richiamato nelle censure sulla produzione documentale e sulla prova: riguarda obblighi e limiti delle domande istruttorie e acquisizione documentale; la Corte non ha ritenuto violata la disciplina procedurale.

  • cod. proc. pen., art. 495, comma 1 e 2

    Richiamata in tema di prove manifestamente superflue o irrilevanti; la Corte di cassazione ha ricordato che perizie e consulenze di parte, per il loro carattere valutativo, non rientrano tra le prove decisive a discarico sindacabili in sede di legittimità.

  • cod. pen., art. 69

    Principio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti: applicabile anche alla continuazione fallimentare quale circostanza formale aggravante, con conseguente esclusione dell'aumento se prevalgono le attenuanti.

Massime di principio

  • La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria per prove sopravvenute (art. 603 c.p.p., comma 2) deve essere accolta salvo che le prove richieste siano manifestamente irrilevanti o superflue; il giudice d'appello ha ampia discrezionalità, che è sindacabile in Cassazione solo sul piano della motivazione.
  • Perizia tecnica o consulenza di parte hanno contenuto valutativo: la mancata acquisizione non costituisce di per sé motivo decisivo di cassazione se il quadro probatorio è sufficiente e la Corte d'appello ha adeguatamente motivato l'inutilità degli ulteriori mezzi.
  • Il pagamento effettuato in crisi aziendale può integrare bancarotta preferenziale quando altera la par condicio creditorum; anche pagamenti di crediti prededucibili o restituzioni di presunti indebiti possono violare l'ordine legale di soddisfazione e richiedono autorizzazione o verifica in sede concorsuale.
  • La bancarotta per omissioni contributive sistematiche può configurare il dolo richiesto per la bancarotta impropria se era prevedibile che tali omissioni avrebbero determinato il dissesto.
  • In tema di reati fallimentari la disciplina speciale della continuazione prevista dall'art. 219 L. fall. può prevalere sulla continuazione ordinaria dell'art. 81 c.p.; tale aggravante formale deve essere comparata con le attenuanti (art. 69 c.p.) nella determinazione della pena.
  • Un vizio di calcolo della pena rilevato in favore di un imputato può estendersi agli altri concorrenti nel medesimo reato quando il motivo non abbia carattere strettamente personale.

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