L.R. Lombardia 22/2020
Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLegge lombarda di revisione ordinamentale che aggiorna numerose norme regionali in materia istituzionale, economica, socio-sanitaria, territoriale e ambientale. Introduce varie modifiche puntuali, alcune con termini transitori o decorrenze specifiche (ad es. 30 giugno 2021, 31 gennaio 2021, 1 gennaio 2022), e prevede una deroga alle compensazioni per misure COVID-19. In vigore dal giorno della pubblicazione.
Revisione normativa ordinamentale regionale 2020
Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2020
La legge regionale della Lombardia interviene in modo eterogeneo su numerose disposizioni vigenti, aggiornando profili istituzionali, economici, socio-sanitari, territoriali e ambientali. La disciplina risultante si applica esclusivamente nel territorio regionale lombardo e, per alcune previsioni, opera entro termini o con effetti transitori espressamente indicati.
Ambito istituzionale
La legge modifica disposizioni relative alla collaborazione istituzionale, alla programmazione economico-finanziaria regionale e al Consiglio delle autonomie locali.
In particolare:
- nella disciplina sulla riconoscenza agli Alpini, tra i soggetti di collaborazione istituzionale rientrano anche le associazioni professionali e gli enti del Terzo settore;
- nella normativa sui collegati alla programmazione economico-finanziaria, il Consiglio regionale può stipulare le convenzioni previste sentita la Giunta regionale, e la competenza indicata in origine alla “Regione” è riferita alla Giunta regionale e al Consiglio regionale;
- per il Consiglio delle autonomie locali (CAL), è introdotto un parere obbligatorio sui progetti di legge relativi ad assestamento di bilancio, legge di stabilità regionale e collegato alla manovra finanziaria;
- una sessione del CAL, da tenersi entro il 30 novembre, è dedicata all’esame del bilancio di previsione e dei progetti di legge su stabilità e collegato; i relativi pareri vanno resi entro 20 giorni dalla richiesta e comunque non oltre il 30 novembre;
- il parere sull’assestamento di bilancio va reso entro 20 giorni dalla richiesta e comunque non oltre il 15 luglio.
Misure organizzative e finanziarie connesse al COVID-19
La legge introduce una specifica deroga alle compensazioni tra crediti e debiti previste dalla contabilità regionale per l’erogazione di risorse destinate a misure a favore di microimprese e lavoratori autonomi con partita IVA individuale finalizzate a mitigare gli effetti economici dell’emergenza COVID-19.
Per eventuali ulteriori misure analoghe, la Giunta regionale deve indicare nello stesso provvedimento se tale deroga si applica oppure no.
Ambito economico: agricoltura, commercio, fauna e parchi
La parte economica contiene interventi su agricoltura, commercio, attività venatoria, tutela della fauna e disciplina dei parchi.
Agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale
La normativa agricola viene aggiornata in più punti:
- è soppressa una specificazione limitativa relativa ad allargamenti di mulattiere e sentieri con scavi e movimenti di terra;
- nella disciplina micologica, gli ispettorati micologici sono ricondotti ai dipartimenti di igiene e prevenzione sanitaria delle ATS, sostituendo i riferimenti alle ASL;
- i poteri di accertamento sono riferiti agli ispettorati micologici delle ATS;
- tra i soggetti abilitati all’accertamento di violazioni amministrative vengono ricompresi anche i guardiaparco dei parchi naturali e regionali e gli enti di gestione delle riserve naturali abilitati dagli enti di appartenenza.
Per l’imprenditore ittico con licenza di tipo A si stabilisce l’applicazione delle disposizioni dei decreti legislativi nn. 228/2001 e 99/2004.
In materia di accesso ai percorsi boschivi, la disciplina sulle opere compensative e sulla garanzia a favore degli enti proprietari dei boschi viene riformulata, prevedendo che il soggetto autorizzato curi la realizzazione di opere compensative e di pulizia/manutenzione del percorso, previo congruo deposito cauzionale o adeguate garanzie fideiussorie, da prestare prima del rilascio dell’autorizzazione.
Per la promozione dei prodotti lombardi, vengono inclusi espressamente i prodotti a denominazione comunale (De.Co.) e le acque minerali di fonti situate in Lombardia; inoltre, nel caso di alimentazione dei bambini che frequentano agri-nidi e agri-asili presso fattorie sociali, non si applica il divieto di utilizzare prodotti ittici di provenienza marina.
Agricoltura sociale
Per le fattorie sociali erogative sono richiesti anche:
- il certificato che comprova la connessione dell’attività agricola con quella sociale;
- la frequenza di un corso per operatori agrituristici.
È soppressa la previsione del coinvolgimento dell’Osservatorio regionale dell’agricoltura sociale in una delle procedure richiamate. Inoltre, fino all’adozione della deliberazione della Giunta regionale prevista dalla normativa richiamata, resta confermato il logo identificativo delle fattorie sociali già adottato.
Parchi e pianificazione territoriale
Per il parco regionale delle Groane, in ragione delle difficoltà connesse al COVID-19, il termine per l’adozione della variante al piano territoriale di coordinamento è fissato al 30 giugno 2021. Ai soli fini dell’applicazione della disciplina di salvaguardia, il termine di due anni previsto dalla normativa sul mutamento dei confini è esteso fino alla stessa data.
Commercio e fiere
La disciplina del commercio introduce una decorrenza differita: l’obbligo previsto dall’articolo 89-bis si applica dal 1 gennaio 2022. La disciplina sanzionatoria e di rinvio dell’articolo 101 viene coordinata con tale differimento.
Fauna selvatica e attività venatoria
In materia venatoria:
- il trasferimento in un diverso ambito territoriale di caccia avviene senza che ciò comporti una nuova autorizzazione;
- le domande di ammissione agli ambiti territoriali di caccia devono essere presentate in forma singola e non cumulativa tra l’1 e il 31 marzo;
- il diritto alla permanenza associativa resta fermo anche se la Regione o la provincia di Sondrio modificano confini o estensione degli ambiti territoriali o dei comprensori alpini.
Ambito socio-sanitario
La legge interviene sulla disciplina del Consiglio per le pari opportunità, abrogando l’Albo regionale previsto dalla normativa originaria e rimuovendo tutti i richiami ad esso presenti nella disciplina di composizione, funzionamento e nomina.
Ambito territoriale e contratti pubblici
Per le opere di interesse regionale o locale con importo dei lavori superiore a 20 milioni di euro:
- la Giunta regionale, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, deve stabilire le modalità per la designazione e nomina del presidente del collegio consultivo tecnico e del terzo componente, nel rispetto dei requisiti previsti dal codice dei contratti pubblici;
- per le opere fino a 20 milioni di euro, tali funzioni spettano alla provincia territorialmente competente;
- per opere con estensione interprovinciale, decide la provincia sul cui territorio si registra l’estensione prevalente;
- le disposizioni non si applicano alle opere di interesse della Città metropolitana, per le quali resta ferma la competenza propria già prevista dalla normativa statale;
- se l’opera interessa la Città metropolitana e una o più province, si applica il criterio della prevalenza territoriale.
Ambiente, urbanistica e bonifiche
La legge coordina la disciplina urbanistica con gli interventi di bonifica e messa in sicurezza dei siti contaminati. I comuni devono adeguare i propri strumenti urbanistici tramite la procedura speciale richiamata dalla normativa urbanistica regionale.
La stessa procedura può essere usata anche per recepire limitazioni d’uso derivanti da verifiche ambientali sul suolo, sottosuolo e acque sotterranee, con riferimento a:
- stato di potenziale contaminazione e piano di caratterizzazione;
- rischio sanitario-ambientale risultante dall’analisi di rischio;
- livello di bonifica o messa in sicurezza raggiunto.
Emissioni in atmosfera e semplificazione amministrativa
La disciplina regionale sulla qualità dell’aria viene rafforzata e coordinata con gli impegni assunti con il Governo.
Tra le principali modifiche:
- il quorum demografico per l’individuazione di determinati soggetti pubblici e privati passa da 40.000 a 30.000 abitanti;
- la Giunta regionale individua tali soggetti in base a criteri di rappresentatività territoriale sui temi ambientali;
- la normativa sui veicoli e sui sistemi di abbattimento delle emissioni non riguarda più soltanto le polveri sottili, ma anche gli altri inquinanti secondo quanto definito dalla Giunta regionale;
- la Giunta deve definire la tipologia di veicoli interessati e il contenuto dei sistemi di abbattimento efficaci.
In attuazione del principio di leale collaborazione, la legge precisa che programmi, misure e interventi in materia di emissioni devono essere realizzati nel quadro del piano paesaggistico approvato ai sensi del codice dei beni culturali; nelle more dell’approvazione, essi devono rispettare la normativa statale per gli interventi in aree vincolate, compreso il parere delle competenti articolazioni ministeriali.
Sono inoltre apportate modifiche di coordinamento alla normativa regionale di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi per la ripresa socio-economica, con l’introduzione di termini più ampi o diversi quando lo imponga la normativa statale, in particolare per i procedimenti che coinvolgono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, dei beni culturali o della salute.
Difesa del suolo e gestione dei corsi d’acqua
Per alcune attività autorizzative in materia di difesa del suolo e corsi d’acqua è stabilito che ogni procedimento autorizzativo si conclude entro 30 giorni dalla richiesta.
Decorrenza
La legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 14 dic 2020L.R. Lombardia 24/2020
- Legge · 14 dic 2020L.R. Lombardia 23/2020
- Regolamento · 22 dic 2020R.R. Lombardia 6/2020
- Legge · 28 dic 2020L.R. Lombardia 26/2020
- Legge · 28 dic 2020L.R. Lombardia 25/2020
- Legge · 26 ott 2020L.R. Lombardia 21/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →