L.R. Lombardia 21/2020
Modifiche agli articoli 1 e 2 della l.r. 9/2020 in tema di misure di sostegno agli investimenti e allo sviluppo infrastrutturale e all'articolo 1 della l.r. 4/2020 in tema di differimento di termini in relazione alla l.r. 33/1991 istitutiva del FRISL
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica la l.r. Lombardia 9/2020 sulla ripresa economica e la l.r. 4/2020 sul differimento dei termini: proroga al 30 novembre 2020 un termine per i fondi della ripresa, introduce contributi alle Comunità montane e agevolazioni per il credito alle imprese, e sposta al 31 marzo 2021 un termine della l.r. 4/2020. Ratifica inoltre variazioni di bilancio urgenti per il 2020, nel contesto COVID-19.
Modifiche urgenti alle misure regionali per ripresa economica, credito alle imprese, differimento termini e ratifica variazioni di bilancio COVID-19
Modifiche urgenti alla disciplina regionale per la ripresa economica e il credito alle imprese
La legge regionale interviene su più testi della Lombardia, in particolare sulla l.r. 9/2020 (“Interventi per la ripresa economica”) e sulla l.r. 4/2020 sul differimento dei termini. La disciplina è riferita al contesto emergenziale COVID-19 e produce effetti nel territorio regionale lombardo.
Interventi per la ripresa economica: proroghe, nuovi beneficiari e programmazione negoziata
La l.r. 9/2020 viene modificata per rafforzare e ricalibrare l’utilizzo del fondo “Interventi per la ripresa economica”.
Viene innanzitutto prorogato al 30 novembre 2020 il termine previsto per una fase procedurale richiamata dal comma 6 dell’articolo 1.
È poi abrogato il comma 6-bis e viene estesa la platea dei possibili destinatari di contributi: alle Comunità montane possono essere assegnate risorse del fondo per realizzare propri progetti di opere pubbliche nelle materie indicate dal comma 5, nonché nelle materie inerenti alle funzioni proprie, conferite o delegate. La Giunta regionale deve definire criteri e modalità di attribuzione.
Sul versante della programmazione negoziata di interesse regionale, per le opere, gli interventi e i programmi finanziati con risorse del fondo e per i quali siano già individuati i soggetti pubblici beneficiari, non è necessaria la valutazione prevista dalla l.r. 19/2019. Resta fermo che tale interesse regionale non obbliga comunque la Regione ad avviare la fase di negoziazione per la definizione degli accordi. Inoltre, non si applica il ricorso prioritario alla disciplina dell’articolo 3, comma 4, della l.r. 19/2019.
Per le risorse aggiuntive confluite nel fondo e riservate agli enti locali, è prevista l’assegnazione sentite UPL e ANCI Lombardia, privilegiando la rotazione degli enti beneficiari secondo la programmazione e la normativa di settore.
Infine, per i contributi regionali concessi ai sensi della norma, è prevista una deroga al limite percentuale dell’articolo 28 sexies della l.r. 34/1978: i contributi possono arrivare fino al 100% del valore delle opere finanziate.
Agevolazioni finanziarie per l’accesso al credito delle imprese
La l.r. 9/2020 viene anche ampliata per includere, oltre agli interventi già previsti, agevolazioni finanziarie per sostenere le imprese nell’accesso al credito nel contesto dell’emergenza COVID-19.
I beneficiari di questa misura sono le imprese con unità produttive sul territorio regionale. Le risorse destinate a tale finalità sono rese disponibili nell’ambito della misura “Credito adesso evolution”, gestita tramite Finlombarda S.p.A..
Per coprire gli oneri del 2020, la legge quantifica una spesa complessiva di 10 milioni di euro, finanziata con incrementi di stanziamento sulla missione “Sviluppo economico e competitività” e corrispondente riduzione di pari importo sulla missione “Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo”.
Differimento di termini in relazione alla l.r. 4/2020
La legge modifica il termine previsto dal secondo periodo del comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 4/2020, sostituendo la scadenza “entro il 31 dicembre” con “entro il 31 marzo 2021”.
Ratifica di variazioni di bilancio urgenti per il 2020
È disposta la ratifica di variazioni di bilancio adottate in via d’urgenza dalla Giunta regionale tra il 28 luglio 2020 e il 13 ottobre 2020, nel quadro dell’articolo 109, comma 2-bis, del d.l. 18/2020. Le variazioni riguardano diverse entrate e stanziamenti connessi a trasferimenti statali, recuperi fiscali e fondi collegati all’emergenza, con movimentazioni contabili riferite all’esercizio 2020.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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