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Regolamento

R.R. Lombardia 6/2020

Attuazione dell'articolo 13, comma 1, della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 (Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale)

Normativa regionaleR.R. Lombardia 6/2020

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento attua la l.r. Lombardia 19/2019 sulla programmazione negoziata regionale, disciplinando AQST, AREST, AdP e ALS: fasi procedurali, organi, monitoraggio, modifiche, proroghe, controlli e aiuti di Stato. Si applica agli accordi regionali e locali definiti dopo l’entrata in vigore, con regole transitorie per gli AQST preesistenti ancora solo parzialmente attuati alla fine della legislatura in corso al 2020.

Disciplina attuativa degli strumenti di programmazione negoziata regionale lombarda

Disciplina attuativa della programmazione negoziata regionale

Il regolamento della Regione Lombardia n. 6 del 22 dicembre 2020 detta le regole di dettaglio per l’attuazione della l.r. 19/2019 sulla programmazione negoziata di interesse regionale. La disciplina riguarda quattro strumenti: AQST, AREST, Accordo di Programma di interesse regionale e Accordo Locale Semplificato.

Ambito di applicazione e indirizzi generali

Il provvedimento specifica contenuti ulteriori, procedure di promozione, adesione, approvazione, monitoraggio, chiusura e proroga degli accordi, oltre alle competenze degli organismi collegiali e della segreteria tecnica. Definisce anche gli ambiti tematici degli AREST, le verifiche urbanistiche per gli AdP, la fase in cui valutare l’interesse regionale e le modalità di trasparenza e pubblicità degli atti.

La programmazione negoziata deve essere coerente con il PRS e con la nota di aggiornamento al DEFR. Gli indirizzi guida sono:

  • governance e coinvolgimento dei soggetti istituzionali e territoriali;
  • territorializzazione della programmazione;
  • partenariato territoriale;
  • convergenza di risorse, competenze e progettualità;
  • sostenibilità economica, sociale, ambientale e digitale;
  • semplificazione dei processi decisionali.

Verifica preliminare e interesse regionale

Prima della valutazione di merito, la Regione verifica l’ammissibilità amministrativa delle proposte. La richiesta di attivazione deve essere corredata almeno da:

  • inquadramento territoriale;
  • relazione tecnica illustrativa;
  • studio di prefattibilità;
  • stima dei costi e fonti di finanziamento;
  • cronoprogramma di massima;
  • elenco dei soggetti coinvolti e dei rispettivi ruoli;
  • pareri già acquisiti e altri atti preliminari;
  • elenco dei procedimenti da coordinare, come VAS, VINCA e VIA.

La valutazione dell’interesse regionale avviene in momenti diversi a seconda dello strumento:

  • per AQST, nella fase di individuazione delle priorità e del programma degli interventi con il partenariato territoriale;
  • per AREST, nella valutazione delle proposte ai fini dell’elenco delle ammissibili;
  • per AdP e ALS, nella fase preliminare alla proposta regionale di promozione o adesione.

Sono considerati di interesse regionale gli interventi e i programmi espressamente individuati nel PRS, nel DEFR e negli altri atti regionali di settore, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

AQST - partenariato, organi e segreteria tecnica

L’AQST è costruito attraverso il partenariato territoriale, inteso come insieme dei soggetti consultati dalla Regione mediante tavoli locali o altre forme di confronto per definire un programma condiviso di interventi funzionalmente collegati.

Gli organismi di supporto sono:

  • il comitato per l’accordo;
  • il collegio di vigilanza;
  • i soggetti attuatori.

La segreteria tecnica è composta da dirigenti o funzionari degli enti rappresentati negli organismi ed è coordinata dal dirigente regionale competente. In fase di promozione redige l’ipotesi di accordo e svolge l’istruttoria tecnica e finanziaria; in fase attuativa supporta il collegio di vigilanza, propone modifiche, effettua sopralluoghi, redige le relazioni annuali e quella finale, segnala ostacoli e verifica cronoprogramma e avanzamento.

Il comitato per l’accordo, presieduto dal Presidente della Regione, valida il testo dell’ipotesi di AQST e decide sulle adesioni di altri enti pubblici o privati. Delibera all’unanimità.

Il collegio di vigilanza, costituito dopo l’approvazione dell’accordo, monitora l’attuazione, vigila sulla correttezza dell’esecuzione, approva gli aggiornamenti non incidenti su obiettivi o risorse complessive, decide sulle nuove adesioni, approva le relazioni annuali, risolve le controversie e si pronuncia sugli effetti degli inadempimenti. Delibera a maggioranza, salvo le decisioni che richiedono l’unanimità.

I soggetti attuatori devono realizzare gli interventi nei limiti delle risorse e del cronoprogramma, collaborare con la segreteria tecnica, trasmettere informazioni semestrali e partecipare alle sedute quando richiesto.

AQST - fasi procedurali, contenuti e approvazione

La procedura dell’AQST si articola in promozione e adesione, definizione dell’ipotesi, approvazione, sottoscrizione, approvazione dell’accordo, monitoraggio, eventuali aggiornamenti e conclusione.

La Giunta regionale promuove l’accordo indicando obiettivi di sviluppo, ambito territoriale o tematico, soggetti interessati, stima delle risorse e termine per la definizione dell’ipotesi. La delibera è trasmessa al Consiglio regionale e pubblicata sul BURL.

L’ipotesi di AQST può prevedere:

  • modalità di aggiornamento e modifica;
  • livello di definizione degli interventi, anche in sviluppo o già progettati;
  • cronoprogrammi specifici;
  • regole di rendicontazione e vigilanza sulle risorse;
  • garanzie cautelative a carico dei soggetti attuatori privati.

L’accordo è approvato dalla Giunta, sottoscritto dal Presidente della Regione o dall’assessore delegato e approvato con decreto del Presidente della Giunta da pubblicare sul BURL. Le adesioni successive che non comportano nuovi impegni finanziari né modifiche sostanziali sono approvate all’unanimità dal collegio di vigilanza.

AQST - monitoraggio, durata, modifiche e conclusione

Il monitoraggio è semestrale presso la segreteria tecnica e annuale presso il collegio di vigilanza. L’AQST può essere aggiornato o modificato per recepire nuove priorità, per impossibilità tecnica/programmatica/finanziaria o per recesso di uno o più sottoscrittori. Le modifiche che comportano aggiornamento complessivo del piano, revisione di priorità/strategie o nuove risorse richiedono l’approvazione della Giunta.

La durata coincide con quella del PRS se l’AQST riguarda priorità territoriali provinciali o metropolitane; per gli accordi su temi di rilievo regionale, dura quanto stabilito nell’accordo in coerenza con il cronoprogramma.

Alla fine della legislatura regionale, gli AQST solo parzialmente attuati devono essere oggetto di relazione del collegio di vigilanza sugli interventi realizzati e da completare, per le determinazioni della nuova Giunta dopo l’approvazione del nuovo PRS.

La conclusione è approvata dal collegio di vigilanza quando gli interventi sono completamente attuati o quando, pur non essendo completati, siano stati raggiunti gli obiettivi generali. Se l’accordo non è integralmente realizzato, il collegio verifica l’uso delle risorse pubbliche e può disporne la restituzione, anche parziale.

AQST - inadempimento e revoca dei finanziamenti

Costituiscono inadempimento la mancata realizzazione o il mancato monitoraggio degli interventi, oppure la realizzazione non conforme agli impegni quando non consenta comunque di raggiungere gli obiettivi pubblici. Il collegio diffida il soggetto attuatore a provvedere entro un termine prefissato. In caso di reiterato inadempimento può essere avviata la revoca del finanziamento e disposta la restituzione delle somme, oppure può essere nominato un commissario ad acta per interventi sostitutivi a carico del soggetto inadempiente.

AREST - ambiti e procedura

Le proposte di AREST sono attivate tramite manifestazione regionale di interesse e devono inserirsi in almeno uno dei seguenti ambiti:

  • competitività delle imprese, con attenzione a micro e piccole imprese, artigianato e cooperative;
  • attrattività e competitività dei territori;
  • rilancio occupazionale;
  • sostenibilità delle imprese di un territorio;
  • sostegno alla cooperazione e al valore sociale dell’impresa nei territori svantaggiati.

La manifestazione indica una durata del programma di azioni, di regola non inferiore a 12 mesi e non superiore a 36 mesi.

La procedura comprende: promozione della strategia di rilancio, presentazione delle proposte da parte degli enti locali, valutazione regionale, approvazione dell’elenco delle proposte ammissibili, promozione e attuazione dei singoli AREST, monitoraggio e rendicontazione finale. La Regione si avvale di una segreteria tecnica dedicata.

La proposta deve essere corredata dalla scheda illustrativa delle opere, azioni e interventi e dagli altri documenti richiesti dalla manifestazione. La segreteria tecnica effettua l’istruttoria tecnica e finanziaria, verifica la coerenza con requisiti e priorità della manifestazione e gli elementi utili alla valutazione dell’interesse regionale, predispone l’elenco delle proposte ammissibili, monitora l’attuazione e redige relazioni annuali e finali.

AdP - procedura, contenuti e verifica urbanistica

L’Accordo di Programma di interesse regionale segue le fasi di promozione e adesione, definizione dell’ipotesi, approvazione e sottoscrizione, approvazione dell’accordo sottoscritto, attuazione, monitoraggio, rendicontazione e conclusione. Gli organismi di supporto sono comitato per l’accordo, collegio di vigilanza e segreteria tecnica.

La proposta di promozione all’esame della Giunta regionale deve indicare opere e interventi, perimetrazione territoriale se vi è variante urbanistica, costi e finanziamenti, enti da coinvolgere, termine di sottoscrizione, autorità procedente e competente VAS, oltre allo schema metodologico delle valutazioni ambientali.

L’ipotesi di accordo può contenere anche:

  • articolazione in fasi funzionali e date di conclusione;
  • costo complessivo e dei singoli lotti/fasi;
  • contestualità tra opere private e pubbliche;
  • modello di gestione;
  • indicatori di risultato;
  • regole di rendicontazione e vigilanza;
  • garanzie a carico dei privati in caso di inadempimento;
  • ulteriori elementi funzionali.

La verifica di compatibilità del progetto di variante urbanistica con gli aspetti sovracomunali del PTCP o del PTM è resa dalla Provincia o dalla Città metropolitana di Milano al comitato per l’accordo; se tali enti partecipano alla sottoscrizione, la verifica è resa nella segreteria tecnica.

AdP - approvazione, adesioni, vigilanza e conclusione

L’ipotesi di AdP è approvata dalla Giunta regionale con la stessa procedura della promozione o dell’adesione, e con corrispondente assenso degli altri soggetti. L’accordo è poi sottoscritto dal Presidente della Regione o dall’assessore delegato e approvato secondo la disciplina della l.r. 19/2019.

Il comitato per l’accordo definisce gli obiettivi, i contenuti dell’ipotesi, gli impegni e il cronoprogramma, nomina la segreteria tecnica, dispone studi preliminari e decide sulle adesioni di altri soggetti pubblici o privati. Le decisioni sono unanimi.

Il collegio di vigilanza monitora l’esecuzione, valuta modifiche non sostanziali, decide sulle nuove adesioni, verifica i ritardi, interpreta le disposizioni attuative, rimuove ostacoli, assegna termini per adempiere in caso di inattività o inadempimento e, se necessario, approva la relazione finale, dichiara concluso l’accordo e individua eventuali modalità di restituzione delle somme erogate.

ALS - procedura semplificata per interventi locali

L’Accordo Locale Semplificato riguarda interventi e opere di valenza locale che concorrono ad obiettivi regionali senza comportare varianti urbanistiche. Presuppone:

  • la valutazione dell’interesse regionale;
  • la verifica delle condizioni stabilite dalla deliberazione regionale di indirizzo;
  • l’assenza di variante agli strumenti urbanistici.

La procedura prevede l’invio della proposta da parte dell’amministrazione locale, la verifica regionale e la condivisione dei contenuti, l’approvazione dell’ipotesi da parte dell’amministrazione promotrice, della Giunta regionale e degli altri soggetti coinvolti, la sottoscrizione, la pubblicazione sul BURL e la successiva attuazione con monitoraggio e conclusione.

L’amministrazione locale promotrice individua un responsabile dell’accordo tra i propri dirigenti. L’ALS prevede un meccanismo di rendicontazione delle spese e dello stato di avanzamento ai fini dell’eventuale cofinanziamento regionale. Il collegio di vigilanza è convocato nei casi di inadempimento, difficoltà attuative, modifiche e conclusione.

ALS - adesioni, modifiche e conclusione

Alla proposta di ALS possono partecipare anche altri enti o soggetti pubblici e privati, successivamente alla sottoscrizione, purché ciò non interrompa il processo decisionale e nel rispetto della normativa sulle evidenze pubbliche quando il ruolo del privato non è infungibile. La richiesta deve essere corredata da una relazione tecnica sugli impegni proposti.

La relazione è valutata all’unanimità dal collegio di vigilanza e approvata secondo le modalità previste, diventando parte integrante dell’accordo. L’amministrazione locale promotrice può chiedere garanzie finanziarie.

La relazione finale è approvata all’unanimità da tutti i sottoscrittori. Se sopravvengono problemi o l’accordo non può essere attuato in tutto o in parte, il collegio di vigilanza può tentare soluzioni alternative oppure dichiararne la conclusione e disciplinare la restituzione delle somme eventualmente versate.

Le modifiche sostanziali sono quelle che ricadono nelle ipotesi indicate dalla legge regionale; in ogni caso non sono ammesse modifiche che comportino variante urbanistica. Le modifiche non sostanziali comprendono anche il riutilizzo delle economie e sono approvate previa autorizzazione del collegio di vigilanza. Se la modifica incide sull’intero contenuto o sulle finalità dell’ALS, si applica la disciplina degli accordi sostanzialmente nuovi.

Proroga dei termini di sottoscrizione

La proroga del termine per la sottoscrizione degli accordi può essere disposta dai rispettivi comitati per l’accordo, motivandola con la complessità degli interventi. Per gli ALS la proroga è concessa dall’amministrazione locale promotrice, d’intesa con gli altri interessati e con adeguata motivazione.

Aiuti di Stato e cofinanziamento regionale

Quando l’accordo comporta cofinanziamento regionale o agevolazioni regionali, la Giunta deve verificare la compatibilità con l’art. 107, par. 1, TFUE e assicurare gli adempimenti europei e nazionali in materia di aiuti di Stato. Se, dopo la negoziazione, emergono nuovi elementi rilevanti, è necessaria un’ulteriore valutazione nella deliberazione di approvazione dell’ipotesi di accordo. Se in attuazione si modificano gli impegni finanziari regionali, si applicano nuovamente le medesime verifiche ai fini dell’atto integrativo.

Disposizioni finali e transitorie

Per gli AQST già disciplinati dalla l.r. 2/2003 e ancora solo parzialmente attuati alla fine della legislatura regionale in corso alla data di entrata in vigore del regolamento, si applicano le regole sulla relazione di stato e sulle determinazioni della nuova Giunta dopo il PRS della nuova legislatura.

Profili di attualità della disciplina

Il regolamento è tuttora rilevante come disciplina procedurale della programmazione negoziata regionale lombarda e non appare obsoleto. Restano tuttavia operative anche regole transitorie riferite agli accordi già esistenti e alla fine della legislatura in corso al 2020.

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