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Legge

L.R. Lombardia 24/2020

Misure urgenti per la continuità delle prestazioni erogate dalle Unità d'offerta della rete territoriale extraospedaliera, per il potenziamento delle dotazioni di protezione individuale e medicali a favore delle stesse e della medicina territoriale e per il potenziamento dell'assistenza sanitaria in collaborazione con le Università sedi delle facoltà di medicina e chirurgia - Modifica all'art. 3 della l.r. 4/2020

Normativa regionaleL.R. Lombardia 24/2020Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge lombarda disciplina misure urgenti, limitate al periodo dell’emergenza pandemica da Sars-CoV-2, per garantire continuità alle prestazioni delle unità extraospedaliere, riconoscere incrementi tariffari agli erogatori contrattualizzati, assicurare DPI a medici di base e pediatri, attivare collaborazioni con le università e finanziare contratti flessibili. Prevede anche una modifica alla l.r. 4/2020 e coperture finanziarie per il solo 2020-2021.

Misure urgenti COVID-19 per rete sociosanitaria territoriale, DPI, collaborazione universitaria e contratti flessibili

Misure urgenti per la continuità delle prestazioni sociosanitarie e il potenziamento delle risorse anti-COVID in Lombardia

La legge interviene in Lombardia con misure straordinarie legate all’emergenza epidemiologica da Sars-CoV-2. La disciplina è pensata per il solo periodo emergenziale e riguarda la rete territoriale extraospedaliera, la medicina territoriale, la collaborazione con le università e il finanziamento di strumenti flessibili di risposta all’emergenza.

Finalità e ambito di applicazione

La legge si colloca a integrazione delle misure statali e mira a sostenere gli obiettivi della programmazione regionale in ambito sociosanitario, con particolare riferimento alle prestazioni di assistenza del capo IV del DPCM 12 gennaio 2017. La finalità principale è garantire continuità alle prestazioni della rete territoriale riconoscendo i costi sostenuti durante l’emergenza pandemica.

Le misure si applicano:

  • alle prestazioni erogate dalla data di avvio dell’emergenza, stabilita con deliberazione del Consiglio dei ministri, fino alla sua conclusione;
  • esclusivamente agli erogatori che hanno un rapporto contrattuale con l’ATS competente e sono abilitati a produrre attività per conto del SSR entro il budget contrattualizzato.

La legge prevede inoltre misure per assicurare dispositivi di protezione individuale e medicali ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta e agli erogatori interessati, nonché per valorizzare la collaborazione con il sistema universitario e l’uso di contratti flessibili.

Incrementi tariffari per gli erogatori della rete territoriale

Agli erogatori contrattualizzati è riconosciuto un incremento tariffario, finalizzato a sostenere la continuità assistenziale durante l’epidemia e a compensare la riduzione delle attività dovuta all’osservanza delle indicazioni regionali e nazionali.

L’incremento è subordinato al mantenimento di tutti gli standard strutturali previsti e al contestuale innalzamento del livello assistenziale offerto agli ospiti e assistiti. È riconosciuto per singole giornate di cura o prestazioni certificate nei flussi regionali.

Il calcolo avviene come differenza tra:

  • il costo sanitario medio giornaliero per le classi sosia 1 e 2, determinato secondo le deliberazioni regionali sull’incidenza dei costi sanitari;
  • la tariffa per il singolo posto letto occupato per le stesse classi sosia 1 e 2, aumentata del 50 per cento.

Restano ferme:

  • la compartecipazione, ove prevista, di ospiti e famiglie;
  • le regole dei livelli essenziali di assistenza.

Per ciascun gestore non possono essere riconosciute risorse ulteriori rispetto a quanto già negoziato per gli esercizi 2020 e 2021 nel contratto con l’ATS, nel quadro delle regole annuali del sistema sociosanitario lombardo e delle previsioni del bilancio regionale.

L’incremento tariffario è espressamente limitato al periodo emergenziale e non può essere usato come base di calcolo per la negoziazione successiva alla fine dell’emergenza.

Fornitura di dispositivi di protezione individuale e medicali

La Regione, tramite le ATS territorialmente competenti, garantisce a medici di medicina generale e pediatri di libera scelta i dispositivi di protezione individuale e medicali forniti dalla gestione commissariale e necessari a fronteggiare l’emergenza da Sars-CoV-2.

Per gli erogatori della rete territoriale extraospedaliera, le forniture nazionali assicurate dalla gestione commissariale contribuiscono ai livelli di sicurezza durante il periodo emergenziale. Se la centralizzazione degli acquisti impedisce l’approvvigionamento da parte dei gestori, ARIA S.p.A. è autorizzata ad acquistare i dispositivi a loro favore senza oneri per il sistema sanitario e per il bilancio regionale.

Tavolo regionale sociosanitario per l’emergenza pandemica

È istituito presso la Giunta regionale, senza oneri per il bilancio, un tavolo regionale sociosanitario per l’emergenza pandemica. Il tavolo ha funzione di monitoraggio dell’attuazione delle misure di gestione e contenimento dell’emergenza in relazione ai servizi sociosanitari residenziali, semiresidenziali e domiciliari.

Vi partecipano rappresentanti degli erogatori designati dagli stessi in numero di due per ciascun servizio.

La Giunta regionale deve costituire il tavolo entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge e definirne le modalità di lavoro. Il testo consolidato indica che il comma relativo a questo articolo è stato successivamente sostituito dalla l.r. 25 maggio 2021, n. 8.

Collaborazione con il sistema universitario e medici specializzandi

Fino al perdurare dello stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei ministri con deliberazione del 31 gennaio 2020, le università sedi delle facoltà di medicina e chirurgia collaborano alla gestione dell’epidemia da Sars-CoV-2.

La collaborazione può avvenire consentendo ai medici specializzandi di rendersi disponibili per attività di sorveglianza e assistenza ai soggetti affetti da Sars-CoV-2, compatibilmente con il grado di competenza acquisito e nel rispetto della normativa statale.

Per i medici specializzandi che, secondo la normativa statale, non possono accedere a incarichi nell’emergenza:

  • resta l’iscrizione alla scuola di specializzazione;
  • continua a essere corrisposto il trattamento economico del contratto di formazione medico-specialistica;
  • tale trattamento è integrato da una premialità per il contributo alle attività di gestione dell’emergenza.

L’applicazione di queste disposizioni richiede la stipula di uno specifico protocollo d’intesa tra Regione e università ai sensi del d.lgs. 517/1999.

Contratti flessibili per esigenze straordinarie

I contratti di lavoro flessibili sottoscritti dagli enti di diritto pubblico del sistema sanitario regionale per fronteggiare esigenze straordinarie strettamente connesse all’emergenza da Sars-CoV-2 possono essere finanziati mediante le risorse previste dalla l.r. 4/2020.

La legge collega quindi il finanziamento di tali contratti alle disponibilità già previste nella disciplina regionale emergenziale sulle risorse e sulle donazioni.

Modifica alla l.r. 4/2020 sulle risorse emergenziali

La legge modifica l’art. 3 della l.r. 4/2020 inserendo un nuovo comma 2-ter, che estende l’utilizzo delle risorse di cui al comma 1 anche a:

  • pagamento della premialità prevista per i medici specializzandi impegnati nell’emergenza;
  • finanziamento dei contratti flessibili di cui alla presente legge.

Regime finanziario

Le spese per gli incrementi tariffari di cui all’art. 2 sono quantificate fino a un massimo di 250 milioni di euro annui e sono coperte per gli esercizi 2020 e 2021 con le risorse del bilancio regionale, missione 13 “Tutela della salute”, programma 1.

Per la collaborazione con le università, le spese previste per il 2020 sono pari a 1,5 milioni di euro e sono coperte con le medesime risorse di bilancio; possono inoltre contribuire le risorse derivanti dalle donazioni previste dalla l.r. 4/2020.

Per l’attivazione dei contratti flessibili, la copertura è assicurata nei limiti delle risorse derivanti dalle donazioni di cui alla l.r. 4/2020, secondo criteri e modalità da definirsi con successivo provvedimento della Giunta regionale.

Per le restanti disposizioni la legge dichiara espressamente l’assenza di nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Entrata in vigore e rilevanza temporale

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. La disciplina sostanziale è però limitata al periodo emergenziale COVID-19, con riferimenti espressi agli esercizi 2020 e 2021 per le coperture economiche e allo stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei ministri per le misure di collaborazione universitaria e di sostegno operativo.

Obsolescenza pratica

La legge è strettamente legata all’emergenza pandemica da Sars-CoV-2, già conclusa, e disciplina misure temporanee, finanziamenti per specifici esercizi e istituti collegati a quel contesto. Per tale ragione, pur essendo formalmente una legge regionale, oggi ha rilievo sostanzialmente esaurito ed è da considerarsi praticamente obsoleta.

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