Cassazione Penale, Ordinanza n. 25888/2026 del 10/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso personale dell'imputato. Conseguentemente, per legge, dispone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, secondo quanto indicato in dispositivo.
Esito
Favorevole al resistente (resistente)
La controversia
L'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli. La Corte rileva che, dopo la modifica dell'art. 613 c.p.p. operata dalla legge n. 103 del 2017, non è più consentita la proposizione personale del ricorso per cassazione: il ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Poiché il ricorso era stato presentato personalmente dalla parte, senza il ministero di un difensore cassazionista, viene dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 613 c.p.p.
"è stata eliminata la possibilità del ricorso personale dell'imputato"; "a pena di inammissibilità"
Il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
legge n. 103 del 2017
"entrata in vigore il 3.8.2017"
Ha modificato l'art. 613 c.p.p. eliminando la possibilità del ricorso personale dell'imputato.
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello
"si è stabilito che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte"
Le Sezioni Unite hanno chiarito che il ricorso per cassazione, contro qualunque provvedimento, richiede la sottoscrizione di un difensore cassazionista, a pena di inammissibilità.
Massime di principio
- Dopo la modifica dell'art. 613 c.p.p., il ricorso per cassazione non è più proponibile personalmente dall'imputato o dalla parte, ma richiede necessariamente la sottoscrizione di un difensore abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione.
- La mancanza della sottoscrizione del difensore iscritto nell'albo speciale determina l'inammissibilità del ricorso, indipendentemente dalla natura del provvedimento impugnato.
- All'inammissibilità del ricorso per cassazione segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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