Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 16519/2023 del 12/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (procedura concorsuale)

La controversia

La lite nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di Euro 11.612,52 quale corrispettivo di una fornitura di merce. Il tribunale, pur dichiarando inefficace il decreto per mancata notificazione nel termine di cui all’art. 644 c.p.c., ha accolto la domanda monitoria della procedura concorsuale e ha condannato la società opponente al pagamento. La corte d’appello ha confermato. In cassazione la società fornitrice ha proposto tre motivi: (1) violazione degli artt. 101 c.p.c. e 7 del Regolamento (UE) n. 1215/2012, sostenendo che la giurisdizione spettasse al giudice olandese e non a quello italiano, poiché il luogo di consegna non era validamente individuato in Italia; (2) violazione dell’art. 1 del Regolamento (UE) n. 1215/2012, assumendo l’applicabilità del regolamento anche alle procedure fallimentari; (3) violazione dell’art. 4 del medesimo regolamento, deducendo che la giurisdizione dovesse radicarsi nel Paese del domicilio delle parti, quindi nei Paesi Bassi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti e tre i motivi. Ha ritenuto che i primi due e il terzo investissero, in sostanza, una rivalutazione del fatto e delle prove, preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che la decisione di merito si fondava su una duplice ratio decidendi: da un lato, l’accertamento che la merce dovesse essere consegnata in Italia, con criterio di collegamento idoneo a radicare la giurisdizione italiana; dall’altro, la ritenuta non applicabilità del Regolamento (UE) n. 1215/2012 alle procedure fallimentari. La censura contro la seconda ratio è stata dichiarata inammissibile anche perché, una volta ritenuta non scalfita la prima ratio, difettava l’interesse alla sua impugnazione. Il ricorso è stato quindi integralmente dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 644 c.p.c.

    richiamato quale termine per la notificazione del decreto ingiuntivo, la cui inosservanza ne ha comportato l’inefficacia nel giudizio di merito.

  • art. 101 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente insieme alle norme europee sulla giurisdizione; la Corte non ne ha ravvisato la violazione, trattandosi di doglianza che mirava a un diverso apprezzamento del fatto.

  • art. 7 del Regolamento (UE) n. 1215/2012

    richiamato come criterio speciale di giurisdizione; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché diretta a contestare l’accertamento di merito sul luogo di consegna della merce.

  • art. 1 del Regolamento (UE) n. 1215/2012

    richiamato per sostenere l’applicabilità del regolamento alle procedure fallimentari; la Corte ha ribadito la regola di esclusione per i fallimenti e le procedure affini, salvo le azioni che trovano fonte nelle norme comuni del diritto civile o commerciale.

  • art. 4 del Regolamento (UE) n. 1215/2012

    invocato per affermare il criterio del domicilio del convenuto; la Corte ha escluso la decisività del motivo, poiché il luogo di consegna in Italia costituiva valido criterio di collegamento.

  • art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c.

    richiamato come norma processuale di veicolazione dei motivi inerenti alla giurisdizione.

  • art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Regolamento CE n. 44 del 2001

    citato in via comparativa per affermare che il principio sull’esclusione delle procedure concorsuali vale anche per il Regolamento (UE) n. 1215/2012.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare i motivi di ricorso in una richiesta di nuova valutazione del fatto o delle prove, perché l’apprezzamento del materiale probatorio è riservato al giudice di merito.
  • Quando la sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a sorreggerla, l’inammissibilità o l’infondatezza della censura contro una di esse rende inammissibili, per difetto di interesse, le doglianze dirette contro le altre.
  • In tema di giurisdizione nelle controversie contrattuali, il luogo di consegna della merce accertato in fatto dal giudice di merito può costituire valido criterio di collegamento, non superabile mediante una diversa lettura delle prove in sede di legittimità.
  • L’esclusione dal Regolamento Bruxelles I-bis per le procedure concorsuali opera in relazione alle azioni che traggono direttamente fonte da norme speciali dell’insolvenza, non già per il solo fatto che la controversia si inserisca nel contesto di un fallimento.
  • La censura sulla giurisdizione del giudice italiano è inammissibile quando presuppone un diverso accertamento del fatto storico decisivo, anziché denunciare un vero errore di diritto.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneAccertamento del passivoCompravendita
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaContratti
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.