Cassazione Penale, Sentenza n. 5896/2023 del 13/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che confermava la condanna per guida in stato di ebbrezza (art. 186 cod. strada): il ricorrente deduceva l'insufficienza e l'inutilizzabilità delle prove relative al prelievo di liquidi biologici (asserita mancanza della prova della richiesta della polizia giudiziaria e del rapporto di trasmissione del fax; contestava inoltre il lungo intervallo temporale tra incidente e prelievo), chiedeva la declaratoria di non punibilità ex art. 131bis c.p. per tenuità del fatto e la concessione delle attenuanti generiche ex art. 62bis c.p. e dell'attenuante per integrale riparazione del danno ex art. 62 n.6 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancata specificità e per essere, in essence, una riproposizione delle stesse censure già svolte in appello senza confronto argomentato con la motivazione della corte territoriale. In ogni caso i motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati: la Corte ha confermato la correttezza delle valutazioni di merito secondo cui esisteva prova del consenso al prelievo e della richiesta della P.G. (documento inviato via fax), la mancata osservanza di un protocollo sanitario non comporta automaticamente inutilizzabilità; la causa di non punibilità per tenuità ex art. 131bis c.p. non può trovare applicazione alla luce dell'elevato tasso alcolemico (1,64 g/l, rilevato anche se sei ore dopo) e della perdita di controllo del veicolo con incidente; le attenuanti generiche sono state legittimamente negate per mancanza di elementi positivi comprovati e l'attenuante di cui all'art. 62 n.6 c.p. non è applicabile al reato di guida in stato di ebbrezza perché l'oggetto giuridico tutelato è l'incolumità pubblica e il danno risarcito era solo incidentalmente connesso. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 186 d.lgs. 285/1992 (Codice della Strada)
art. 186 co. 2 lett. c, co. 2bis e co. 2sexies
Norma che sanziona la guida in stato di ebbrezza; applicata per la condanna vista la rilevazione del tasso alcolemico e l'aggravante dell'incidente; la tutela è dell'incolumità pubblica quindi ricadute risarcitorie non necessariamente incidono sull'applicabilità di attenuanti riparatorie
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità non è applicabile se dalla valutazione complessiva emerge condotta non di minima offensività; qui il tasso elevato e l'incidente escludono la tenuità
art. 62-bis c.p.
Le attenuanti generiche richiedono elementi positivi di meritevolezza; l'incensuratezza da sola non è sufficiente e il diniego deve solo essere adeguatamente motivato
art. 62 n.6 c.p.
L'attenuante per integrale riparazione del danno non è applicabile quando il danno risulti solo occasionalmente collegato al reato contravvenzionale la cui tutela è l'incolumità pubblica; occorre regolarità causale fra condotta e danno
art. 191 c.p.p.
Prevede l'inutilizzabilità della prova in determinate ipotesi; la Corte ha ritenuto che qui non ricorressero le condizioni di inutilizzabilità perché esisteva prova del consenso e della richiesta della P.G.
art. 114 disp. att. c.p.p.
Disciplina l'avviso della facoltà di farsi assistere da difensore; l'avviso non impone la nomina d'ufficio di un difensore da parte della P.G. e la rinuncia del soggetto legittima il proseguimento degli accertamenti
art. 530 c.p.p.
Riguarda la sentenza di assoluzione; il ricorrente chiedeva una pronuncia di assoluzione ai sensi del secondo comma ma la Corte ha ritenuto infondata la richiesta perché si trattava di riesame di fatti già decisi
art. 591 co. 1 lett. c) c.p.p.
Norma che disciplina i motivi di inammissibilità del ricorso per cassazione per mancanza di specificità delle censure; applicata per dichiarare inammissibile il ricorso che riproduceva motivi già respinti in appello
art. 133 c.p.
Criteri per il giudizio sulla tenuità della condotta (modalità, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo); richiede valutazione complessiva e congiunta
art. 129 c.p.p.
Disciplina la declaratoria di estinzione o altre cause di non punibilità d'ufficio; la Corte ha ricordato che, per ricorso inammissibile, non si può valutare ex officio cause sopravvenute
art. 616 c.p.p.
Prevede l'obbligo di condannare il ricorrente al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria quando il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza
Massime di principio
- In Cassazione un ricorso che riproduce in termini generali le stesse censure già svolte e respinte in appello è inammissibile per mancanza di specificità: occorre confrontarsi in modo argomentato con la motivazione della sentenza impugnata
- Gli accertamenti ematici o urinari disposti dalla polizia giudiziaria e effettuati in struttura sanitaria sono utilizzabili se esiste prova del consenso informato o della richiesta della P.G.; l'assenza di un protocollo sanitario non determina automaticamente inutilizzabilità
- Il ritardo temporale tra incidente e prelievo non invalida di per sé la prova, ma rileva ai fini della valutazione del tasso e del quadro probatorio complessivo
- La causa di non punibilità per tenuità ex art. 131-bis c.p. richiede una valutazione complessiva delle modalità, del grado di colpevolezza e del pericolo o del danno; tassi alcolemici elevati e perdita di controllo con incidente solitamente escludono la tenuità
- Le attenuanti generiche non si presumono: l'incensuratezza e la buona condotta non bastano; chi chiede le attenuanti deve offrire elementi positivi e il giudice può negarle indicando plausibili ragioni
- L'attenuante per integrale riparazione ex art. 62 n.6 c.p. non si applica automaticamente nei reati che tutelano l'incolumità pubblica quando il danno risulti solo occasionalmente collegato all'illecito; è necessario il nesso di regolarità causale tra condotta e danno
- Quando un ricorso è dichiarato manifestamente infondato non si forma rapporto di impugnazione valido e non è possibile che la Corte di legittimità pronunci d'ufficio su cause sopravvenute come la prescrizione
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