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Sentenza

Sentenza n. 787/2026 - Latina, Sezione 2

per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 847 del 16 giugno 2024, munito di decreto di esecutorietà.

Giustizia amministrativa202500903

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di un decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo emesso dal Giudice di Pace di Cassino

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (società creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha chiesto l’ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 847 del 16 giugno 2024, con il quale il Giudice di Pace di Cassino aveva ingiunto al Comune il pagamento di euro 3.544,40, oltre interessi e spese del procedimento monitorio. Il decreto è stato dichiarato definitivamente esecutivo il 10 ottobre 2024. Nonostante la notificazione del titolo, la successiva notifica dell’atto di precetto e l’instaurazione di una procedura di pignoramento presso terzi, rimasta infruttuosa, il Comune non ha provveduto al pagamento. La ricorrente ha quindi domandato l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso, poiché il decreto ingiuntivo era definitivamente esecutivo, era decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997, e il decreto ingiuntivo rientra tra i titoli suscettibili di esecuzione mediante giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Nel merito, il ricorso è stato accolto perché non risultava dimostrato alcun adempimento da parte del Comune. È stato ordinato il pagamento, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, del capitale di euro 3.544,40, degli interessi fino all’effettivo soddisfo, delle spese del procedimento monitorio pari a euro 451,00, con rimborso forfettario del 15% sui compensi, IVA e CPA, nonché delle spese di registrazione del decreto, se effettivamente sostenute. Per l’eventuale persistente inottemperanza, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone o un funzionario delegato, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni, previa istanza della ricorrente. Il compenso del commissario, liquidato in euro 1.000,00 salvo conguaglio, è stato posto a carico del Comune. Il Comune è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, e al rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base normativa del giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l’esecuzione del titolo e di nominare un commissario ad acta.

  • art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.

    al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    Il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per ottenere l’adempimento di statuizioni contenute in un decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo non adempiuto dalla pubblica amministrazione.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Il decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione coattiva nei confronti delle pubbliche amministrazioni costituisce presupposto di ammissibilità dell’azione di ottemperanza.

Massime di principio

  • Un decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo, emesso nei confronti di una pubblica amministrazione e rimasto ineseguito, costituisce titolo suscettibile di attuazione mediante giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • L’azione di ottemperanza per crediti pecuniari nei confronti di una pubblica amministrazione è ammissibile quando il titolo sia definitivamente esecutivo e sia decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • Accertata l’inesecuzione del decreto ingiuntivo, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione il pagamento del capitale, degli interessi maturati fino all’effettivo soddisfo e delle spese riconosciute nel titolo esecutivo.
  • In caso di persistente inottemperanza dell’amministrazione oltre il termine assegnato, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il compito di provvedere all’esecuzione entro un ulteriore termine e ponendo il relativo compenso a carico dell’amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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