Cassazione Penale, Sentenza n. 33111/2022 del 08/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva respinto l'istanza di declaratoria di inesistenza/ nullità/ inefficacia dell'ingiunzione di demolizione e la conseguente inammissibilità dell'azione esecutiva. Il ricorrente deduceva: (1) violazione del diritto all'abitazione e inosservanza del principio di proporzionalità (richiamando la giurisprudenza nazionale e le sentenze CEDU, es. Ivanova), sostenendo che l'abuso sarebbe stato dettato da necessità e che la demolizione sarebbe sproporzionata; (2) violazione del principio del ne bis in idem, asserendo che l'ordine di demolizione, già previsto con la sentenza di condanna irrevocabile (art. 31, comma 9, d.P.R. 380/2001), non poteva essere nuovamente eseguito o ingiunto.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto correttamente applicato il principio di bilanciamento fra diritto all'abitazione (artt. 2 e 3 Cost., art. 8 CEDU) e interesse pubblico alla tutela del territorio/ambiente; ha confermato che il giudice deve valutare la proporzionalità ma che il ricorrente non ha fornito elementi specifici, documentabili e protocollati (es. prova certa della grave difficoltà economica o di un pregiudizio attuale e concreto). Le mere asserzioni e documenti generici o non comprovati non superano il test di proporzionalità. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile: l'ordine di demolizione ha natura di sanzione amministrativa con funzione ripristinatoria e non costituisce "pena" in senso convenzionale, per cui il principio del ne bis in idem non trova applicazione. Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato alle spese (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8
Riferimento procedurale all'istruttoria del ricorso trattato ai sensi della norma; richiamata come presidio procedurale in sede di trattazione
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per il riassunto e la proposizione dei motivi di ricorso in Cassazione
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) c.p.p.
Norme richiamate per formulare i motivi di impugnazione relativi a vizio di motivazione e violazione di legge
art. 31, comma 9, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
L'ordine di demolizione disposto ai sensi di questa norma è qualificato come sanzione amministrativa di natura ripristinatoria; la Corte ha ritenuto che, in quanto tale, non costituisce pena convenzionale e non integra il ne bis in idem
art. 8 CEDU
Il diritto al rispetto della vita privata, familiare e del domicilio è rilevante e il giudice deve valutare la proporzione tra tale diritto e l'interesse pubblico; tuttavia non è assoluto e va bilanciato con la tutela del territorio
art. 1 Prot. 1 CEDU
Il diritto di proprietà da solo non impedisce l'esecuzione di misure ablatorie; la Corte europea distingue tra diritto alla proprietà e diritto al domicilio ai fini del test di proporzionalità
art. 616 c.p.p.
Norma richiamata per l'attribuzione delle spese processuali a carico del ricorrente per il rigetto del ricorso
Massime di principio
- L'ordine di demolizione di un immobile abusivo può essere eseguito anche se l'immobile è adibito ad abitazione: il diritto all'abitazione non è assoluto e va bilanciato con l'interesse pubblico alla tutela del territorio e dell'ambiente
- Il giudice dell'esecuzione deve svolgere un controllo di proporzionalità quando è in gioco l'art. 8 CEDU: valutare necessità, sufficienza e proporzionalità della misura rispetto allo scopo del ripristino dello status quo ante
- La parte che si oppone all'esecuzione ha l'onere di fornire prova concreta, specifica e documentabile della situazione di grave e attuale disagio (es. documenti autenticati, certificazioni, atti protocollati); mere dichiarazioni o documentazione generica non sono idonee a sospendere o revocare la demolizione
- L'ordine di demolizione disposto ai sensi dell'art. 31 d.P.R. 380/2001 è qualificato dalla giurisprudenza come sanzione amministrativa a funzione ripristinatoria e non come "pena" in senso convenzionale: pertanto il principio del ne bis in idem, come interpretato in ambito penale/convensionale, non si applica
- I precedenti della Corte EDU (es. Ivanova, Kaminskas) richiedono che il giudice nazionale valuti con attenzione le condizioni personali e i tempi a disposizione dell'interessato per regolarizzare la posizione o trovare soluzioni abitative; l'esito favorevole dipende però dalla prova effettiva di tali condizioni
- Per opponersi con successo all'esecuzione, è essenziale che le istanze e i documenti siano formalmente corretti (protocollati, datati e autenticabili) e dimostrino un pregiudizio attuale e concreto derivante dall'esecuzione
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