Cassazione Penale, Ordinanza n. 27820/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata, che aveva affermato la responsabilità per ricettazione e negato la particolare tenuità del fatto, è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno che lo aveva ritenuto responsabile del reato di ricettazione. Con l'unico motivo deduceva violazione di legge e difetto di motivazione in ordine: alla prova posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità; alla qualificazione giuridica del fatto nel reato contestato; al diniego della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; e alla determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte rileva però che le censure erano prive di specificità, perché sostanzialmente riproduttive di questioni già esaminate e disattese nei gradi di merito, che avevano valorizzato la sufficienza del compendio probatorio, l'idoneità dei beni a trarre in inganno i potenziali acquirenti, la consapevolezza dell'illiceità da parte dell'imputato, l'assenza di spiegazioni plausibili sulla provenienza e l'abitualità della condotta come ostativa al riconoscimento dell'art. 131-bis c.p.; inoltre contestava la pena, ma senza indicare un vizio specifico, mentre la Corte richiama la discrezionalità del giudice di merito nella commisurazione della sanzione.
Norme richiamate
Richiamato come reato contestato di ricettazione, rispetto al quale la Corte ritiene infondate e non specifiche le censure sulla qualificazione giuridica e sulla prova della consapevolezza dell'illiceità del bene.
Richiamato per escludere la particolare tenuità del fatto, anche in ragione dell'abitualità della condotta ritenuta ostativa.
Indicato come criterio di esercizio della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena.
Richiamato insieme all'art. 132 c.p. quale parametro per la commisurazione della pena da parte del giudice di merito.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il motivo di ricorso deve essere specifico: è inammissibile la censura che si limiti a riprodurre contestazioni già vagliate e disattese dai giudici di merito senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione impugnata.
- Nel reato di ricettazione, la responsabilità può essere desunta da un compendio probatorio ritenuto sufficiente dal giudice di merito, anche valorizzando la natura dei beni, la loro idoneità a ingannare i terzi e l'assenza di giustificazioni credibili sulla provenienza.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la condotta presenti caratteri di abitualità, che costituiscono elemento ostativo al riconoscimento del beneficio.
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo se la motivazione sia mancante o manifestamente illogica; una specifica e dettagliata giustificazione è richiesta soprattutto quando la pena irrogata si discosti in misura significativa dal parametro medio edittale.
Come è indicizzato
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