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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1563

Regolamento (UE) 2018/1563 del Consiglio, del 15 ottobre 2018, sul programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica (2019-2020) che integra il programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020» e che abroga il regolamento (Euratom) n. 1314/2013

Normativa europea32018R1563

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce il programma Euratom di ricerca e formazione 2019-2020, che prosegue e rinnova il programma 2014-2018 e si coordina con il programma quadro Orizzonte 2020. La priorità è il miglioramento della sicurezza e protezione nucleari, della radioprotezione, della gestione dei rifiuti, della formazione e della base scientifica europea, con un forte focus anche sulla fusione e sul sostegno alle attività del JRC. Il testo disciplina finanziamento, partecipazione, cooperazione con paesi terzi, partenariati, diffusione dei risultati, controlli, valutazione e abrogazione del precedente regolamento Euratom n. 1314/2013.

Istituzione del programma Euratom di ricerca e formazione 2019-2020, integrato con Orizzonte 2020, per la ricerca nucleare, la fusione, la sicurezza e la radioprotezione.

Ambito di applicazione

Si applica alle attività di ricerca e formazione nel settore nucleare della Comunità europea dell’energia atomica per il periodo 1º gennaio 2019-31 dicembre 2020, sia come azioni indirette finanziate a favore di partecipanti, sia come azioni dirette svolte dalla Commissione tramite il JRC. Riguarda anche le regole di partecipazione, diffusione dei risultati, cooperazione internazionale, partenariati, controlli e valutazione; include l’apertura all’associazione di taluni paesi terzi e territori alle condizioni previste. Restano fermi i limiti derivanti dal trattato Euratom, dalle norme su sicurezza/protezione e dalle esclusioni o deroghe espressamente previste, in particolare per i trasferimenti di risultati verso paesi terzi non associati e per l’uso esclusivamente civile delle attività.

Regolamento (UE) 2018/1563 del Consiglio sul programma Euratom di ricerca e formazione 2019-2020

Il regolamento istituisce il nuovo programma Euratom di ricerca e formazione per il biennio 2019-2020, in continuità con il programma 2014-2018 e in coordinamento con Orizzonte 2020. La ratio del testo, come emerge dai considerando, è mantenere e sviluppare le competenze nucleari dell’Unione, con priorità a sicurezza, protezione, radioprotezione, gestione dei rifiuti, fusione e sostegno scientifico del JRC, valorizzando al contempo formazione, parità di genere, partecipazione dei cittadini e cooperazione internazionale.

Ambito e struttura del programma

Il regolamento si applica alle attività di ricerca e formazione nel settore nucleare della Comunità per il periodo 1º gennaio 2019-31 dicembre 2020. Comprende sia:

  • azioni indirette, finanziate a favore di partecipanti esterni;
  • azioni dirette, svolte dalla Commissione tramite il Centro comune di ricerca (JRC).

L’articolo 1 disciplina anche la partecipazione alle attività svolte congiuntamente con Orizzonte 2020, mentre l’articolo 2 fornisce le definizioni fondamentali, tra cui quelle di attività di ricerca e innovazione, azioni dirette e indirette, partenariati pubblico-privato e pubblico-pubblico.

Obiettivi generali e specifici

L’obiettivo generale, fissato dall’articolo 3, è lo svolgimento di attività di ricerca e formazione nel settore nucleare con attenzione prioritaria al miglioramento costante di sicurezza nucleare, protezione nucleare e radioprotezione, anche in chiave di potenziale contributo alla decarbonizzazione a lungo termine del sistema energetico in modo sicuro, efficiente e protetto.

Per le azioni indirette, gli obiettivi specifici includono:

  • sicurezza dei sistemi nucleari;
  • sviluppo di soluzioni sicure e a lungo termine per i rifiuti nucleari finali, inclusi smaltimento geologico, separazione e trasmutazione;
  • sviluppo e sostenibilità delle conoscenze specialistiche e dell’eccellenza nucleare a livello UE;
  • radioprotezione e applicazioni mediche delle radiazioni, compresi radioisotopi;
  • progresso nella dimostrazione della fattibilità della fusione;
  • basi per future centrali elettriche a fusione;
  • innovazione e competitività industriale;
  • disponibilità e uso di infrastrutture di ricerca paneuropee.

Per le azioni dirette del JRC, gli obiettivi specifici riguardano:

  • sicurezza nucleare, con focus su reattori, combustibili, rifiuti, disattivazione e gestione delle emergenze;
  • protezione nucleare, incluse salvaguardie, non proliferazione, lotta al traffico illecito e scienza forense nucleare;
  • eccellenza della base scientifica nucleare per la standardizzazione;
  • gestione delle conoscenze, istruzione e formazione;
  • sostegno alla politica dell’Unione in materia di sicurezza nucleare.

L’articolo 3 consente inoltre di tener conto di esigenze nuove e impreviste emerse durante l’attuazione, compresi crisi, minacce o nuove opportunità.

Dotazione finanziaria e ripartizione delle risorse

L’articolo 4 quantifica la dotazione complessiva in 770 220 000 EUR, così ripartiti:

  • 349 834 000 EUR per le azioni indirette nel programma di ricerca e sviluppo della fusione;
  • 151 579 000 EUR per le azioni indirette in materia di fissione nucleare, sicurezza e radioprotezione;
  • 268 807 000 EUR per le azioni dirette.

Le spese amministrative della Commissione per le azioni indirette non devono superare in media il 6% del totale delle due voci relative a fusione e a fissione/sicurezza/radioprotezione. Il regolamento ammette inoltre che la dotazione copra spese di preparazione, monitoraggio, controllo, audit, valutazione, studi, riunioni di esperti, reti informatiche e assistenza tecnica/amministrativa. Se necessario, taluni stanziamenti possono essere iscritti anche dopo il 2020 per completare azioni non concluse entro il 31 dicembre 2020.

Partecipazione, paesi terzi e cooperazione internazionale

L’articolo 5 apre il programma all’associazione di:

  • paesi in via di adesione, candidati e potenziali candidati;
  • membri EFTA e paesi/territori della politica europea di vicinato che soddisfino determinati criteri di capacità scientifica e tecnologica, esperienza nei programmi UE e tutela della proprietà intellettuale;
  • paesi o territori già associati al settimo programma quadro Euratom o al programma Euratom 2014-2018.

Le condizioni di partecipazione, incluso il contributo finanziario calcolato sul PIL, sono fissate da accordi internazionali. L’articolo 17 disciplina la partecipazione dei soggetti stabiliti in paesi terzi e delle organizzazioni internazionali, rinviando alle norme del regolamento (UE) n. 1290/2013, e promuove una cooperazione strategica fondata su interessi comuni, vantaggi reciproci, accesso reciproco ai programmi e tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

Modalità di attuazione e strumenti di finanziamento

L’articolo 6 prevede che il programma sia attuato mediante azioni indirette finanziate con sovvenzioni, premi, appalti e strumenti finanziari, oltre alle azioni dirette del JRC. La Commissione può affidare parte dell’attuazione a organismi di finanziamento e ad enti istituiti o menzionati nel programma quadro Orizzonte 2020. Le decisioni di approvazione del finanziamento delle azioni indirette sono adottate con atti di esecuzione secondo la procedura di comitato.

L’articolo 8 consente attività trasversali comuni al programma Euratom e a Orizzonte 2020, finanziabili con una combinazione dei rispettivi contributi e attuabili tramite un unico regime. È inoltre prevista la possibilità di collegamenti e inviti congiunti con il programma specifico di Orizzonte 2020.

Partecipazione, diffusione e diritti sui risultati

L’articolo 7 rinvia in via generale alle regole di partecipazione e diffusione del regolamento (UE) n. 1290/2013, ma introduce adattamenti importanti. In particolare:

  • le norme di sicurezza includono gli interessi di difesa degli Stati membri;
  • la Commissione o l’organismo di finanziamento può opporsi a trasferimenti di proprietà o licenze verso paesi terzi non associati se ciò contrasta con competitività, etica o sicurezza;
  • la Comunità e le sue imprese comuni hanno diritti di accesso ai risultati per scopi istituzionali, limitati all’utilizzazione non commerciale e non competitiva e concessi gratuitamente.

Sempre in questa logica, il regolamento tutela la proprietà intellettuale sviluppata dai partecipanti, bilanciandola con gli interessi della Comunità e degli altri partecipanti.

Principi trasversali: parità di genere, etica e carattere civile

L’articolo 9 impone la promozione effettiva della parità di genere e dell’integrazione della dimensione di genere nei contenuti della ricerca e dell’innovazione.

L’articolo 10 stabilisce che tutte le attività devono rispettare i principi etici, la normativa nazionale, unionale e internazionale, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e la CEDU. È richiamata l’attenzione su proporzionalità, riservatezza, protezione dei dati personali, integrità fisica e mentale, non discriminazione e alta protezione della salute umana. Le attività del programma sono esclusivamente civili.

Programmi di lavoro, comitato e consultazioni

L’articolo 11 disciplina i programmi di lavoro:

  • per le azioni indirette, la Commissione adotta programmi di lavoro mediante atti di esecuzione;
  • per le azioni dirette, la Commissione elabora un programma di lavoro pluriennale secondo la decisione 96/282/Euratom.

I programmi devono tenere conto dello stato dell’arte scientifico e tecnologico, dei bisogni dei mercati e della società, e includere una sezione dedicata alle attività trasversali.

L’articolo 12 istituisce un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011, articolato in due formazioni: una per la fissione e una per la fusione. L’articolo 13 impone alla Commissione di informare periodicamente il comitato sull’attuazione del programma.

L’articolo 14 valorizza contributi esterni provenienti dal comitato scientifico e tecnico Euratom, da esperti indipendenti, da strutture di dialogo internazionale, da attività di pianificazione e da consultazioni pubbliche; sono altresì considerate le iniziative di piattaforme tecnologiche europee, programmazione congiunta e partenariati europei per l’innovazione.

PMI, partenariati e collaborazione con il settore privato

L’articolo 15 richiede particolare attenzione alla partecipazione delle PMI e del settore privato, anche tramite valutazioni quantitative e qualitative della loro presenza nel programma.

L’articolo 16 consente l’attuazione di specifiche attività mediante:

  • imprese comuni istituite sul capo 5 del trattato Euratom;
  • partenariati pubblico-pubblico attraverso il regime di finanziamento delle azioni di cofinanziamento del programma;
  • partenariati pubblico-privato contrattuali di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) n. 1291/2013.

Comunicazione, sfruttamento e diffusione dei risultati

L’articolo 18 considera la comunicazione e la diffusione parte integrante delle azioni finanziate. Le attività possono includere iniziative per aumentare la conoscenza dei finanziamenti e l’accesso degli operatori, assistenza ai consorzi per la comunicazione e lo sfruttamento dei risultati, dialogo con il pubblico e comunicazione delle priorità politiche dell’Unione. La diffusione può comprendere anche banche dati di risultati e comunicazioni verso decisori pubblici e organismi di normazione.

Controllo, audit e tutela degli interessi finanziari

Gli articoli 19 e 20 definiscono un sistema di controllo improntato a un equilibrio tra fiducia e controllo, con audit basati su campioni rappresentativi e su valutazione del rischio. La Commissione adotta misure per prevenire frodi e irregolarità, recuperare le somme indebitamente versate e applicare sanzioni amministrative e finanziarie proporzionate e dissuasive.

La Commissione, la Corte dei conti e l’OLAF dispongono di poteri di controllo, verifica e indagine, anche sul posto. Gli audit della Commissione possono essere svolti fino a due anni dopo l’ultimo pagamento.

Monitoraggio e valutazione

L’articolo 21 prevede un monitoraggio annuale dell’attuazione, dei progressi e delle realizzazioni, con informazione al comitato e pubblicazione dei risultati.

L’articolo 22 dispone una valutazione ex post entro il 31 dicembre 2022, svolta con esperti indipendenti. Le valutazioni sono separate per azioni dirette e indirette e prendono in considerazione gli indicatori dell’allegato II. Le conclusioni devono essere trasmesse a Parlamento europeo, Consiglio e Comitato economico e sociale europeo.

Abrogazione del regolamento precedente e regime transitorio

L’articolo 23 abroga il regolamento (Euratom) n. 1314/2013 con effetto dal 1º gennaio 2019. Tuttavia, le attività già finanziate in base al regolamento abrogato restano regolate dalle norme applicabili fino alla loro chiusura. Sono inoltre previste risorse per la transizione e la riallocazione al programma 2019-2020 dei rimborsi annuali generati da strumenti finanziari non utilizzati.

Entrata in vigore

L’articolo 24 stabilisce che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Allegati: attività e indicatori

L’allegato I descrive in modo sostanziale le attività del programma. Per le azioni indirette, le priorità coprono sicurezza dei sistemi nucleari, gestione dei rifiuti, formazione e mobilità dei ricercatori, radioprotezione, sviluppo della fusione, materiali e tecnologie per future centrali a fusione, innovazione industriale e infrastrutture di ricerca. L’allegato precisa anche il programma europeo di fusione, cofinanziato tramite la sovvenzione EUROfusion, e chiarisce il ruolo del JRC nelle azioni dirette, con attenzione a safety, security, standardizzazione, formazione e sostegno alle politiche dell’Unione.

L’allegato II elenca gli indicatori di prestazione per misurare risultati e impatto, tra cui:

  • numero di progetti su sicurezza, rifiuti, radioprotezione e fusione;
  • numero di studenti, ricercatori, borsisti e tirocinanti sostenuti;
  • articoli scientifici, domande di brevetto, spin-off e accesso alle infrastrutture;
  • numero di casi in cui il sostegno del JRC incide concretamente sulle politiche dell’Unione;
  • numero di pubblicazioni autorevoli del JRC.

Disposizioni principali

Istituzione del programma e periodo di applicazione

L’articolo 1 istituisce il programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell’energia atomica per il periodo dal 1º gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 e ne disciplina le regole di partecipazione, anche per attività congiunte con Orizzonte 2020.

Definizioni rilevanti

L’articolo 2 definisce, tra l’altro, attività di ricerca e innovazione, azioni dirette, azioni indirette, partenariato pubblico-privato e partenariato pubblico-pubblico.

Obiettivi generali e specifici

L’articolo 3 individua come obiettivo generale lo svolgimento di attività di ricerca e formazione nel settore nucleare, con particolare attenzione a sicurezza nucleare, protezione nucleare e radioprotezione. Sono elencati gli obiettivi specifici delle azioni indirette e delle azioni dirette, inclusi gestione dei rifiuti, conoscenze specialistiche, applicazioni mediche, fusione, innovazione industriale, infrastrutture di ricerca, standardizzazione e sostegno alle politiche dell’Unione.

Dotazione finanziaria

L’articolo 4 assegna al programma una dotazione complessiva di 770 220 000 EUR, ripartita in 349 834 000 EUR per la fusione, 151 579 000 EUR per fissione/sicurezza/radioprotezione e 268 807 000 EUR per le azioni dirette. Le spese amministrative della Commissione per le azioni indirette non possono superare in media il 6% del totale delle voci fusione e fissione/sicurezza/radioprotezione.

Associazione di paesi terzi

L’articolo 5 apre il programma a paesi in via di adesione, paesi candidati e potenziali candidati, a membri EFTA o paesi/territori della politica europea di vicinato che soddisfino specifici criteri, nonché a paesi o territori già associati al settimo programma quadro Euratom o al programma Euratom 2014-2018. Le condizioni specifiche, incluso il contributo finanziario in funzione del PIL, sono stabilite da accordi internazionali.

Forme di sostegno e attuazione

L’articolo 6 prevede l’attuazione tramite azioni indirette con sovvenzioni, premi, appalti e strumenti finanziari, oltre alle azioni dirette del JRC. La Commissione può affidare parte dell’attuazione a organismi di finanziamento e ad organismi istituiti o menzionati in Orizzonte 2020; le decisioni di approvazione del finanziamento delle azioni indirette sono adottate mediante atti di esecuzione.

Partecipazione e diffusione dei risultati

L’articolo 7 rinvia in via generale alle regole di partecipazione e diffusione del regolamento (UE) n. 1290/2013, con deroghe specifiche. Sono ampliati i contenuti delle norme di sicurezza includendo interessi di difesa degli Stati membri; la Commissione o l’organismo di finanziamento possono opporsi a trasferimenti o licenze verso paesi terzi non associati per ragioni di competitività, etica o sicurezza; la Comunità e le sue imprese comuni hanno diritti di accesso gratuiti, non commerciali e non competitivi ai risultati per finalità istituzionali.

Fondo di garanzia per i partecipanti

Il fondo di garanzia copre il rischio di mancato recupero degli importi dovuti dai partecipanti nelle azioni finanziate tramite sovvenzioni nell’ambito del regolamento.

Attività trasversali e coordinamento con Orizzonte 2020

L’articolo 8 consente il finanziamento di attività trasversali comuni al programma Euratom 2019-2020 e al programma quadro Orizzonte 2020, anche mediante un unico regime di finanziamento.

Parità di genere e principi etici

Gli articoli 9 e 10 impongono la promozione effettiva della parità di genere e della dimensione di genere nella ricerca, nonché il rispetto dei principi etici, della normativa applicabile e del carattere esclusivamente civile delle attività.

Programmi di lavoro e comitologia

Gli articoli 11-13 disciplinano i programmi di lavoro della Commissione per azioni indirette e dirette, il loro aggiornamento e la procedura di comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011, con due formazioni distinte per fissione e fusione e con obblighi di informazione periodica al comitato.

Consulenze esterne, PMI e partenariati

Gli articoli 14-16 valorizzano il contributo di comitati scientifici, esperti, consultazioni pubbliche e piattaforme tecnologiche; richiedono attenzione alle PMI e al settore privato; consentono l’attuazione tramite imprese comuni, partenariati pubblico-pubblico e partenariati pubblico-privato.

Cooperazione internazionale

L’articolo 17 ammette la partecipazione di soggetti di paesi terzi e organizzazioni internazionali secondo il regolamento (UE) n. 1290/2013 e promuove cooperazione strategica con paesi terzi sulla base di interessi comuni, vantaggi reciproci e tutela della proprietà intellettuale.

Informazione, comunicazione, sfruttamento e diffusione

L’articolo 18 considera le attività di comunicazione e diffusione parte integrante del programma e ne elenca i possibili contenuti, inclusa l’assistenza ai progetti, il dialogo con il pubblico, la divulgazione delle priorità politiche e la diffusione verso decisori e organismi di normazione.

Controllo, audit e tutela degli interessi finanziari

Gli articoli 19 e 20 stabiliscono un sistema di controllo basato su equilibrio tra fiducia e controllo, audit su campioni rappresentativi e controlli orientati al rischio. Sono previste misure antifrode, recupero delle somme indebitamente versate, poteri di verifica della Commissione, della Corte dei conti e indagini OLAF fino a due anni dopo l’ultimo pagamento.

Monitoraggio e valutazione

Gli articoli 21 e 22 prevedono il monitoraggio annuale dell’attuazione, la pubblicazione dei risultati e una valutazione ex post entro il 31 dicembre 2022 con esperti indipendenti. Le valutazioni sono separate per azioni dirette e indirette e si basano sugli indicatori dell’allegato II.

Abrogazione del precedente regolamento e transizione

L’articolo 23 abroga il regolamento (Euratom) n. 1314/2013 con effetto dal 1º gennaio 2019, ma salva la disciplina applicabile alle azioni già avviate e consente spese di assistenza tecnica per la transizione; inoltre i rimborsi derivanti da strumenti finanziari non utilizzati sono attribuiti al programma 2019-2020.

Entrata in vigore

L’articolo 24 prevede l’entrata in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.

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