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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29554/2024 del 15/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia trae origine dalla domanda di pagamento di un indennizzo assicurativo per danni subiti da un fabbricato in comproprietà, riconducibile a una polizza contro tali danni. Dopo un primo giudizio introdotto con citazione del 4 giugno 2010, definito in appello da una pronuncia declinatoria di competenza territoriale e non seguito da tempestiva riassunzione, i comproprietari hanno promosso un nuovo giudizio davanti al tribunale individuato come competente. La corte di merito ha ritenuto prescritto il diritto, applicando il termine biennale di cui all'art. 2952, comma 2, c.c. I ricorrenti hanno censurato la decisione deducendo, da un lato, omesso esame di un fatto decisivo e, dall'altro, violazione degli artt. 2943 e 2945 c.c., sostenendo che la precedente impugnazione per cassazione, benché poi dichiarata inammissibile, avrebbe comunque prodotto effetti interruttivi e sospensivi della prescrizione fino alla definizione del relativo giudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha però corretto la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 384, ultimo comma, c.p.c., chiarendo che, a seguito della declinatoria di competenza e della mancata riassunzione del processo davanti al giudice competente, il primo giudizio si è estinto e non ha prodotto l'effetto sospensivo della prescrizione previsto dall'art. 2945, comma 2, c.c. Ne consegue che il termine prescrizionale biennale è decorso dalla prima citazione del 4 giugno 2010 e che, al momento della diffida del 12 ottobre 2016, il diritto era ormai prescritto. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2943 c.c.

    La notificazione dell'atto introduttivo del giudizio interrompe la prescrizione.

  • art. 2945 c.c.

    L'effetto sospensivo della prescrizione dura fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, ma non opera se il processo si estingue per mancata tempestiva riassunzione dopo una pronuncia declinatoria di competenza.

  • art. 2952, secondo comma, c.c.

    Il diritto all'indennizzo assicurativo è soggetto al termine biennale di prescrizione.

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    Consente alla Corte di cassazione di correggere la motivazione della decisione impugnata mantenendone ferma la parte dispositiva.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Regola il deposito della memoria e il termine a ritroso per la sua tempestività nel procedimento camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • La proposizione del giudizio interrompe la prescrizione, ma l'effetto sospensivo successivo fino al giudicato opera solo se il processo giunge a definizione senza estinzione.
  • Quando una sentenza declina la competenza territoriale, se la parte non riassume tempestivamente il giudizio davanti al giudice indicato come competente, il processo originario si estingue e non consolida un effetto sospensivo della prescrizione.
  • La prescrizione del diritto assicurativo va verificata considerando la continuità o la soluzione di continuità tra i diversi giudizi: la riassunzione tempestiva mantiene gli effetti processuali, mentre la proposizione di un nuovo giudizio li interrompe ma non impedisce il decorso del termine maturato nel frattempo.
  • In sede di legittimità la Corte può confermare il dispositivo della sentenza impugnata correggendone la motivazione quando la decisione finale sia conforme a diritto.
  • Nel rito camerale, il termine per il deposito della memoria calcolato a ritroso si anticipa al primo giorno non festivo precedente se la scadenza cade in giorno festivo.

Come è indicizzato

MaterieRisarcimento e indennizzoImpugnazioniSpese di lite
RamiAssicurazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneInterposizione fittizia

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