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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5131/2024 del 05/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso contro l'ordinanza del Tribunale del riesame che confermava gli arresti domiciliari imputando al ricorrente la partecipazione ad una associazione finalizzata a delitti tributari e a delitti di bancarotta (concorso in dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti - artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74/2000 - e bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale nonché bancarotta per cagionamento del dissesto tramite frodi fiscali). Il ricorso articolava quattro motivi principali: (1) assenza di motivo perché la sentenza di fallimento non sarebbe definitiva e quindi mancherebbe l'elemento costitutivo del reato di bancarotta; (2) insufficiente o mancata valutazione della gravità indiziaria in relazione all'art. 416-bis (contestazione dell'uso di intercettazioni e delle dichiarazioni rese al curatore, con richiamo all'art. 192, comma 3, c.p.p., e alla necessità di valutare la qualità delle conversazioni); (3) mancata considerazione dell'elemento soggettivo per la bancarotta distrattiva in presenza di garanzie personali e ipoteche che escluderebbero il dolo distrattivo; (4) manifesta illogicità della motivazione sulle esigenze cautelari (non definitività della sentenza di fallimento, inattualità del pericolo di reiterazione e dell'inquinamento probatorio, momento di commissione delle condotte).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta rinuncia espressa dal ricorrente mediante deposito di atto sottoscritto e autenticato dal difensore, avvenuta dopo che era stata emessa ordinanza sostitutiva della misura (sostituzione degli arresti domiciliari con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria). La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite (sent. Ricci) secondo cui la rinuncia al ricorso determina l'immediata estinzione del rapporto processuale e il passaggio in giudicato della sentenza. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro 500 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74 del 2000

    Gli articoli sono richiamati come titolo di reato per le condotte di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (art. 2) e per l'emissione delle fatture inesistenti (art. 8); la Corte non entra nel merito delle contestazioni sostanziali perché il ricorso è stato reso inammissibile per rinuncia.

  • codice penale

    L'art. 416-bis viene utilizzato nella contestazione relativa all'associazione di tipo mafioso/associativa con ruoli direttivi; il ricorrente contestava la valutazione della gravità indiziaria fondata su intercettazioni e dichiarazioni.

  • codice di procedura penale

    art. 192, comma 3; art. 274; art. 479

    Art. 192, comma 3 richiamato con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni rese al curatore (autodenunce o dichiarazioni rese da indagati) e alla loro utilizzabilità; art. 274 richiamato in relazione alla logica e completezza della motivazione sulle esigenze cautelari; art. 479 citato come riferimento alla rilevanza della sentenza di fallimento nel procedimento penale.

  • disp. attuative c.p.p.

    art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiama il limite a enunciare i motivi nei limiti strettamente necessari per la motivazione della Corte.

  • legge fallimentare

    Richiamato dal ricorrente in ordine all'elemento soggettivo della bancarotta e alla valutazione delle garanzie e degli elementi che distinguono bancarotta fraudolenta da semplice; la Corte non ha deciso sul merito, essendo intervenuta la rinuncia.

  • codice civile

    Richiamato in relazione alla fusione per incorporazione e alle conseguenze che tale operazione societaria potrebbe avere sulla dichiarazione di fallimento delle società coinvolte; il ricorrente sosteneva che la fusione renderebbe invalide le declaratorie di fallimento.

  • giurisprudenza delle Sezioni Unite

    Sez. U, n. 12602 del 17 dicembre 2015 (Ricci), Rv. 266821

    Principio che la rinuncia al ricorso determina l'immediata estinzione del rapporto processuale e l'immediato passaggio in giudicato della sentenza, utilizzato dalla Corte per dichiarare inammissibile il ricorso per sopravvenuta rinuncia.

Massime di principio

  • La rinuncia formale e autenticata al ricorso comporta l'inammissibilità automatica e il passaggio in giudicato della decisione impugnata: in situazioni analoghe verificare sempre l'effettivo deposito e autenticazione dell'atto di rinuncia.
  • Se nel frattempo la misura cautelare viene sostituita o modificata (es. arresti domiciliari sostituiti con obblighi di presentazione), la parte può ritenere superato il motivo di impugnazione e rinunciare; il giudice di legittimità accerta la sopravvenuta rinuncia e dichiara l'inammissibilità.
  • Le censure fondate sulla non definitività di una sentenza di fallimento devono dimostrare concretamente come la mancanza di definitività elimini l'elemento costitutivo del reato contestato: tale eccezione incide sulla qualificazione giuridica dei fatti e richiede valutazione nel merito se il ricorso fosse stato esaminato.
  • Le dichiarazioni rese da indagati o da parti coinvolte richiedono valutazione ai sensi dell'art. 192 c.3 c.p.p. e possono essere escluse o richiedere specifica valutazione della loro attendibilità; analogamente le intercettazioni che riportano notizie di terzi vanno sottoposte a valutazione critica della attendibilità e del contenuto.
  • La presenza di garanzie personali e ipoteche può influenzare la valutazione dell'elemento soggettivo (dolo distrattivo vs. bancarotta semplice), ma la prova di tale elemento resta di merito e deve essere valutata dal giudice delle legittimità solo in via incidentale quando la questione è decisiva per la cautela.
  • Per impugnare le misure cautelari occorre articolare specificamente l'assenza delle esigenze cautelari (pericolo di fuga, di reiterazione, di inquinamento probatorio) dimostrando l'attualità o meno di tali pericoli rispetto alle condotte effettivamente contestate.
  • In fase di impugnazione è fondamentale curare la forma e i termini procedurali: la rinuncia, se espressa e documentata, preclude la decisione sul merito delle questioni sostanziali sollevate.

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