Sentenza n. 737/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento di revoca delle misure di accoglienza, prot.n. 0036837 del -OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di revoca delle misure di accoglienza per abbandono del centro
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca delle misure di accoglienza, disposta perché si sarebbe allontanato dal centro senza preventiva comunicazione. Ha dedotto l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e la conseguente mancata instaurazione del contraddittorio procedimentale ai sensi dell’art. 7 l. 241/1990; la violazione del principio di proporzionalità; l’assenza della volontà di abbandonare il centro, avendo dichiarato di essersi recato presso un’altra struttura nella quale era ospitata la propria famiglia. In sede cautelare il TAR aveva accolto l’istanza e l’amministrazione aveva riammesso lo straniero nella struttura, dalla quale egli si era successivamente nuovamente allontanato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento di revoca, assorbendo le ulteriori censure. Ha escluso che l’art. 23, comma 1, lett. a), d.lgs. 142/2015 configuri un automatismo di revoca per ogni singolo allontanamento ingiustificato. La revoca richiede una valutazione concreta circa l’effettivo abbandono del centro, distinguendolo dal mero allontanamento temporaneo, nonché circa l’eventuale giustificazione dell’assenza. Tale valutazione deve essere compiuta in contraddittorio con l’interessato; non è quindi condivisibile la tesi dell’amministrazione secondo cui la revoca sarebbe un atto dovuto sottratto alle garanzie partecipative. Il giudice ha ritenuto irrilevante, ai fini della legittimità dell’atto impugnato, il successivo allontanamento dello straniero, in applicazione del principio tempus regit actum. L’amministrazione dovrà riesaminare la posizione previa instaurazione di un valido contraddittorio e concludere il procedimento con un provvedimento espresso e congruamente motivato, tenendo conto anche delle eventuali sopravvenienze. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 7 l. 241/1990
La comunicazione di avvio del procedimento costituisce garanzia partecipativa necessaria quando l’amministrazione deve valutare concretamente i presupposti per la revoca delle misure di accoglienza.
art. 23, comma 1, lett. a), d.lgs. 142/2015
mancata presentazione presso la struttura individuata ovvero abbandono del centro di accoglienza da parte del richiedente, senza preventiva motivata comunicazione alla prefettura - ufficio territoriale del Governo competente
La disposizione consente la revoca in caso di mancata presentazione o abbandono del centro, ma non impone un automatismo decisorio per ogni allontanamento; l’amministrazione deve accertare concretamente la natura dell’assenza.
art. 23, comma 3, d.lgs. 142/2015
se il richiedente asilo è rintracciato o si presenta volontariamente alle Forze dell'ordine o al centro di assegnazione, il prefetto territorialmente competente dispone, con provvedimento motivato, sulla base degli elementi addotti dal richiedente, l'eventuale ripristino delle misure di accoglienza. Il ripristino è disposto soltanto se la mancata presentazione o l'abbandono sono stati causati da forza maggiore o caso fortuito o comunque da gravi motivi personali
La disciplina conferma la necessità di una valutazione individuale, motivata e basata sugli elementi forniti dal richiedente circa le ragioni della mancata presentazione o dell’allontanamento.
Massime di principio
- La revoca delle misure di accoglienza ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. a), d.lgs. 142/2015 non opera automaticamente per il solo fatto dell’allontanamento ingiustificato del richiedente: l’amministrazione deve accertare in concreto se ricorra un effettivo abbandono del centro oppure un allontanamento temporaneo e deve valutare le eventuali ragioni giustificative dell’assenza.
- Quando la revoca delle misure di accoglienza richiede una valutazione concreta sulla condotta e sulle ragioni dell’assenza del richiedente, l’amministrazione deve instaurare il contraddittorio procedimentale mediante comunicazione di avvio, non potendo qualificare il provvedimento come atto dovuto sottratto alle garanzie partecipative.
- Il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza deve essere espresso, congruamente motivato e fondato sugli elementi acquisiti nel contraddittorio con l’interessato, anche alla luce dell’eventuale forza maggiore, caso fortuito o grave motivo personale.
- In applicazione del principio tempus regit actum, la legittimità della revoca deve essere valutata con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione; le condotte successive dell’interessato non possono sanare retroattivamente l’illegittimità dell’atto, ferma la loro possibile considerazione nel riesame imposto all’amministrazione.
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