Cassazione Penale, Sentenza n. 22109/2022 del 07/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello del 19/10/2020 che aveva confermato le condanne per bancarotta fraudolenta per distrazione (diverse distrazioni di beni e contratti da Philital verso Cebu Service e Era s.a.s.). Hanno articolato due motivi principali: (1) vizio di motivazione e inosservanza di legge per presunta mancata analisi e riscontro delle prestazioni/fatture indicate nell'imputazione, con lamentele circa un 'rovesciamento' dell'onere della prova e l'asserita non dimostrazione del dolo distrattivo; (2) vizio nella determinazione della pena per Ingrasciotta e Jayme, con richiesta di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto all'aggravante contestata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero adeguatamente valorizzato le "indagini di fraudolenza": commistione soggettiva con Cascina Era, doppia linea di distrazione (verso Era e verso Cebu Service), e numerose testimonianze che attestavano prestazioni fatturate alla fallita ma operate per Era; le doglianze dei ricorrenti sono state considerate carenti di necessaria correlazione con la motivazione impugnata e manifestamente infondate. Sul secondo motivo la Corte ha confermato che la comparazione delle circostanze è valutazione discrezionale di merito, correttamente motivata dai giudici d'appello (applicazione delle attenuanti generiche in regime di equivalenza con la curatela e transazione, con irrogazione della pena di anni 3 di reclusione per Ingrasciotta e Jayme); ne consegue l'inammissibilità del ricorso. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8
convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176
consente la redazione di una requisitoria scritta in luogo della discussione orale; qui è stata utilizzata dal Sostituto Procuratore generale per concludere per l'inammissibilità del ricorso
decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, art. 16
convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15
proroga/integrazione della disciplina processuale emergenziale richiamata in relazione alla disciplina delle discussioni e delle requisitorie scritte
disposizioni attuative del codice di procedura penale, art. 173, comma 1
limita l'ambito dei motivi proponibili in cassazione secondo i requisiti formali e di specificazione richiesti; la Corte ha ritenuto i motivi carenti della necessaria correlazione con la motivazione impugnata
Massime di principio
- In ipotesi di bancarotta fraudolenta per distrazione, non è sufficiente l'enunciazione di fatture: i giudici possono utilizzare testimonianze e indici di "commistione" tra imprese, cointeressenze e comportamenti patrimoniali per ricostruire il dolo e la pericolosità concreta della condotta.
- La mancata contestazione formale di singoli atti o fatture non determina automaticamente l'inversione dell'onere della prova: il valore probatorio di documenti o servizi "non contestati" può essere limitato a dimostrare il ruolo gestionale o altri elementi utili al quadro probatorio complessivo.
- Le censure generiche sulla mancata analisi di singoli elementi contabili devono essere provate con chiara correlazione tra le ragioni del ricorso e i passaggi motivazionali impugnati; altrimenti sono inammissibili per difetto di specificazione.
- La valutazione comparativa tra aggravanti e attenuanti è una scelta discrezionale del giudice di merito: la cassazione interviene solo se emerge arbitrarietà o illogicità nella motivazione.
- Le decisioni di merito che documentano, anche tramite plurime testimonianze nominate, l'esistenza di una strategia volta a trasferire elementi attivi fuori dalla società insolvente costituiscono un solido parametro per la prova del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione.
- Ricorsi privi della necessaria specificità motivazionale o che non confutano in modo puntuale i passaggi logico-argomentativi della sentenza impugnata rischiano non solo l'inammissibilità ma anche la condanna alle spese e a sanzioni (es. contributo alla Cassa delle ammende).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 21831/2022 del 07/06/2022
- Sentenza penale · 7 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 21832/2022 del 07/06/2022
- Sentenza penale · 7 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 21833/2022 del 07/06/2022
- Sentenza penale · 7 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 21834/2022 del 07/06/2022
- Sentenza penale · 7 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 21835/2022 del 07/06/2022
- Sentenza penale · 7 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 21837/2022 del 07/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →