Sentenza del 12/05/2022 n. 15138 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto i motivi (terzi) che denunciavano il difetto di legittimazione attiva di I. s.p.a., ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originario di I. s.p.a. (quindi nulla a favore del contribuente). Le spese di lite sono state compensate in ragione della novità della questione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Controversia sul rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica relativa al periodo gennaio 2010 - ottobre 2011. In primo grado i ricorsi di I. s.p.a. erano stati accolti: la società aveva ottenuto il rimborso dall'autorità tributaria/commissione. Agenzia delle dogane e TR hanno impugnato la sentenza in appello e in cassazione contestando, tra l'altro, la legittimazione attiva del consumatore finale a richiedere il rimborso (sostenendo che il soggetto legittimato sia il fornitore), la destinazione del gettito (provincia vs Erario) e la compatibilità con la direttiva UE 2008/118/CE. La Corte di Cassazione ha ritenuto assorbente la questione della legittimazione attiva, richiamando propri precedenti: le addizionali sono dovute dal fornitore e il fornitore è il soggetto titolato a chiedere il rimborso; il consumatore finale può agire civilisticamente contro il fornitore per ripetizione di indebito e solo in casi eccezionali (impossibilità o eccessiva gravosità dell'azione contro il fornitore, con prova delle circostanze) può rivolgersi direttamente all'Amministrazione finanziaria.
Norme richiamate
D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 14 (TUA)
Norma sul rimborso delle accise: la giurisprudenza ha interpretato che l'istanza di rimborso all'Amministrazione finanziaria è tipicamente potestà del soggetto obbligato (fornitore), non del consumatore finale, salvo ipotesi eccezionali.
D.L. 29 novembre 1988, n. 511, art. 6
Ha introdotto l'addizionale provinciale sull'energia elettrica; la normativa è stata poi abrogata, ma resta rilevante per il periodo oggetto di contestazione.
D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, art. 18, comma 5
Ha previsto la soppressione dell'addizionale provinciale per le regioni a statuto ordinario con decorrenza 01/01/2012, rilevante per la determinazione dell'epoca degli effetti della normativa impugnata.
D.L. 2 marzo 2012, n. 16, art. 4, comma 10
Ha abrogato l'art. 6 del D.L. n. 511/1988; citato in relazione alla disciplina normativa che reggeva il periodo contestato.
Direttiva 2008/118/CE, art. 1, par. 2
Rilevanza unionale: la CTR aveva ritenuto l'addizionale incompatibile con la direttiva; la Corte di Cassazione ha richiamato il principio di effettività ma ha deciso la controversia principalmente per ragioni di legittimazione soggettiva.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 10
Norma processuale sulla giurisdizione e regolazione delle questioni fondamentali del giudizio tributario; richiamata nelle censure riguardanti competenza e litisconsorzio necessario.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36
Norma processuale citata con riferimento alla forma e completezza della motivazione della sentenza; la Corte ha ritenuto irrilevante il piccolo salto logico rispetto alla comprensibilità complessiva.
TUA, art. 52 e ss.
Riferimento normativo relativo all'addizionale provinciale sull'accisa dell'energia elettrica; contesto normativo della controversia.
Codice Civile, art. 2033
Regola la ripetizione dell'indebito: è il rimedio civile attraverso cui il consumatore che ha pagato indebitamente può agire contro il fornitore, a differenza del rimborso diretto all'Amministrazione finanziaria.
L. 30 dicembre 1990, n. 428, art. 29, comma 2
Richiamata in giurisprudenza come riferimento per la legittimazione al rimborso; la Corte ricorda che il fornitore è il soggetto titolato a chiedere il rimborso all'Amministrazione finanziaria.
Massime di principio
- Le addizionali sull'energia elettrica (nella formulazione del periodo contestato) sono dovute dal fornitore all'Amministrazione: il fornitore è il soggetto legittimato a chiedere il rimborso alle autorità fiscali.
- Il consumatore finale che abbia subito l'addebito dell'addizionale deve, in via ordinaria, agire civilisticamente contro il fornitore con l'azione di ripetizione di indebito.
- Il consumatore può rivolgersi direttamente all'Amministrazione finanziaria solo in via eccezionale: quando l'azione contro il fornitore sia impossibile o eccessivamente gravosa e tale circostanza sia adeguatamente allegata e provata (principio di effettività).
- I rapporti tra fornitore-Amministrazione e fornitore-consumatore sono autonomi: il pagamento o addebito al consumatore non sposta la legittimazione formale ad agire nei confronti dell'Amministrazione.
- Se si contesta la qualità di contraddittore necessario di un soggetto (es. Agenzia delle dogane), la censura va proposta tempestivamente: la mancata impugnazione della statuizione di primo grado sulla litisconsorzio/contraddittore comporta giudicato implicito.
- Nel giudizio di cassazione, se la questione di legittimazione è risolutiva e non vi sono fatti ulteriori da accertare, la Corte può decidere la causa nel merito senza rinvio.
- La novità della questione nel momento del giudizio di merito può giustificare la compensazione integrale delle spese processuali.
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