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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23348/2024 del 29/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente)

La controversia

Il rapporto tra le parti era un contratto di agenzia: il rapporto era stato recesso dalla società il 19 luglio 2012 e l'agente aveva inviato impugnazione stragiudiziale il 27 luglio 2012; solo il 24 luglio 2014 era stato proposto il ricorso giudiziale per ottenere, previo accertamento dell'assenza di giusta causa di recesso, l'indennità sostitutiva del preavviso e l'indennità ex art. 1751 c.c. I giudici di merito avevano dichiarato la domanda improcedibile, ritenendo applicabile al rapporto di agenzia la decadenza prevista dall'art. 32, comma 3, lett. b), L. n. 183/2010, norma che estende l'impugnazione stragiudiziale ad alcune controversie di lavoro e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione l'agente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 32, commi 1 e 3, L. n. 183/2010, sostenendo che tale decadenza non fosse applicabile al contratto di agenzia, ma solo ai rapporti di lavoro dipendente e di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha affermato che la decadenza di cui all'art. 32, comma 3, lett. b), L. n. 183/2010 non si applica ai rapporti di agenzia, perché il richiamo all'art. 409, n. 3, c.p.c. deve intendersi riferito alle sole collaborazioni coordinate e continuative e non anche alle fattispecie di agenzia e rappresentanza commerciale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, per un nuovo esame della domanda nel merito e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 32 L. n. 183/2010

    norma eccezionale di decadenza da interpretare restrittivamente; il richiamo all'art. 409, n. 3, c.p.c. riguarda le collaborazioni coordinate e continuative e non si estende al rapporto di agenzia.

  • art. 6 L. n. 604/1966

    richiamato come disciplina originaria dell'impugnativa stragiudiziale cui l'art. 32 L. n. 183/2010 ha esteso l'ambito applicativo.

  • art. 409 n. 3 c.p.c.

    la disposizione comprende i rapporti di agenzia nel rito del lavoro, ma ciò non comporta che tutte le fattispecie ivi elencate siano automaticamente attratte nella decadenza dell'art. 32 L. n. 183/2010.

  • art. 1751 c.c.

    prevede una distinta decadenza sostanziale per la domanda di indennità di cessazione del rapporto di agenzia, la cui coesistenza con la decadenza processuale dell'art. 32 sarebbe fonte di interferenze non volute.

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    richiamato per il deposito dell'ordinanza in camera di consiglio.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    la censura è stata proposta per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • artt. 2, 111 e 117 Cost.

    richiamati come limiti costituzionali da considerare nell'interpretazione estensiva o analogica di norme decadenziali.

  • art. 47 Carta di Nizza

    richiamato quale parametro euro-unitario di tutela giurisdizionale effettiva.

  • artt. 6 CEDU

    richiamato quale parametro convenzionale da considerare nell'interpretazione delle decadenze processuali.

  • Direttiva comunitaria n. 653 del 1986

    richiamata con riferimento alla disciplina del rapporto di agenzia e al contesto eurounitario della controversia.

Massime di principio

  • Le norme che introducono decadenze processuali o limitazioni al diritto di agire devono essere interpretate in modo rigoroso e non possono essere estese oltre i casi espressamente previsti dal legislatore.
  • Il richiamo, in una norma speciale, a una categoria processuale ampia non consente di includere automaticamente tutte le fattispecie astrattamente ricomprese in quella categoria, se il dato letterale e sistematico depongono per una selezione più ristretta.
  • Il rapporto di agenzia, pur essendo trattato nel rito del lavoro per effetto dell'art. 409, n. 3, c.p.c., conserva una disciplina sostanziale autonoma che ne impedisce l'assimilazione indiscriminata ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai fini delle decadenze.
  • Quando il legislatore ha già previsto una specifica decadenza sostanziale per una determinata pretesa connessa alla cessazione del rapporto, non è coerente introdurre per via interpretativa una ulteriore decadenza processuale se ciò crea interferenze con l'accertamento unitario delle domande.
  • L'interpretazione della disciplina decadenziale deve restare compatibile con i parametri costituzionali, eurounitari e convenzionali di effettività della tutela giurisdizionale.

Come è indicizzato

MaterieAgenziaImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenzaNullitàGiudicato

Testo integrale

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