Cassazione Civile, Ordinanza n. 19443/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditori)
La controversia
La controversia nasce dall'apertura della liquidazione giudiziale di una società in liquidazione da parte del Tribunale di Ancona, confermata in sede di reclamo dalla Corte d'Appello di Ancona. La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, formalmente ricondotto all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., lamentando l'omesso esame di un fatto decisivo: il presunto minor importo del debito verso l'Erario rispetto a quello riportato prudenzialmente in bilancio. Secondo la ricorrente, se tale debito fosse stato considerato nella misura effettiva emergente da documentazione prodotta (richiamata come allegato 4 del fascicolo di reclamo), l'esposizione complessiva non avrebbe superato la soglia dimensionale prevista dall'art. 2, comma 1, lett. d), CCII per qualificare l'impresa come minore. La Corte territoriale, però, aveva già ritenuto inattendibili i bilanci depositati e aveva inoltre quantificato l'esposizione debitoria complessiva in misura superiore a euro 500.000, sommando alle risultanze contabili altri debiti specificamente individuati. La Cassazione rileva che il ricorso non indica in modo adeguato né il contenuto della documentazione richiamata, né la decisività del fatto, né il momento e il modo in cui esso sia stato discusso tra le parti; inoltre, il ricorso investe solo una delle due rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata, omettendo di censurare il giudizio autonomo di inattendibilità dei dati contabili.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. fosse priva dei requisiti di specificità e autosufficienza, perché non individuava compiutamente il fatto storico omesso, non dimostrava la sua decisività, non ne chiariva la deduzione nel contraddittorio di merito e non trascriveva o riassumeva il contenuto del documento asseritamente decisivo. Ha inoltre rilevato che la sentenza d'appello si fondava su una pluralità di rationes decidendi autonome, e la ricorrente ne aveva attaccata solo una, lasciando intatto il giudizio di inattendibilità dei bilanci. Conseguentemente, nessuna spesa è stata liquidata in favore delle parti intimate, che non hanno svolto difese; la ricorrente è stata invece condannata al pagamento di euro 2.500 in favore della cassa delle ammende e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti
Il vizio è ammissibile solo se il ricorrente indica specificamente il fatto storico omesso, la sua decisività e il luogo/processo in cui esso è stato discusso; non basta un richiamo generico a documenti o allegati.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere l'indicazione specifica dei documenti e del loro contenuto; la mancanza di tale specificità comporta inammissibilità.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
L'onere di produzione documentale in cassazione va rispettato unitamente all'indicazione specifica del documento richiamato.
art. 2, comma 1, lett. d), CCII
La qualifica di impresa minore dipende anche dal mancato superamento di determinate soglie dimensionali, qui richiamate per contestare l'apertura della liquidazione giudiziale.
art. 380-bis c.p.c.
La Corte ha formulato una proposta di definizione del ricorso, poi confermata all'esito della camera di consiglio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Ha disciplinato la trattazione camerale del ricorso dopo l'istanza della parte ricorrente.
art. 96, comma 4, c.p.c.
Poiché la decisione ha seguito la proposta ex art. 380-bis c.p.c., è stata disposta la condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione fondato sull'omesso esame di un fatto decisivo, il ricorrente deve indicare in modo puntuale il fatto storico trascurato, la sua decisività, il momento in cui è stato discusso nel processo e il contenuto del documento su cui si fonda la censura.
- Il richiamo generico a un allegato o a un fascicolo non soddisfa l'onere di specificità: il documento deve essere individuato e il suo contenuto deve essere trascritto o almeno riassunto in modo sufficiente a consentire il controllo di legittimità.
- La censura che investe solo una delle rationes decidendi autonome poste a base della sentenza impugnata è inammissibile per difetto di interesse, perché l'altra ratio non impugnata resta da sola idonea a sorreggere la decisione.
- Ai fini del controllo sulla qualificazione di impresa minore e sul superamento delle soglie dimensionali, non è sufficiente invocare una diversa quantificazione di una posta debitoria se non si dimostra in modo concreto l'incidenza di tale diversa quantificazione sul superamento o meno della soglia rilevante.
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