Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 378/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202601277

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: informazione antimafia interdittiva adottata dalla Prefettura di Palermo ai sensi degli artt. 84, 89-bis e 91 d.lgs. 159/2011, con diniego della prevenzione collaborativa

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l'informazione antimafia interdittiva deducendo plurimi vizi procedimentali e sostanziali e, in via subordinata, contestando la motivazione con cui l'amministrazione aveva escluso l'applicazione della misura meno gravosa della prevenzione collaborativa. In particolare, la ricorrente ha prospettato una contraddittorietà dell'azione amministrativa, valorizzando la precedente iscrizione e rinnovazione nella white list, nonché l'assenza di una discontinuità netta nei rapporti familiari nonostante lo stato di detenzione del congiunto controindicato. La Prefettura ha invece collegato la società a una persistente regia familiare, rilevando la riconducibilità della società ceduta alla ricorrente a un familiare del padre dell'amministratore unico, operazioni finanziarie con società riconducibili al medesimo soggetto sino al 2025, una discussione del marzo 2022 sulla spartizione dei beni aziendali tra imprese della famiglia e le risultanze dell'operazione che aveva condotto all'arresto e alla successiva condanna in primo grado del padre per associazione mafiosa ed estorsione aggravata. È stata inoltre contestata la mancata applicazione della prevenzione collaborativa, ritenuta dalla società non adeguatamente giustificata.

La decisione

Il TAR, nella sommaria cognizione propria della fase cautelare, ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che l'amministrazione avesse puntualmente controdedotto alle argomentazioni formulate dalla società nel procedimento, precisando che non era comunque necessaria una confutazione analitica di ogni deduzione. Non ha ravvisato un'immediata contraddittorietà nella precedente iscrizione e rinnovazione della società nella white list: la prima era anteriore all'arresto del padre dell'amministratore unico, mentre la rinnovazione era anteriore alla condanna di primo grado; inoltre, la Prefettura aveva spiegato il precedente atteggiamento prudenziale sulla base di elementi favorevoli, tra cui l'assoluzione del padre nel 2020. Il Collegio ha ritenuto che la detenzione non interrompa necessariamente e definitivamente i rapporti familiari, soprattutto in contesti caratterizzati dalla presenza mafiosa e quando il familiare operi nello stesso territorio. Ha giudicato non manifestamente illogica la ricostruzione della continuità dei legami familiari e imprenditoriali, fondata sugli elementi indicati nel provvedimento impugnato. Quanto alla prevenzione collaborativa, il diniego è stato ritenuto sorretto da plurime considerazioni concorrenti: continuità temporale dell'istruttoria, stabilità dei legami familiari e territoriali, contaminazione del contesto imprenditoriale e attualità delle controindicazioni penali dei congiunti cointeressati all'attività economica. La misura collaborativa, presupponendo una situazione di agevolazione occasionale, non risultava quindi manifestamente applicabile. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • artt. 84, 89-bis e 91 d.lgs. 159/2011

    Costituiscono la base normativa dell'informazione antimafia interdittiva impugnata; il provvedimento cautelare non svolge un'interpretazione analitica delle singole disposizioni.

  • art. 94-bis, comma 1, d.lgs. 159/2011

    La misura presuppone l'esistenza di una situazione di “agevolazione occasionale”.

    La prevenzione collaborativa è una misura meno gravosa applicabile quando la situazione di condizionamento mafioso abbia carattere occasionale; la presenza di continuità temporale, legami familiari e territoriali stabili e controindicazioni attuali può giustificarne il diniego.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare; il TAR ha valutato la domanda sulla base della sommaria cognizione propria della fase cautelare.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, il giudice può respingere la domanda quando gli elementi dedotti non evidenzino un'illegittimità manifesta dell'informazione antimafia, senza anticipare la decisione definitiva sul merito.
  • La precedente iscrizione o permanenza di un'impresa nella white list non rende di per sé contraddittiva una successiva informazione antimafia interdittiva, se l'amministrazione spiega il diverso esito sulla base della sopravvenienza o della diversa valutazione di elementi rilevanti, quali arresti, condanne o nuove risultanze investigative.
  • Lo stato di detenzione di un familiare controindicato non determina automaticamente l'interruzione netta e definitiva dei rapporti familiari rilevanti ai fini dell'informazione antimafia, soprattutto in contesti di radicamento mafioso e quando l'impresa continui a operare nel medesimo territorio.
  • La riconducibilità di un'impresa a una regia familiare può essere desunta, in sede cautelare, da una pluralità convergente di elementi, tra cui la provenienza societaria, i rapporti finanziari, le interlocuzioni sulla gestione dei beni aziendali e le risultanze di operazioni antimafia.
  • Il diniego della prevenzione collaborativa non è manifestamente illogico quando sia motivato attraverso una valutazione complessiva e concorrente della continuità temporale dei rapporti, della stabilità dei legami familiari e territoriali, della contaminazione del contesto imprenditoriale e dell'attualità delle controindicazioni penali; tali elementi possono escludere il carattere meramente occasionale dell'agevolazione.
  • L'obbligo di motivazione dell'informazione antimafia non impone necessariamente una confutazione analitica di ogni argomentazione svolta dall'interessato, purché il provvedimento esamini e superi in modo puntuale e comprensibile le principali deduzioni procedimentali.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazionePrevenzione collaborativa e aggiornamento
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.