Sentenza n. 363/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'annullamento - della Deliberazione n.193 del 17.02.2026, pubblicata in pari data, con cui è stata approvata la graduatoria degli ammessi alla prova orale della procedura selettiva interna, per titoli e prove, per la copertura di n.69 incarichi di funzione organizzativa di coordinamento destinati al personale del comparto - ruolo sanitario - area dei professionisti della salute e dei funzionari di 2 cui all’avviso di selezione interna n.163 del 18.02.2025, che ha disposto la non ammissione delle ricorrenti alla fase successiva; - del verbale della Commissione esaminatrice del 01.12.2025, pubblicato il 02.12.2025, nel quale, solo dopo lo svolgimento delle prove scritte, sono stati stabiliti i criteri di valutazione delle prove scritte medesime; - del verbale della Commissione esaminatrice del 09.01.2026 che ha disposto la non ammissione delle ricorrenti, e anche nella parte in cui non ha disposto l'esclusione dei candidati i cui elaborati presentavano segni di riconoscimento; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi i verbali delle prove d’esame e la valutazione delle prove delle ricorrenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria degli ammessi alla prova orale e ulteriori atti della selezione interna per il conferimento di incarichi di funzione organizzativa di coordinamento
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato la graduatoria approvata con deliberazione n. 193 del 17 febbraio 2026, nella parte in cui non erano state ammesse alla fase orale, nonché il verbale della commissione del 1° dicembre 2025, con cui erano stati stabiliti i criteri di valutazione delle prove scritte soltanto dopo il loro svolgimento, il verbale del 9 gennaio 2026 di non ammissione e la mancata esclusione di candidati i cui elaborati presentavano asseriti segni di riconoscimento. La selezione era riservata al personale dipendente della ASL, non comportava il passaggio a una diversa area economica o funzionale né la novazione del rapporto di lavoro, ma soltanto il conferimento temporaneo, per cinque anni rinnovabili, di un incarico di funzione organizzativa con relativa indennità.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. Il Collegio ha ritenuto decisivo che la procedura fosse una selezione interna riservata a dipendenti già in servizio, finalizzata esclusivamente al conferimento temporaneo di una posizione organizzativa e a un mutamento di funzioni nell'ambito della medesima area, senza novazione o modifica dell'inquadramento. La controversia rientra pertanto nella gestione del rapporto di lavoro privatizzato, nella quale l'amministrazione agisce con i poteri del privato datore di lavoro ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. 165/2001. Sono stati fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda nei limiti e termini dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 5, comma 2, d.lgs. 165/2001
Nella gestione del rapporto di lavoro privatizzato l'amministrazione esercita i poteri e la capacità del privato datore di lavoro; tale regola si applica alle selezioni interne che incidono soltanto sull'organizzazione delle funzioni e non sull'accesso a una nuova area o qualifica.
art. 11 c.p.a.
In caso di declinatoria della giurisdizione, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda nei limiti e termini previsti dalla norma.
Massime di principio
- La controversia relativa a una selezione interna riservata a dipendenti già in servizio appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario quando il suo esito non comporta l'accesso a una nuova area o qualifica, la novazione del rapporto o una modifica dell'inquadramento, ma soltanto il conferimento temporaneo di una posizione organizzativa e un mutamento di funzioni nell'ambito del medesimo rapporto di lavoro.
- Il conferimento di un incarico organizzativo temporaneo, accompagnato dalla relativa indennità e privo di effetti sull'inquadramento economico-funzionale, costituisce gestione del rapporto di lavoro privatizzato e non esercizio di potere amministrativo autoritativo.
- Quando una controversia è erroneamente proposta davanti al giudice amministrativo ma appartiene alla giurisdizione ordinaria, il giudice amministrativo deve dichiarare il difetto di giurisdizione e fare salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda nei limiti e termini dell'art. 11 c.p.a.
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