Cassazione Penale, Ordinanza n. 21422/2025 del 06/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando così la sentenza di appello che aveva già confermato la condanna per il reato di evasione. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua condanna per evasione, deducendo un unico motivo volto alla disapplicazione della recidiva. La doglianza è stata ritenuta dalla Corte di cassazione meramente reiterativa di quella già proposta in appello e comunque non confrontata in modo adeguato con la motivazione della decisione impugnata, la quale aveva valorizzato la pluralità e specificità dei precedenti penali dell'imputata e la maggiore pericolosità sociale manifestata dal nuovo episodio di evasione.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
Norma incriminatrice richiamata per identificare il reato di evasione oggetto della condanna confermata.
recidiva
La Corte ritiene corretta la valorizzazione della recidiva in presenza di precedenti penali plurimi e specifici e di una maggiore pericolosità sociale desunta dal fatto contestato.
Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso viene disposta la condanna al pagamento della somma a favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riprodurre censure già formulate in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della decisione impugnata.
- La valutazione sulla recidiva è correttamente sorretta quando il giudice di merito dà conto della pluralità e specificità dei precedenti penali e della maggiore pericolosità sociale desunta dalle modalità del nuovo reato.
- La mancata specificità del motivo, unita alla sua mera reiterazione rispetto ai motivi di appello, può condurre alla declaratoria di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna alle spese e al versamento della somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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