Cassazione Penale, Sentenza n. 12378/2025 del 31/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma della condanna (Tribunale di Treviso, sent. 03/02/2023) per i reati connessi agli artt. 62-bis c.p., 99 c.p., 23 legge n.110/1975 del 12/04/2017 (con assorbimento dell'art.2 legge n.895/1967). Due motivi di ricorso: 1) violazione dell'art.58 legge n.689/1981 per non aver sostituito la pena con sanzioni alternative (lavori di pubblica utilità, detenzione domiciliare o semilibertà); 2) vizio di motivazione e manifesta illogicità riguardo al mancato riconoscimento della recidiva e alla determinazione della pena, nonché mancata considerazione del tempo trascorso dalle precedenti condanne e degli elementi di cui all'art.133 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto inapplicabile la disciplina transitoria richiamata dal ricorrente e ha applicato l'art.598-bis, comma 1-bis, c.p.p. (introdotto dal d.lgs. 31/2024), secondo cui la manifestazione di consenso dell'imputato alla sostituzione della pena in appello deve essere depositata entro quindici giorni prima dell'udienza; la memoria contenente la richiesta è stata depositata tardivamente (30/04/2024, otto giorni prima dell'udienza) e la richiesta è stata quindi dichiarata inammissibile. Sul secondo motivo la Corte ha giudicato la censura manifestamente infondata: la Corte d'appello aveva fornito una motivazione succinta ma logica e adeguata per mantenere l'aggravante della recidiva, ritenendo che la condotta dimostrasse una progressione criminosa e un'accresciuta pericolosità; inoltre la pena è stata inflitta al minimo edittale con concessione delle attenuanti generiche. Nel complesso la condanna a pena di anni uno di reclusione e euro 1.000 di multa è stata confermata e il ricorso è stato rigettato.
Norme richiamate
art. 62-bis cod. pen.
Aggravante della recidiva valutata concretamente dalla Corte d'appello come indizio di accresciuta pericolosità sociale; la Corte di Cassazione ha ritenuto congrua la valutazione applicata.
art. 99 cod. pen.
Norma richiamata nell'imputazione; utilizzata a fini della determinazione del trattamento sanzionatorio.
art. 23 legge n.110/1975
Norma sostanziale richiamata nell'imputazione per il delitto contestato; confermata la responsabilità penale nel relativo ambito.
art. 2 legge n.895/1967
Reato assorbito nella fattispecie principale come indicato dalla Corte di appello.
art. 58 legge n.689/1981
Norma sulle sanzioni sostitutive richiamata dal ricorrente; la Corte ha spiegato che la possibilità di sostituzione in appello è regolata ora dall'art.598-bis c.p.p. e soggetta a termini di deposito.
art. 598-bis, comma 1-bis, cod. proc. pen. (d.lgs. 31/2024)
art. 598-bis, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Introdotto dal d.lgs. 31/2024; stabilisce che in appello l'imputato può manifestare consenso alla sostituzione della pena tramite memoria o nuovi motivi depositati fino a 15 giorni prima dell'udienza; la Corte ha applicato questa norma per dichiarare tardiva l'istanza presentata 8 giorni prima dell'udienza.
art. 95 d.lgs. 150/2022
Riferito come disciplina transitoria non applicabile nel caso di specie perché il processo non era pendente in appello alla data di entrata in vigore del decreto (30/12/2022).
art. 597 cod. proc. pen.
Limiti della cognizione in sede di appello richiamati per spiegare che, pur nel rispetto di tali limiti, le istanze sulla sostituzione della pena possono essere accolte se tempestive.
art. 172, comma 5, cod. proc. pen.
art. 172, comma 5, cod. proc. pen.
Richiamato in tema di computo dei termini processuali (non si conteggiano dies a quo e dies ad quem) ai fini del termine di deposito delle memorie.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che la valutazione concreta della recidiva e la motivazione data dalla Corte d'appello siano conformi ai criteri dell'art.133; inoltre, essendo la pena vicino al minimo edittale, l'onere motivazionale è attenuato.
Massime di principio
- In appello la sostituzione della pena detentiva con sanzioni alternative è possibile solo su istanza dell'imputato e deve rispettare i termini di deposito previsti dall'art.598-bis c.p.p.: la manifestazione di consenso deve essere depositata entro 15 giorni prima dell'udienza; istanze tardive sono inammissibili.
- Il giudice di secondo grado non può disporre d'ufficio la sostituzione della pena: è necessaria una manifestazione di consenso dell'imputato nelle forme e nei termini stabiliti.
- La recidiva va valutata concretamente nel suo rapporto con il nuovo reato: il giudice deve esaminare se le precedenti condotte siano indicatrici di una perdurante inclinazione al delitto, tenendo conto di gravità, natura e prossimità temporale delle condanne precedenti.
- Quando la pena inflitta è prossima al minimo edittale, l'onere motivazionale del giudice è attenuato: è sufficiente una motivazione sintetica ma logica che richiami l'adeguatezza della pena rispetto ai criteri dell'art.133 cod. pen.
- Il difensore deve curare i termini di deposito delle memorie e delle nuove conclusioni in appello (in particolare per richieste rilevanti come la sostituzione della pena), evitando di presentarle durante la discussione o troppo vicino all'udienza per non incorrere in inammissibilità.
- Le censure di mera divergenza di valutazione (contestare la diversa valutazione della gravità del fatto o l'opportunità di escludere la recidiva) sono difficilmente efficaci in Cassazione se la motivazione di merito è logica e congrua.
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