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Sentenza

Sentenza n. 5171/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, recante «Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018»; - del decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018»; - della «Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n. 142, sullo schema di decreto ministeriale per l’adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell’art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018» raggiunta in seno alla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 28 settembre 2022; - dell’Accordo del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell’art. 9-ter del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125; - ove occorra, della Circolare del Ministero della Salute e del M.E.F. prot. n. 5496 del 26 febbraio 2020; - del decreto n. 24681 del 14 dicembre 2022 del Direttore Generale dell’area Sanità, Welfare e Coesione Sociale della Regione Toscana, recante «Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018, ai sensi dell’articolo 9-ter, comma 9-bis, del D.L. 78/2015» e dei relativi allegati; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 3/3/2023: - della determinazione n. 24300 del 12 dicembre 2022, adottata dal Direttore della Direzione Generale Cura della persona, Salute e Welfare della Regione Emilia Romagna, avente ad oggetto «Individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla Regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell’art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125»; - del decreto n. 52 del 14 dicembre 2022, adottato dal Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche, avente ad oggetto «Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art.1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216»; - del decreto n. 1247 del 13 dicembre 2022 dell’Assessore alla Salute della Regione Sicilia, recante «Individuazione quota payback dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018»; - della determinazione n. 13106 del 14 dicembre 2022 del Direttore Regionale Salute e Welfare della Regione Umbria, recante «Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216»; - del decreto n. 172 del 13 dicembre 2022 del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale della Regione Veneto, recante «Articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, certificato dal Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze del 6 luglio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, n. 251. Definizione dell’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano e dei relativi importi»; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 18/10/2023: - della deliberazione n. 444 del 28 luglio 2023 della Giunta Regionale della Basilicata, avente ad oggetto «Approvazione e Aggiornamento degli elenchi delle Aziende fornitrici di dispositivi medici, soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015-2018, ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 9 bis del DL n.78/2015 e del DL 30 marzo 2023, n.34, convertito in L.56/2023»; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 17/3/2025: - della determinazione n. 25860 del 27 novembre 2024 della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna, recante «Ottemperanza alla Sentenza n. 139/2024 emessa dalla Corte Costituzionale in data 22 luglio 2024 e aggiornamento dell’accertamento e dell’impiego relativi al ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici anni 2015-2018» e del relativo Allegato 1, nonché, ove occorra, della delibera della Giunta Regionale n. 160 del 3 febbraio 2025, recante «Differimento dei termini di pagamento intimati delle quote di ripiano dovute dalle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell’art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125»;

Giustizia amministrativa202301204

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia, rilevando che la rinuncia era stata ritualmente notificata alle parti ai sensi dell'art. 84, commi 1 e 3, c.p.a. e che le amministrazioni resistenti non si erano opposte. Le spese di lite sono state compensate in considerazione delle peculiarità della controversia.

TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreti statali, accordo Stato-Regioni e provvedimenti regionali relativi al payback per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici negli anni 2015-2018

Esito

ESTINZIONE

La controversia

L'impresa fornitrice di dispositivi medici aveva impugnato, con il ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti, i provvedimenti statali e regionali concernenti la certificazione del superamento del tetto di spesa, l'adozione delle linee guida e la determinazione delle quote di ripiano dovute dalle aziende fornitrici per gli anni 2015-2018. Nel corso del giudizio la ricorrente ha depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso, notificata alle amministrazioni resistenti almeno dieci giorni prima dell'udienza. Le amministrazioni non si sono opposte alla rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 84, comma 1, c.p.a.

    La rinuncia al ricorso deve essere redatta secondo le modalità previste dalla disposizione processuale.

  • art. 84, comma 3, c.p.a.

    Ai fini dell'estinzione del giudizio, l'atto di rinuncia deve essere notificato alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza; la rituale notificazione e la mancata opposizione consentono la dichiarazione di estinzione.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    La disposizione è indicata quale base normativa dei provvedimenti regionali relativi all'attribuzione alle aziende fornitrici degli oneri di ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici; non è stata esaminata nel merito per effetto della rinuncia.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso determina l'estinzione del giudizio quando sia redatta nelle forme prescritte, notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza e non vi sia opposizione delle parti costituite.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàFarmaci e dispositivi
RamiProcesso amministrativoSanità

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