Cassazione Civile, Ordinanza n. 10714/2023 del 20/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
Una società era stata destinataria di un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2007, con il quale l’Ufficio aveva rideterminato in aumento il valore della produzione netta ai fini IRAP, contestando in particolare l’indebita deduzione di differenze negative su cambi e di risultati derivanti da contratti derivati, con irrogazione di sanzioni. Dopo l’accoglimento del ricorso dinanzi alla CTP, la CTR aveva accolto l’appello dell’Agenzia confermando l’atto impositivo; successivamente la società aveva proposto ricorso per revocazione avverso tale sentenza, respinto dalla CTR. Contro il rigetto della revocazione la società ha proposto ricorso per cassazione con undici motivi: nullità della sentenza per omessa esposizione dei fatti; violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; motivazione apparente su diversi capi decisori; violazione degli artt. 19, 23 e 54 del d.lgs. n. 546/1992; omesso esame di fatti decisivi relativi ai rilievi dell’avviso e alla circostanza di non avere fruito delle deduzioni IRAP di cui all’art. 11 del d.lgs. n. 446/1997. Nel giudizio di legittimità la società ha anche chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, rappresentando di avere aderito alla definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 119/2018 nel parallelo giudizio di cassazione relativo al medesimo avviso e di averne perfezionato gli adempimenti.
La decisione
La Corte ha preso atto che la controversia relativa al medesimo avviso di accertamento era stata definita dalla contribuente con adesione alla definizione agevolata prevista dall’art. 6 del d.l. n. 119/2018, già perfezionata in altro giudizio di cassazione avente ad oggetto lo stesso atto impositivo. Ha quindi ritenuto intervenuto un fatto sopravvenuto idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere anche nel presente giudizio di revocazione, dichiarandone l’estinzione. Le spese sono state compensate in ragione della definizione agevolata; è stato inoltre escluso ogni provvedimento sul contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per nullità della sentenza, omessa pronuncia e motivazione apparente
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
richiamato per denunciare la violazione di norme processuali tributarie
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato per dedurre omesso esame di fatti decisivi
artt. 19, 23 e 54 d.lgs. n. 546 del 1992
invocati dalla ricorrente in relazione alla disciplina del processo tributario, ma non esaminati nel merito per sopravvenuta cessazione della materia del contendere
art. 11 d.lgs. n. 446 del 1997
richiamato come disposizione sulle deduzioni IRAP asseritamente non fruite dalla contribuente
art. 6 d.l. n. 119 del 2018
ritenuto fonte della definizione agevolata che, una volta tempestivamente richiesta e perfezionata col pagamento, determina la definizione della controversia
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte ha affermato che, per l’esito del giudizio determinato da ragioni sopravvenute, non occorre disporre in materia di contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- La definizione agevolata della controversia tributaria, quando tempestivamente richiesta e perfezionata con il pagamento dovuto, costituisce fatto sopravvenuto idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere anche in un diverso giudizio avente ad oggetto il medesimo avviso di accertamento.
- Quando la sopravvenuta definizione agevolata elimina l’interesse alla decisione sul ricorso, il giudizio va dichiarato estinto senza esame dei motivi di impugnazione.
- In caso di estinzione del giudizio per ragioni sopravvenute riconducibili a definizione agevolata della lite, le spese possono essere compensate e non si applicano ulteriori statuizioni sul contributo unificato aggiuntivo.
- Se la stessa pretesa tributaria è stata già definita in un parallelo giudizio di legittimità mediante adesione alla procedura agevolata, tale effetto si riflette anche sul giudizio pendente relativo alla stessa pretesa, rendendo priva di utilità la decisione sul merito della revocazione.
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