Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29686/2025 del 25/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Messina che aveva parzialmente confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca: somme sui conti correnti e beni per presunti reati tributari (art. 10-bis d.lgs. 74/2000 per omesso versamento delle ritenute; art. 10-ter d.lgs. 74/2000 per omesso versamento IVA) e crediti d'imposta ceduti per presunta truffa aggravata (art. 640-bis cod. pen.). I ricorrenti deducevano, tra l'altro, l'assenza della materiale consegna delle certificazioni uniche ai sostituiti, la sussistenza di cause di non punibilità per rateazione ai sensi dell'art. 3-bis d.lgs. 462/1997 (modificato dal d.lgs. 87/2024), la inesistenza del danno per la truffa fino alla concreta monetizzazione/compensazione dei crediti e carenza di motivazione sul periculum in mora e sulla determinazione dell'importo sequestrato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il secondo motivo fondato (cioè che, alla luce delle modifiche legislative del 2024, se è in corso un piano rateale attivato secondo l'art. 3-bis d.lgs. 462/1997 i reati di omesso versamento di ritenute (art. 10-bis) e di IVA (art. 10-ter) potrebbero non integrarsi; pertanto l'ordinanza impugnata è stata annullata limitatamente a tali reati e la causa rimessa al Tribunale di Messina per nuovo giudizio sulla sussistenza e persistenza del beneficio della rateazione). Il primo motivo (contestazione della consegna delle certificazioni) è stato ritenuto infondato in quanto la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate e l'inserimento nel "cassetto fiscale" sono idonei, in sede cautelare, a dimostrare la messa a disposizione delle certificazioni. Il terzo motivo (sulla truffa e sui crediti ceduti) è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse concreto, poiché i crediti sono stati ceduti a Poste Italiane s.p.a. e la restituzione, se dovuta, ricadrebbe sul cessionario. Gli altri motivi sono stati assorbiti. In sintesi: annullamento parziale dell'ordinanza (solo per gli artt. 10-bis e 10-ter) e rinvio per nuovo esame; per il resto il sequestro è stato confermato.

Norme richiamate

  • art. 10-bis d.lgs. n. 74/2000

    "ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti"; termine entro il "31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta"

    La norma, così modificata dal d.lgs. 87/2024, punisce l'omesso versamento delle ritenute solo se il debito non è in corso di estinzione mediante rateazione ai sensi dell'art. 3-bis d.lgs. 462/1997; la certificazione rilasciata ai sostituiti è elemento essenziale per la rilevanza penale; in sede cautelare la trasmissione telematica e l'inserimento nel cassetto fiscale possono integrare il fumus.

  • art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000

    "entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale"; soglia "250.000,00 euro"

    Analogo meccanismo a quello dell'art.10-bis per l'omesso versamento IVA: la punibilità è esclusa se il debito è in corso di estinzione mediante rateazione secondo l'art. 3-bis, purché i pagamenti siano avviati nei termini previsti.

  • art. 3-bis d.lgs. n. 462/1997

    prevede la possibilita' di versare ratealmente le somme dovute risultanti dall'attivita' di controllo automatizzato e dalla liquidazione formale delle dichiarazioni

    Regola il meccanismo di rateazione che, se attivato secondo le previsioni (anche come modificate dal d.lgs. 87/2024), opera come causa di non punibilità per gli artt.10-bis e 10-ter ai fini cautelari e penali.

  • d.lgs. n. 87/2024 (art. 1 e art. 5 citati)

    modifica gli artt. 10-bis e 10-ter e l'art. 3-bis; entrata in vigore 29 giugno 2024; art. 5 prevede deroga limitata alla retroattività

    Le modifiche hanno posticipato la rilevanza penale al 31 dicembre dell'anno successivo e hanno introdotto un meccanismo che favorisce l'accesso alla rateazione; la norma penale più favorevole si applica ratione temporis salvo limitate deroghe indicate dall'art.5.

  • art. 23 d.l. n. 34/2023

    causa speciale di non punibilita' che opera fino a prima che sia pronunciata sentenza di appello (richiamata nel testo)

    Prevede una diversa causa di non punibilità con limiti temporali diversi; il Tribunale di Merito si era limitato a valutare questa causa ma non l'applicazione del meccanismo di rateazione dell'art.3-bis.

  • art. 640-bis cod. pen. (truffa aggravata a danno dello Stato)

    contestata in relazione alla cessione e monetizzazione di crediti d'imposta per euro 1.645.533,00

    La Corte evidenzia che l'effettivo danno allo Stato si verifica quando i crediti sono stati riscossi o compensati; la contestazione sul punto è stata però ritenuta inammissibile per difetto di interesse relativo ai crediti già ceduti al terzo (Poste Italiane).

  • art. 322 cod. proc. pen.

    legittimazione astratta al riesame reale

    Stabilisce chi può proporre il riesame reale, ma non esime dall'onere di provare l'interesse concreto all'impugnazione quando si impugnano misure reali.

  • art. 568, 581, 591, 606, 324 cod. proc. pen. (richiami procedurali)

    art. 606 comma 1, lett. b) e c) indicati come riferimento per i motivi di cassazione

    Norme processuali richiamate per i profili di motivazione, ammissibilità dei motivi e competenza per il rinvio; la Corte ha applicato i canoni di ammissibilità e di gravame nelle impugnazioni cautelari reali.

  • art. 2 cod. pen. (principio di retroattività della norma penale piu' favorevole)

    Applicato per ritenere che la modifica normativa più favorevole del 2024 si applichi ai fatti anteriori quando ciò produce effetto estintivo o attenuante, salvo specifiche deroghe normative.

Massime di principio

  • La trasmissione telematica delle certificazioni all'Agenzia delle Entrate e l'inserimento nel "cassetto fiscale" possono, in sede cautelare, costituire prova idonea della messa a disposizione delle certificazioni uniche ai sostituiti e quindi del "fumus" per il delitto di omesso versamento di ritenute (art.10-bis), ma la prova deve essere adeguatamente motivata.
  • Se il contribuente attiva nei termini previsti il piano di rateazione ai sensi dell'art.3-bis d.lgs. 462/1997 (come modificato dal d.lgs.87/2024), il reato di omesso versamento di ritenute (art.10-bis) e di omesso versamento IVA (art.10-ter) può non integrarsi; in sede di riesame cautelare il giudice deve valutare la sussistenza e la persistenza di tale beneficio.
  • La norma penale più favorevole si applica ratione temporis (principio di retroattività favorevole): se la modifica normativa riduce la punibilità o esclude il reato e non esiste una deroga, quella norma può essere applicata anche a fatti anteriori.
  • Nel contestare la sussistenza del reato di truffa aggravata relativo a crediti d'imposta, è rilevante l'effettiva perdita per l'Erario (monetizzazione o compensazione dei crediti); inoltre, il ricorrente perde interesse a impugnare misure reali su crediti già ceduti a terzi perché la restituzione ricadrebbe sul cessionario.
  • Nei procedimenti cautelari reali l'interesse concreto all'impugnazione è essenziale: chi impugna deve dimostrare la relazione con il bene sequestrato e l'interesse alla sua restituzione, altrimenti l'impugnazione è inammissibile.
  • Il giudice del riesame, pur operando con uno standard probatorio più basso rispetto al giudizio di merito, deve fornire motivazione concreta e non meramente congetturale sul "periculum in mora" e sugli elementi che giustificano l'anticipazione dell'effetto ablativo del sequestro.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.