Ordinanza n. 2940/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza semplificata del TAR Lazio, Sez. I, di reiezione del ricorso di primo grado
Esito
La controversia
La persona fisica appellante ha impugnato la sentenza semplificata del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso di primo grado, chiedendo incidentalmente la sospensione della relativa efficacia. Dal testo dell'ordinanza non sono specificati i motivi di appello né l'atto amministrativo originariamente contestato. Il Consiglio di Stato ha rilevato che i fatti di causa richiedono approfondimenti istruttori, con particolare riferimento alla documentazione allegata a una comunicazione di notizia di reato, alle dichiarazioni della persona offesa, agli eventuali sviluppi della comunicazione presso la competente autorità giudiziaria e all'eventuale procedimento disciplinare avviato nei confronti dell'appellante.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto, allo stato, l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia della sentenza del TAR, ritenendo che la necessità di svolgere approfondimenti istruttori imponesse di riservare la delibazione alla fase di merito e non consentisse di accordare la tutela interinale. Ha disposto a carico del Ministero dell'Interno i seguenti incombenti: trasmissione della documentazione completa allegata alla comunicazione di notizia di reato, comprese le dichiarazioni della persona offesa; aggiornamento sugli sviluppi della comunicazione presso la competente autorità giudiziaria, ove non ostino esigenze di riservatezza connesse a indagini in corso; indicazione dell'eventuale avvio di un procedimento disciplinare nei confronti dell'appellante e dei relativi esiti. È stato assegnato il termine di 60 giorni per adempiere. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Richiamato quale fondamento della domanda cautelare proposta in appello.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato a fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell'appellante.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, per disporre l'oscuramento dei dati identificativi della persona interessata.
Massime di principio
- Quando la decisione sulla domanda cautelare richiede l'accertamento di fatti non sufficientemente chiariti, il giudice può respingere allo stato la tutela interinale e disporre incombenti istruttori, riservando la valutazione della controversia alla fase di merito.
- Nell'ambito dell'istruttoria cautelare, il giudice può ordinare all'amministrazione di produrre la documentazione completa relativa a una comunicazione di notizia di reato, incluse le dichiarazioni della persona offesa, nonché di riferire sugli sviluppi presso l'autorità giudiziaria e sull'eventuale procedimento disciplinare connesso ai fatti di causa, fermo il limite delle esigenze di riservatezza derivanti da indagini in corso.
- La necessità di acquisire elementi istruttori non determina l'accoglimento della domanda cautelare: fino alla disponibilità degli elementi necessari, la tutela interinale può essere negata senza definire il merito dell'appello.
Come è indicizzato
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