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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25635/2026 del 09/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, quale legale rappresentante di una società, era stato condannato in primo grado per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti. La Corte d'appello aveva poi dichiarato estinto per prescrizione il reato riferito a una fattura emessa nel 2014, riducendo la pena e confermando nel resto la condanna del Tribunale. In cassazione la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, contestando la conferma della responsabilità penale perché fondata, a suo dire, su elementi incerti e meramente presuntivi. Ha inoltre sostenuto che i beni indicati nelle fatture avrebbero potuto essere prodotti da soggetti terzi, così da relegare la società al ruolo di mera rivenditrice. La Corte ha ritenuto che le censure fossero solo reiterative di quelle già esaminate e disattese in appello e che la motivazione della sentenza impugnata fosse ampia e puntuale, valorizzando l'assoluta eterogeneità tra l'oggetto delle fatture e l'attività sociale, l'incongruità della sede rispetto alla necessità di macchinari specifici, la mancanza di indicazioni sulla localizzazione dello stabilimento produttivo o sul coinvolgimento di terzi, nonché l'irrilevanza di approfondimenti su altre società emittenti fatture utilizzate da altra impresa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato il quadro di responsabilità già affermato nei gradi di merito, restando ferma la condanna per il reato residuo, mentre per una delle fatture la Corte d'appello aveva già dichiarato l'estinzione per prescrizione con conseguente riduzione della pena. Conseguenza della declaratoria di inammissibilità: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000

    norma incriminatrice contestata all'imputato, in qualità di legale rappresentante della società, per l'emissione di fatture per operazioni inesistenti

  • art. 74 del 2000

    richiamato nel riferimento al d.lgs. n. 74 del 2000, quale fonte della fattispecie tributaria contestata

  • art. 8 d.lgs. n. 74/2000

    fonte del reato contestato e parametro della valutazione sulla responsabilità penale

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva nella mera riproposizione di censure già specificamente esaminate e disattese con motivazione ampia e non manifestamente illogica dal giudice di merito.
  • La motivazione è sufficiente quando il giudice valorizza una pluralità di indici convergenti e oggettivi, da cui desumere l'inattendibilità della tesi difensiva circa la reale esistenza delle operazioni documentate.
  • Non sono scrutinabili in cassazione deduzioni meramente congetturali o ipotesi alternative non sorrette da specifici elementi fattuali, specie quando pretendano di sostituire una lettura alternativa dei dati probatori già vagliati dai giudici di merito.
  • Nel reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, la responsabilità può essere affermata sulla base della incongruità strutturale tra oggetto delle fatture, attività dell'impresa, organizzazione dei locali e assenza di riscontri sulla effettiva produzione o su terzi coinvolti, se tali elementi convergono nella dimostrazione della falsità delle operazioni documentate.

Come è indicizzato

MaterieFatture falseImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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