Cassazione Penale, Sentenza n. 38178/2025 del 24/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava la sentenza della Corte d'Appello dell'1.4.2025 per due motivi principali: (1) errore di calcolo nell'applicazione della diminuzione per tentativo ai sensi dell'art. 56 c.p. (la Corte d'Appello avrebbe applicato i 2/3 in modo errato portando la pena a 1 anno e 9 mesi invece di 1 anno e 8 mesi, con conseguenze sui successivi computi); (2) mancata e insufficiente motivazione in ordine alla concessione della diminuzione fino a 1/3 per il "fatto di lieve entità" alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n.120/2023.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato: c'era un evidente errore aritmetico. Partendo da anni 5 (60 mesi), la riduzione di 2/3 corrisponde a 40 mesi, quindi la pena residua è di 20 mesi (1 anno e 8 mesi) e non 1 anno e 9 mesi. Successivamente la Corte ha applicato la diminuzione di 1/3 per il fatto di lieve entità (ex Corte Cost. n.120/2023) sulla pena ridotta e la riduzione per il rito, effettuando i calcoli fino alla pena finale di mesi 8 e giorni 26 di reclusione; è stata confermata la pena pecuniaria ridotta a € 267,00. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato in quanto la Corte d'Appello aveva correttamente concesso la diminuzione entro il limite di un terzo previsto dalla Corte Costituzionale. Perciò la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena detentiva, rideterminandola in mesi 8 e giorni 26, e ha dichiarato inammissibile il ricorso nel resto.
Norme richiamate
art. 56 cod. pen.
Disciplina la diminuzione della pena per il delitto tentato; la Corte ha applicato la diminuzione nella misura di 2/3 al quantum base e la Cassazione ha corretto l'errata quantificazione aritmetica
Sentenza Corte Costituzionale n.120/2023
"dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 629 del codice penale, nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo..."
Ha riconosciuto che l'attenuante del "fatto di lieve entità" consente una diminuzione della pena fino a un terzo; la Corte d'Appello ha concesso la diminuzione entro tale limite e la Cassazione ha ritenuto corretta l'applicazione sostanziale di questo principio
art. 620 lett. l) cod. proc. pen.
Attribuisce alla Corte di Cassazione il potere, in sede di annullamento, di correggere la quantificazione della pena quando è possibile senza rinvio; la Corte ha esercitato tale potere per rettificare i calcoli e rideterminare la pena detentiva
art. 629 cod. pen.
Norma richiamata dalla Corte Costituzionale nella pronuncia n.120/2023; la Corte costituzionale ha dichiarato parziale illegittimità della norma nella parte che non prevedeva la diminuzione fino a un terzo
Massime di principio
- Errori aritmetici nella determinazione della pena sono sindacabili in Cassazione e possono essere corretti d'ufficio senza rinvio se la rettifica non richiede nuovi accertamenti di fatto
- La diminuzione per delitto tentato ai sensi dell'art.56 c.p. (2/3) va calcolata sul quantum iniziale prima di applicare altre attenuanti successive; la sequenza e la correttezza del calcolo sono fondamentali
- L'attenuante del "fatto di lieve entità" riconosciuta dalla Corte Costituzionale (n.120/2023) consente una riduzione della pena fino a un terzo; non può essere estesa oltre quel limite
- Quando si applicano più riduzioni (es. tentato + attenuante di lieve entità + sconto per il rito), occorre usare un'unità di misura coerente (es. mesi o giorni) e procedure di conversione chiare per evitare arrotondamenti errati
- Se la decisione impugnata ha motivato l'applicazione dell'attenuante entro i limiti previsti e l'unico vizio è di calcolo, la Cassazione è incline ad annullare limitatamente alla determinazione della pena e a sostituirla con la corretta quantificazione senza rinvio
- In casi analoghi è consigliabile che il difensore indichi espressamente il punto aritmetico contestato e proponga il calcolo corretto per agevolare l'intervento della Cassazione
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