Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1024/2026 - Salerno, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento prot. n. 4239 del 13.03.2024, successivamente notificato, emesso dal Responsabile del Servizio Edilizia Privata del Comune di Positano e dal Responsabile del Procedimento per la Tutela Paesaggistica, con cui viene disposto il diniego/irricevibilità della richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica del 2 23.03.2023 prot. 0004866 – pratica 52/2023 delle opere eseguite presso l’immobile del sig. De Lucia Guido in Positano alla via dei Mandorli 23/25, catastalmente identificato al foglio 6 particella n. 117; - di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale; per quanto riguarda i motivi aggiunti: c) del provvedimento prot. n. 9343 dell’11.06.2025, successivamente notificato, emesso dal Responsabile dell’Area Tecnica Edilizia Privata e dal Responsabile del Procedimento in materia di Tutela Paesaggistica e Ambientale del Comune di Positano, con cui viene disposto il “diniego definitivo” della richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica delle opere edili di cui all’ingiunzione alla demolizione n. 82 del 30.12.2010 e n. 10 del 22.02.2012 (pratica 52/2023) afferenti il suindicato immobile alla via dei Mandorli 23/25, catastalmente identificato al foglio 6 particella n. 117; d) della nota prot. 549 del 10.01.2025 a firma del Responsabile dell’Area Tecnica Edilizia Privata e del Responsabile del Procedimento in materia di Tutela Paesaggistica e Ambientale del comune di Positano, con cui - si trasmette il parere non favorevole della C.L.P. sub e), - si comunica che la pratica sarà inviata in Soprintendenza per l’espressione del parere vincolante per il rilascio del titolo, - si comunica che tale nota costituisce avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti della legge 241/90; e) del parere non favorevole della C.L.P. espresso con verbale n. 03 del 10.01.2025; f) della nota prot. 6568 del 15.04.2025 a firma del responsabile dell’Area Tecnica Edilizia Privata e del responsabile del procedimento in materia di Tutela Paesaggistica e Ambientale del Comune di Positano, con cui si richiede al messo comunale di provvedere alla notifica del preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10 bis della L. n. 241/90 del Ministero per i beni e le attività culturali prot. 5644-P del 07.03.2025 (indicato sub g); g) del preavviso di diniego del Ministero della Cultura – Direzione Generale archeologia Belle Arti e Paesaggio – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino prot. 5644-P del 07.03.2025; h) della nota prot. n. 9024 del 05.06.2025, a firma del responsabile dell’Area Tecnica Edilizia Privata e del responsabile del procedimento in materia di Tutela Paesaggistica e Ambientale del comune di Positano, con cui: - si trasmette al sig. De Lucia Guido la nota (parere contrario indicato sub i) della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino prot.11350-P del 20.05.2025, - si comunica al sig. De Lucia Guido che “la nota prot. 7734 del 09/05/2025 trasmessa all’U.T.C. doveva esser inviata dalla s.v. direttamente alla Soprintendenza per i Beni e le Attività culturali, Ente titolare del preavviso di diniego prot. 5644 del 07.03.2025, pertanto la nota prot. 7734 del 09/05/2025 è da ritenersi priva di efficacia in quanto trasmessa erroneamente all’U.T.C. di Positano”; i) del parere contrario della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino prot.11350-P del 20.05.2025; j) di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale, ivi compresa la non meglio precisata “relazione illustrativa del 10.01.2025” (menzionata nel parere ministeriale) “con cui si propone di non accogliere l’istanza stante la non compatibilità delle opere con il PUT” (non notificata né conosciuta).

Giustizia amministrativa202401111

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego definitivo dell'accertamento di compatibilità paesaggistica e parere contrario della Soprintendenza relativi a opere abusive oggetto di ordinanze di demolizione

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale del 13 marzo 2024, con cui era stata dichiarata l'irricevibilità o comunque negata l'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica relativa a opere abusive oggetto delle ordinanze di demolizione del 2010 e del 2012. Il provvedimento era motivato dall'inottemperanza all'ordinanza di demolizione, dall'acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale, dall'asserita indisponibilità del bene da parte del ricorrente e dall'insanabilità delle opere, ritenute implicanti nuova costruzione e ampliamenti volumetrici. A seguito del riesame disposto dal TAR, il Comune ha adottato un nuovo diniego definitivo fondato sul parere contrario della Soprintendenza. Con motivi aggiunti il ricorrente ha contestato gli atti sopravvenuti, deducendo, tra l'altro, la violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, poiché le osservazioni trasmesse tempestivamente dopo il preavviso di diniego non erano state esaminate. Le osservazioni contestavano la ricostruzione tecnica degli interventi e sostenevano la mancata realizzazione di nuovi volumi e superfici, evidenziando l'assenza dei saggi necessari per verificare l'effettiva sopraelevazione, la presenza di volte e di spazi tra intradosso ed estradosso, nonché possibili errori o incompletezze nelle rilevazioni altimetriche e nella valutazione delle opere oggetto delle ordinanze di demolizione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo, poiché il provvedimento del 13 marzo 2024 era stato integralmente sostituito dagli atti adottati in sede di riesame e impugnati con motivi aggiunti. Ha invece accolto i motivi aggiunti. Il parere della Soprintendenza aveva affermato che, dopo la notifica del preavviso di diniego, non erano pervenute osservazioni o documentazione integrativa; tuttavia il ricorrente aveva trasmesso osservazioni il 9 maggio 2025, entro il termine assegnato. Tali osservazioni non erano state valutate, sebbene contenessero elementi tecnici potenzialmente decisivi per stabilire la natura degli interventi, l'effettiva creazione di volumi e superfici e quindi la sanabilità paesaggistica delle opere. Il giudice ha ritenuto che l'art. 10-bis della legge n. 241/1990 non imponga una confutazione analitica di ogni osservazione, ma richieda che l'amministrazione dimostri di averle esaminate nel loro complesso e renda percepibili le ragioni del loro eventuale mancato accoglimento. L'omessa valutazione delle osservazioni ha viziato il parere della Soprintendenza e, per derivazione, il provvedimento comunale adottato in conformità a tale parere. Sono stati quindi annullati il parere della Soprintendenza del 20 maggio 2025 e il diniego comunale dell'11 giugno 2025. Il Ministero della Cultura-Soprintendenza e il Comune di Positano sono stati condannati, ciascuno, al pagamento di euro 1.500,00 oltre accessori, nonché alla rifusione della metà del contributo unificato, se dovuto e versato.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La comunicazione prevista dalla citata disposizione consente al destinatario del potere esercitato di rappresentare quelle ragioni, fattuali e giuridiche, idonee a contraddire le risultanze motivazionali dell'istruttoria espletata e a indurre l'Amministrazione a modificare il segno della determinazione finale.

    Il preavviso di rigetto garantisce un contraddittorio procedimentale effettivo. L'amministrazione non deve confutare analiticamente ogni osservazione, ma deve dimostrare di aver considerato nel loro complesso le osservazioni tempestivamente presentate e rendere comprensibili le ragioni del loro eventuale mancato accoglimento. L'omessa valutazione di osservazioni pertinenti incide sulla legittimità della motivazione e dell'istruttoria.

  • art. 1 l. 241/1990

    Lo spirito di leale collaborazione cui deve informarsi il tratto procedimentale dell'azione amministrativa.

    La partecipazione procedimentale deve essere interpretata in funzione collaborativa e difensiva, favorendo la completezza dell'istruttoria e una decisione amministrativa consapevole degli interessi coinvolti.

Massime di principio

  • Nel procedimento avviato con preavviso di rigetto, l'amministrazione deve esaminare effettivamente le osservazioni tempestive del privato quando siano pertinenti rispetto alle ragioni ostative preannunciate; non è sufficiente ignorarle o affermare erroneamente che non siano state presentate.
  • L'art. 10-bis della legge n. 241/1990 non impone una confutazione analitica di ogni singola deduzione, ma impone che la motivazione del provvedimento finale renda percepibile l'esame complessivo delle osservazioni e le ragioni del loro eventuale mancato accoglimento.
  • L'omessa valutazione di osservazioni tecniche idonee a incidere sulla ricostruzione dei fatti rilevanti determina un vizio dell'istruttoria e della motivazione, quando tali osservazioni possano influire sulla qualificazione dell'intervento e sulla verifica della sua sanabilità.
  • È illegittimo il provvedimento finale fondato su un parere endoprocedimentale viziato dall'omessa valutazione delle osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto; il vizio del parere si riflette sul provvedimento conclusivo adottato in conformità ad esso.
  • Quando il provvedimento impugnato è integralmente sostituito da un nuovo atto adottato in sede di riesame e quest'ultimo è impugnato con motivi aggiunti, il ricorso introduttivo diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggisticaPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.