Cassazione Penale, Sentenza n. 2084/2022 del 18/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza ex art. 671 c.p.p. con cui il GIP ha unificato sotto il vincolo della continuazione reati già giudicati con cinque sentenze e ha rideterminato la pena unica complessiva. Il ricorrente denunzia violazione di legge (artt. 78, 81, 132, 233 c.p. e art. 671 c.p.p.) e vizio di motivazione: il GIP non ha scorporato i cumuli giuridici preesistenti ex art. 81 c.p. per individuare il reato più grave da assumere a pena base; ha operato una decurtazione indifferenziata del 50% sulla pena risultante dalle sentenze cognitive senza adeguata motivazione ancorata ai parametri degli artt. 132 e 133 c.p.; non ha applicato la riduzione di un terzo per i reati giudicati con il rito abbreviato; ha omesso il calcolo distinto degli aumenti per i reati satellite; e, infine, avrebbe superato il tetto massimo di 30 anni di reclusione.
La decisione
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato nei limiti indicati. Ha annullato l'ordinanza impugnata e disposto il rinvio al Tribunale di Lecce (GIP, diversa composizione) per un nuovo esame. La Corte ha rilevato che il giudice dell'esecuzione non ha seguito la procedura prescritta: doveva prima scorporare i reati già riuniti in precedenti cumuli ex art. 81 c.p., individuare il reato più grave da assumere come pena-base (ai sensi dell'art. 187 disp. att. c.p.p.), quindi rideterminare separatamente gli aumenti per ciascun reato satellite, compresi quelli già unificati precedentemente. Ha inoltre censurato la mancanza di motivazione circostanziata in ordine all'esercizio del potere discrezionale nella determinazione della pena (parametri degli artt. 132 e 133 c.p.). La censura relativa all'art. 78 c.p. è stata ritenuta assorbita.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Norma che attribuisce al giudice dell'esecuzione il potere di rideterminare la pena in presenza di continuazione tra reati giudicati separatamente; la Corte sottolinea che tale potere comporta una rivalutazione sanzionatoria analoga a quella del giudice della cognizione e impone il rispetto della procedura di scorporo e ricalcolo dei segmenti di pena.
art. 81 cod. pen.
Regola il cumulo giuridico e l'aumento per i reati unificati; la Corte precisa che, quando sussistono precedenti cumuli giuridici nelle sentenze esecutive, il giudice dell'esecuzione deve prima scioglierli per individuare il reato più grave e quindi ricalcolare gli aumenti per i reati satellite.
art. 78 cod. pen.
Dispositivo sul cumulo materiale e i criteri moderatori; la doglianza relativa a questa norma è stata ritenuta assorbita dalla Corte, ma la sentenza richiama comunque la rilevanza dei limiti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 81 in sede esecutiva.
art. 132 cod. pen.
Fissa i criteri generali per la determinazione della pena; la Corte rileva che il giudice dell'esecuzione deve ancorare la motivazione della commisurazione della pena ai parametri di questa norma, motivando adeguatamente la scelta della pena-base e degli aumenti.
art. 133 cod. pen.
Indica i criteri di individualizzazione della pena; la Corte lamenta l'assenza di motivazione che colleghi l'esercizio del potere discrezionale a tali parametri, rendendo impossibile il controllo del percorso logico-giuridico.
art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per il principio secondo cui la pena del reato più grave individuato deve essere assunta quale pena-base nel nuovo computo esecutivo; la Corte la applica per spiegare la necessità di scorporare i precedenti cumuli e individuare il reato base.
Massime di principio
- Quando il giudice dell'esecuzione deve rideterminare la pena per continuazione tra reati giudicati separatamente, prima va scorporato ogni precedente cumulo giuridico ex art. 81 c.p. contenuto nelle sentenze esecutive e va individuato il reato più grave da assumere a pena-base.
- Gli aumenti per i reati satellite devono essere calcolati e motivati in modo distinto e autonomo, anche per i reati già riuniti precedentemente in continuazione; non è ammessa una mera aggregazione 'globale' degli aumenti.
- La determinazione discrezionale della pena in sede esecutiva deve essere adeguatamente motivata con riferimento ai parametri degli artt. 132 e 133 c.p., così da consentire il controllo del percorso logico-giuridico.
- Il potere del giudice dell'esecuzione in materia di ricalcolo delle pene comporta una rivalutazione sanzionatoria che richiede rigore procedurale e il rispetto dei limiti previsti dall'ordinamento (es. tetti massimi, limiti del cumulo).
- Se il giudice dell'esecuzione non osserva la procedura prescritta o non motiva correttamente, l'ordinanza può essere annullata con rinvio per nuovo giudizio.
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