Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1836/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento Ricorso per l'annullamento del decreto ministeriale notificato al ricorrente il 23.12.2024, che qui si intende integralmente richiamato e trascritto, con il quale veniva dichiarata inammissibile l'istanza presentata dal ricorrente per ottenere la cittadinanza italiana

Giustizia amministrativa202503743

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale che ha dichiarato inammissibile l'istanza di cittadinanza italiana

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale, notificatogli secondo la prospettazione indicata nel ricorso il 23 dicembre 2024, con cui è stata dichiarata inammissibile la sua istanza di concessione della cittadinanza italiana. L'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Il giudice ha rilevato una discordanza tra le prospettazioni delle parti e un'insufficienza della documentazione depositata, in particolare quanto alla prova della notifica dell'atto impugnato: il documento prodotto dalla resistente come notifica del decreto conteneva soltanto il decreto, mentre il documento prodotto dal ricorrente risultava collegato ad allegati non consultabili e non consentiva di verificare con certezza i passaggi notificatori.

La decisione

Il TAR non ha deciso la domanda di annullamento. Ha disposto incombenti istruttori a carico delle parti, ordinando loro di fornire, entro 40 giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza, documentati chiarimenti sulla data effettiva di notifica del decreto impugnato e sulle relative modalità. In particolare, dovrà essere chiarito se la notifica sia avvenuta tramite SEND, con deposito della relativa ricevuta, tramite CIVES o altra piattaforma telematica, oppure mediante invio cartaceo. Il giudizio è stato rinviato all'udienza pubblica del 12 maggio 2026.

Norme richiamate

  • artt. 65, 66 e 67 c.p.a.

    Il TAR li richiama quale base normativa degli incombenti istruttori disposti nel giudizio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando la data e la modalità di notificazione dell'atto impugnato sono controverse e la documentazione prodotta è insufficiente o non consultabile, il giudice amministrativo può disporre d'ufficio specifici incombenti istruttori per acquisire ricevute e chiarimenti documentati prima di decidere sulla domanda.
  • Gli incombenti istruttori devono indicare con precisione il fatto da verificare, le modalità della documentazione richiesta e un termine per l'adempimento; nel caso esaminato, il termine è stato fissato in 40 giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.