Cassazione Penale, Sentenza n. 36340/2022 del 26/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha denunciato la violazione dell'art. 23, comma 3, del d.l. 9 novembre 2020, n. 149: la difesa aveva tempestivamente trasmesso via PEC, entro i termini, la richiesta di trattazione orale per l'udienza di appello; nonostante ciò, dopo un rinvio d'udienza, la Corte di appello ha proceduto con trattazione cartolare ritenendo erroneamente che non fosse stata presentata istanza di discussione orale, violando così il diritto di difesa e il principio del contraddittorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, constatando che la richiesta di trattazione orale, regolarmente trasmessa entro i quindici giorni antecedenti l'udienza, si riferisce alla decisione dell'appello e non alle singole udienze e non va reiterata in caso di rinvio. Lo svolgimento del processo in rito camerale non partecipato, nonostante la richiesta tempestiva, ha determinato una nullità generale a regime intermedio per violazione del principio del contraddittorio. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli per nuovo esame limitato alla rideterminazione delle pene accessorie.
Norme richiamate
d.l. 9 novembre 2020, n. 149 (art. 23)
art. 23, commi 1, 2, 3 e 4
La richiesta di trattazione orale ai sensi dell'art. 23 va presentata entro quindici giorni liberi prima della decisione e, riferendosi alla decisione dell'appello, non va reiterata in caso di rinvio; la richiesta può essere trasmessa con modalità telematiche (PEC) secondo le disposizioni organizzative.
legge n. 176/2020 (art. 23-bis)
Riferimento normativo utilizzato dalla Corte di appello per la riserva di decisione; la Cassazione rileva che non può supplire alla violazione del contraddittorio imposta dall'omissione della trattazione orale quando questa era stata tempestivamente richiesta.
Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare)
artt. 216, primo comma, n. 1 e 219, secondo comma, n. 1
Norme penalmente rilevanti per cui l'imputato Giordano è stato ritenuto responsabile; la sola contestazione sostanziale dei reati non è stata qui rimessa in discussione dalla Cassazione che si è concentrata sulle vizi procedurali relativi alla trattazione orale.
Codice penale
Richiamato in relazione alla cooperazione di più persone nel reato; menzionato nel quadro delle imputazioni sostanziali, ma la decisione di Cassazione si fonda su vizi processuali.
Massime di principio
- La richiesta di trattazione orale ai sensi dell'art. 23 d.l. 149/2020, se presentata nei termini e secondo le modalità telematiche, vale per la decisione dell'appello e non deve essere ripetuta in caso di rinvio dell'udienza.
- Se il difensore prova l'invio tempestivo della richiesta (es. ricevuta PEC), il giudice non può decidere in camera di consiglio non partecipata senza incorrere in nullità rilevabile in Cassazione per violazione del diritto di difesa/contraddittorio.
- L'onere di documentare la tempestività rimane sulla cancelleria giudiziaria per gli atti già regolarmente depositati via canali indicati; non è ragionevole imporre alla difesa di reiterare la richiesta dopo un rinvio d'ufficio.
- La violazione della previsione emergenziale che sottrae alla partecipazione difensiva la decisione sull'appello comporta una nullità generale a regime intermedio e può determinare l'annullamento con rinvio limitato agli aspetti interessati dalla violazione.
- Prassi consigliata per la difesa: inviare la richiesta di discussione orale entro i termini per PEC o altro canale previsto, conservare le ricevute/attestazioni di consegna e segnalare immediatamente alla cancelleria eventuali rinvii d'ufficio per far valere tempestivamente il diritto alla trattazione orale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 36042/2022 del 26/09/2022
- Sentenza penale · 26 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 36043/2022 del 26/09/2022
- Sentenza penale · 26 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 36045/2022 del 26/09/2022
- Sentenza penale · 26 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 36046/2022 del 26/09/2022
- Sentenza penale · 26 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 36048/2022 del 26/09/2022
- Sentenza penale · 26 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 36049/2022 del 26/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →