Sentenza n. 814/2026 - Palermo, Sezione 4
per l'ottemperanza alla sentenza emessa dal Tribunale di Agrigento, sezione lavoro del 05/03/2025, n.299/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento, sezione lavoro, che aveva condannato l'amministrazione al pagamento di 500 euro, oltre interessi, a titolo di bonus Carta del Docente per l'anno scolastico 2024/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., deducendo l'inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza definitiva del Tribunale di Agrigento, sezione lavoro, del 5 marzo 2025, n. 299/2025. La sentenza aveva riconosciuto il diritto al pagamento di 500 euro, oltre interessi, quale bonus Carta del Docente ai sensi dell'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. Il giudicato è stato attestato dalla cancelleria il 9 luglio 2025. Il ricorso è stato notificato e depositato in termini e, prima della sua proposizione, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, poiché la sentenza era stata notificata all'amministrazione il 6 marzo 2025. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza dimostrare l'avvenuto pagamento o l'esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile e fondato. Ha ritenuto esperibile il giudizio di ottemperanza anche per l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha verificato la definitività della sentenza posta in esecuzione e il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. Accertato l'inadempimento dell'amministrazione, ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme riconosciute, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale competente per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni per l'esecuzione su istanza della parte. Ha escluso un compenso aggiuntivo per il commissario, richiamando il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e ritenendo applicabile per analogia l'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 112 e ss. c.p.a.
Consentono il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e degli altri titoli esecutivi nei confronti dell'amministrazione.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Rende ammissibile il giudizio di ottemperanza per le sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'adempimento delle condanne pecuniarie a carico delle amministrazioni, il cui decorso costituisce condizione per la proponibilità dell'azione di ottemperanza.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del bonus Carta del Docente riconosciuto dal giudicato posto in esecuzione.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
La disposizione, prevista per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è ritenuta applicabile per analogia anche alle ulteriori condanne al pagamento di somme di denaro, con esclusione di un compenso aggiuntivo per il commissario ad acta.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l'obbligo di conformazione grava su una pubblica amministrazione.
- Per l'azione di ottemperanza relativa a una condanna pecuniaria dell'amministrazione deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo all'amministrazione.
- Accertato l'inadempimento dell'amministrazione rispetto a un giudicato recante una condanna al pagamento di somme di denaro, il giudice amministrativo deve ordinare l'esecuzione entro un termine determinato e può disporre sin d'ora l'intervento sostitutivo di un commissario ad acta per l'ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta nominato per l'esecuzione di una condanna pecuniaria può essere individuato in un dirigente dell'amministrazione debitrice, con facoltà di delega, senza riconoscimento di un compenso ulteriore quando l'incarico rientri nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; tale regola può essere applicata per analogia anche oltre l'ambito originario dell'equa riparazione.
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