Cassazione Penale, Sentenza n. 21876/2023 del 22/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 08/09/2021. La ricorrente contestava: 1) la qualificazione come distrazione (bancarotta fraudolenta patrimoniale) della cessione in locazione di tre rami d'azienda a una società riconducibile agli stessi soci, sostenendo che l'operazione fosse giustificata da ragioni economiche e da rapporti infragruppo e che non vi fosse occultamento né pregiudizio reale ai creditori (deducendo compensazioni e pagamento diretto di debiti della cedente da parte della cessionaria); 2) la mancanza dell'elemento soggettivo del dolo, ritenuto invece dai giudici sulla base di indici e delle dichiarazioni del coimputato; 3) la mancanza di responsabilità per la bancarotta documentale, perché la ricorrente aveva cessato la carica prima del periodo contestato e alcuni documenti erano stati consegnati successivamente; 4) l'erronea applicazione dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, perchè non sarebbe stato dimostrato un danno netto per i creditori pari all'entità della sottrazione, avendo la fallita crediti di pari valore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che: la cessione/locazione dei tre asili a società riconducibile agli stessi amministratori, e il mancato pagamento dei canoni (circostanza pacifica), configurano distrazione di patrimonio con pericolo per il ceto creditorio; la coincidenza soggettiva tra cedente e cessionaria non esclude la fattispecie, ma anzi costituisce un "indice di fraudolenza"; non è stata provata la cosiddetta bancarotta riparata, poiché non sussiste documentazione certa che i pagamenti effettuati abbiano effettivamente neutralizzato il pregiudizio dei creditori (le mere compensazioni infragruppo o giri contabili non reintegrano il patrimonio); la ricorrente, essendo amministratore della cedente e diventando amministratore della cessionaria subito dopo la cessione, e con il mancato pagamento dei canoni, ha dato indice di consapevolezza/dolo; la bancarotta documentale è stata ravvisata in relazione alla mancata tenuta della contabilità dal 2009, periodo cruciale per il fallimento, non escluso dalla cessazione formale della carica; infine l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità è stata correttamente applicata dato l'elevato ammontare dei debiti (oltre due milioni di euro) e la sottrazione degli asili alla massa.
Norme richiamate
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8
richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
norma procedurale richiamata per la richiesta di discussione orale; non incide sulla decisione di merito sostanziale
disp. att. cod. proc. pen., art. 173, comma 1
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
richiamo al limite di estensione dei motivi di ricorso in cassazione (parametro procedurale sull'oggetto impugnato)
legge fallimentare, art. 216
l'art. 216 l. fall. prevede "norme a più fattispecie alternative o fungibili"
la norma contempla condotte alternative (distrazione, occultamento, dissimulazione ecc.) che possono essere modalità diverse di offesa allo stesso bene giuridico (integrità del patrimonio) e non escludono reciprocamente la configurazione del reato quando siano riscontrate condotte omogenee
legge fallimentare, art. 219, comma 1
art. 219, comma 1, legge fall.
stabilisce l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità; la Corte ricorda che l'aggravante sussiste solo se al valore dei beni sottratti corrisponde un danno complessivo di pari entità per i creditori
Giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 21039/2011 e altre)
richiamo a precedenti (Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011, Loy) e ad orientamenti (es. Sez. 5, n. 13382/2020, Verdini)
principi consolidati: a) la perfetta coincidenza soggettiva fra società non esclude la distrazione; b) la bancarotta "riparata" non è configurata da meri giri contabili infragruppo senza apporti esterni che reintegrino effettivamente il patrimonio; c) il dolo in bancarotta può essere desunto da indici esterni e massime di esperienza
Massime di principio
- La mera coincidenza di soci e amministratori fra cedente e cessionaria non esclude che una cessione/locazione costituisca distrazione di patrimonio: la relazione infragruppo può costituire anzi un indice di fraudolenza se l'operazione svuota la cedente e danneggia i creditori.
- Per configurare la "bancarotta riparata" è necessaria documentazione certa e prove che i pagamenti o le compensazioni abbiano effettivamente reintegrato il patrimonio e annullato il pregiudizio per i creditori; semplici compensazioni infragruppo o movimentazioni contabili non sono sufficienti.
- Il dolo nella bancarotta fraudolenta può essere provato per via indiziaria: la carica di amministratore, la partecipazione alla stipula dell'atto che svuota la società, il successivo ruolo nella cessionaria e l'omesso pagamento dei canoni sono elementi obiettivi idonei a fondare la responsabilità.
- L'omessa tenuta o la sottrazione della contabilità, soprattutto se concomitante rispetto alle operazioni distrattive, è elemento decisivo per la configurazione della bancarotta documentale e per dimostrare l'intento di ostacolare la ricostruzione patrimoniale.
- L'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità richiede una valutazione quantitativa: occorre che il danno effettivo e complessivo per i creditori sia proporzionalmente grave rispetto ai beni sottratti; eccezioni generiche sui crediti della fallita senza prova comparativa non sono idonee a escludere l'aggravante.
- In giudizio, le ricostruzioni difensive basate su schemi di compensazione infragruppo devono essere corredate da documentazione contabile dettagliata e da raffronto numerico tra debiti e pagamenti per essere persuasive.
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