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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21876/2023 del 22/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 08/09/2021. La ricorrente contestava: 1) la qualificazione come distrazione (bancarotta fraudolenta patrimoniale) della cessione in locazione di tre rami d'azienda a una società riconducibile agli stessi soci, sostenendo che l'operazione fosse giustificata da ragioni economiche e da rapporti infragruppo e che non vi fosse occultamento né pregiudizio reale ai creditori (deducendo compensazioni e pagamento diretto di debiti della cedente da parte della cessionaria); 2) la mancanza dell'elemento soggettivo del dolo, ritenuto invece dai giudici sulla base di indici e delle dichiarazioni del coimputato; 3) la mancanza di responsabilità per la bancarotta documentale, perché la ricorrente aveva cessato la carica prima del periodo contestato e alcuni documenti erano stati consegnati successivamente; 4) l'erronea applicazione dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, perchè non sarebbe stato dimostrato un danno netto per i creditori pari all'entità della sottrazione, avendo la fallita crediti di pari valore.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che: la cessione/locazione dei tre asili a società riconducibile agli stessi amministratori, e il mancato pagamento dei canoni (circostanza pacifica), configurano distrazione di patrimonio con pericolo per il ceto creditorio; la coincidenza soggettiva tra cedente e cessionaria non esclude la fattispecie, ma anzi costituisce un "indice di fraudolenza"; non è stata provata la cosiddetta bancarotta riparata, poiché non sussiste documentazione certa che i pagamenti effettuati abbiano effettivamente neutralizzato il pregiudizio dei creditori (le mere compensazioni infragruppo o giri contabili non reintegrano il patrimonio); la ricorrente, essendo amministratore della cedente e diventando amministratore della cessionaria subito dopo la cessione, e con il mancato pagamento dei canoni, ha dato indice di consapevolezza/dolo; la bancarotta documentale è stata ravvisata in relazione alla mancata tenuta della contabilità dal 2009, periodo cruciale per il fallimento, non escluso dalla cessazione formale della carica; infine l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità è stata correttamente applicata dato l'elevato ammontare dei debiti (oltre due milioni di euro) e la sottrazione degli asili alla massa.

Norme richiamate

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8

    richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

    norma procedurale richiamata per la richiesta di discussione orale; non incide sulla decisione di merito sostanziale

  • disp. att. cod. proc. pen., art. 173, comma 1

    art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    richiamo al limite di estensione dei motivi di ricorso in cassazione (parametro procedurale sull'oggetto impugnato)

  • legge fallimentare, art. 216

    l'art. 216 l. fall. prevede "norme a più fattispecie alternative o fungibili"

    la norma contempla condotte alternative (distrazione, occultamento, dissimulazione ecc.) che possono essere modalità diverse di offesa allo stesso bene giuridico (integrità del patrimonio) e non escludono reciprocamente la configurazione del reato quando siano riscontrate condotte omogenee

  • legge fallimentare, art. 219, comma 1

    art. 219, comma 1, legge fall.

    stabilisce l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità; la Corte ricorda che l'aggravante sussiste solo se al valore dei beni sottratti corrisponde un danno complessivo di pari entità per i creditori

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 21039/2011 e altre)

    richiamo a precedenti (Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011, Loy) e ad orientamenti (es. Sez. 5, n. 13382/2020, Verdini)

    principi consolidati: a) la perfetta coincidenza soggettiva fra società non esclude la distrazione; b) la bancarotta "riparata" non è configurata da meri giri contabili infragruppo senza apporti esterni che reintegrino effettivamente il patrimonio; c) il dolo in bancarotta può essere desunto da indici esterni e massime di esperienza

Massime di principio

  • La mera coincidenza di soci e amministratori fra cedente e cessionaria non esclude che una cessione/locazione costituisca distrazione di patrimonio: la relazione infragruppo può costituire anzi un indice di fraudolenza se l'operazione svuota la cedente e danneggia i creditori.
  • Per configurare la "bancarotta riparata" è necessaria documentazione certa e prove che i pagamenti o le compensazioni abbiano effettivamente reintegrato il patrimonio e annullato il pregiudizio per i creditori; semplici compensazioni infragruppo o movimentazioni contabili non sono sufficienti.
  • Il dolo nella bancarotta fraudolenta può essere provato per via indiziaria: la carica di amministratore, la partecipazione alla stipula dell'atto che svuota la società, il successivo ruolo nella cessionaria e l'omesso pagamento dei canoni sono elementi obiettivi idonei a fondare la responsabilità.
  • L'omessa tenuta o la sottrazione della contabilità, soprattutto se concomitante rispetto alle operazioni distrattive, è elemento decisivo per la configurazione della bancarotta documentale e per dimostrare l'intento di ostacolare la ricostruzione patrimoniale.
  • L'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità richiede una valutazione quantitativa: occorre che il danno effettivo e complessivo per i creditori sia proporzionalmente grave rispetto ai beni sottratti; eccezioni generiche sui crediti della fallita senza prova comparativa non sono idonee a escludere l'aggravante.
  • In giudizio, le ricostruzioni difensive basate su schemi di compensazione infragruppo devono essere corredate da documentazione contabile dettagliata e da raffronto numerico tra debiti e pagamenti per essere persuasive.

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