Sentenza n. 6042/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso principale: della deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura (C.S.M.) 14.05.2025, emessa nel fasc. n. 8/CO/2024, recante “Conferimento dell'Ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna”, con cui è stata deliberata la nomina in favore del dott. -OMISSIS- approvando la proposta A della V Commissione; di ogni altro atto connesso presupposto o consequenziale tra cui, per quanto occorra del “concerto” espresso dal Ministero della giustizia in data 7.5.2025; del D.P.R. 22.05.2025, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia n. 12 del 30.06.2025, con cui è stata decretata la nomina del dott. -OMISSIS- a Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, previo conferimento delle funzioni direttive requirenti elevate di primo grado; e per quanto riguarda il ricorso incidentale: della deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura (C.S.M.) del 14.05.2025, emessa nel fasc. n. 8/CO/2024, recante «Conferimento dell’Ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna», nei limiti di interesse del ricorrente incidentale come esposti in atti; nonché, sempre nei limiti di interesse dell’odierno ricorrente incidentale esposti nel presente ricorso, per quanto occorrer possa e ove necessario, di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, tra cui il d.P.R. 22 maggio 2025 (pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia n. 12 del 30 giugno 2025), in parte qua rilevante.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibera del CSM del 14 maggio 2025 di nomina del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, il concerto ministeriale e il successivo d.P.R. di nomina
Esito
Favorevole al resistente (CSM e controinteressato)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha contestato il cattivo uso dei criteri di prevalenza nella comparazione tra candidati e la valorizzazione delle funzioni semidirettive svolte dal candidato nominato, rispetto alle funzioni direttive da lei esercitate presso la Procura di Ancona. Ha dedotto la violazione del previgente Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria, sostenendo che le funzioni direttive dovessero avere una preminenza automatica rispetto a quelle semidirettive e che la scelta di un candidato titolare di funzioni ritenute sub-valenti richiedesse una motivazione rafforzata. Ha inoltre contestato la rilevanza attribuita alle dimensioni e alla complessità della Procura di Palermo, il richiamo all'art. 32 del Testo Unico, la valorizzazione ai fini del merito delle attività svolte dal candidato dopo l'ultima valutazione di professionalità, nonché alcune irregolarità procedimentali relative alle audizioni, all'autorelazione e alla proposta di progetto organizzativo per la Procura di Bologna. Il controinteressato ha proposto ricorso incidentale in via tuzioristica, nei limiti del proprio interesse.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso principale e dichiarato improcedibile il ricorso incidentale per sopravvenuta carenza di interesse. Il Collegio ha riconosciuto l'ampio margine di apprezzamento riservato al CSM nelle nomine direttive, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, travisamento od omissione dei fatti e difetto di motivazione, senza possibilità per il giudice di sostituire la propria valutazione di merito a quella dell'organo di autogoverno. Ha ritenuto adeguata e rafforzata la motivazione della delibera, che aveva esaminato i quattro indicatori specifici di cui all'art. 18 del previgente Testo Unico e aveva spiegato la prevalenza del nominato in ragione della complessità e delle dimensioni della Procura di Palermo, delle responsabilità organizzative esercitate, del coordinamento della DDA e della rilevanza dei procedimenti relativi ai reati di cui all'art. 51, comma 3-bis, c.p.p. Il giudice ha escluso che lo svolgimento di funzioni direttive determini una preminenza automatica rispetto alle funzioni semidirettive: le due esperienze sono pienamente comparabili, pur nella loro differenza oggettiva, e la preferenza per il candidato con funzioni semidirettive è legittima se adeguatamente motivata attraverso una valutazione globale di attitudini e merito. Ha ritenuto legittima anche la valorizzazione delle attività successive all'ultima valutazione quadriennale di professionalità, necessaria per ricostruire in modo completo e attuale il profilo del candidato. Non ha ravvisato difetto di istruttoria, poiché il CSM aveva ricostruito anche il curriculum della ricorrente e poteva riservare maggiore spazio al profilo del candidato prescelto. Le censure sulle audizioni sono state respinte perché l'audizione ha funzione integrativa e non può costituire l'elemento determinante della valutazione, fondata principalmente sul fascicolo personale e sulla carriera. Sono state infine respinte le doglianze sull'autorelazione e sul progetto organizzativo, non essendo prevista una sanzione di inammissibilità per il mancato rispetto dei requisiti dimensionali o per il mancato utilizzo di uno specifico modello non imposto dal bando. Le spese sono state compensate tra tutte le parti.
Norme richiamate
art. 18 previgente Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria
svolgimento, in atto o pregresso, di funzioni direttive e semidirettive
Gli indicatori specifici di attitudine direttiva includono le funzioni direttive o semidirettive, le capacità relazionali interne ed esterne e la formazione organizzativa e dirigenziale.
art. 25 previgente Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria
in riferimento al merito il giudizio va svolto sulla base del positivo superamento della più recente valutazione di professionalità quadriennale
La norma non impedisce di valorizzare attività svolte dopo l'ultima valutazione di professionalità, poiché il merito deve essere ricostruito considerando anche gli elementi più recenti e qualificanti.
art. 26 previgente Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria
Gli indicatori specifici hanno rafforzata valenza selettiva nella comparazione, ma non determinano automaticamente la prevalenza di un candidato.
art. 29 previgente Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria
per il conferimento della dirigenza di uffici giudicanti e requirenti di grandi dimensioni, hanno speciale rilievo gli indicatori di cui all’articolo 18 e, nell’ambito di questi, in particolare le esperienze di cui alla lettera a) del medesimo articolo
Per gli uffici giudiziari di grandi dimensioni assumono speciale rilievo gli indicatori specifici, soprattutto le esperienze direttive e semidirettive, senza che ciò comporti una gerarchia automatica tra funzioni direttive e semidirettive.
art. 32 previgente Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria
Consente di attribuire speciale rilievo alla complessità e all'estensione delle esperienze organizzative e alla trattazione di procedimenti relativi ai reati indicati dall'art. 51, comma 3-bis, c.p.p.
art. 51, comma 3-bis, c.p.p.
La trattazione di procedimenti relativi ai reati indicati dalla disposizione può essere valorizzata nella comparazione delle attitudini direttive e del merito dei candidati.
art. 37 d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla l. 15 luglio 2011, n. 111
Le relazioni previste dalla norma possono costituire, insieme ad altri documenti organizzativi e alle relazioni ispettive, una base documentale per valutare i risultati conseguiti nella gestione dell'ufficio o del settore.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Il giudice ha disposto l'oscuramento delle generalità delle persone fisiche a tutela dei diritti e della dignità degli interessati.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quali presupposti, insieme alla normativa nazionale, per la protezione dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nelle procedure di conferimento degli incarichi direttivi dei magistrati, la valutazione comparativa del CSM costituisce esercizio di ampia discrezionalità e il sindacato giurisdizionale è limitato alla verifica di manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, travisamento od omissione dei fatti e difetto di motivazione, senza potersi estendere alla sostituzione del giudizio di merito dell'amministrazione.
- Lo svolgimento di precedenti funzioni direttive non costituisce un criterio preferenziale automatico rispetto allo svolgimento di funzioni semidirettive. Le esperienze direttive e semidirettive sono comparabili ai fini dell'indicatore attitudinale specifico, pur nella loro oggettiva differenza.
- Il CSM può preferire un candidato che abbia svolto funzioni semidirettive rispetto a uno che abbia svolto funzioni direttive, purché motivi puntualmente la scelta attraverso l'esame concreto delle responsabilità esercitate, della complessità dell'ufficio, dei risultati conseguiti, dell'attitudine generale e del merito.
- Gli indicatori specifici hanno speciale e rafforzata rilevanza, ma non costituiscono requisiti di legittimazione né determinano automaticamente la prevalenza del candidato che li possiede. Una motivazione particolarmente intensa è necessaria soprattutto quando il CSM preferisca un candidato privo di indicatori specifici rispetto a uno che li possieda.
- La valutazione del merito può comprendere attività svolte dopo l'ultima valutazione quadriennale di professionalità, poiché il CSM deve ricostruire in modo completo e attuale il profilo professionale del candidato.
- Nelle procedure di nomina del CSM, l'audizione ha funzione integrativa e non può costituire l'elemento determinante della valutazione, che deve fondarsi principalmente sul fascicolo personale e sulla documentazione della carriera.
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