Cassazione Penale, Sentenza n. 28260/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale di sorveglianza aveva dichiarato inammissibile l’opposizione proposta contro un decreto di espulsione emesso dal magistrato di sorveglianza ai sensi dell’art. 16 d.lgs. 286/1998, ritenendo tardivo il gravame perché depositato oltre il termine di dieci giorni decorrente dalla comunicazione del decreto al difensore di ufficio nominato per quella procedura. Il ricorrente ha censurato la decisione deducendo la violazione dell’art. 16 d.lgs. 286/1998: ha sostenuto che il decreto non gli sarebbe stato notificato al difensore di fiducia, del quale assumeva la preesistente rappresentanza in altre posizioni processuali; ha inoltre contestato la logicità del provvedimento, rilevando che, essendo il decreto emesso inaudita altera parte, il condannato non avrebbe potuto avere già un difensore fiduciario specificamente nominato, mentre la normativa prevede la notifica al difensore di ufficio solo in via sussidiaria.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso e ha confermato la correttezza del provvedimento impugnato. Ha osservato che, nel procedimento di sorveglianza relativo all’espulsione ex art. 16 d.lgs. 286/1998, il condannato non aveva nominato un difensore di fiducia per quella specifica procedura; pertanto, in applicazione dell’art. 16, comma 6, TUI e del coordinamento con l’art. 666, comma 3, c.p.p., la comunicazione del decreto al difensore di ufficio era rituale e idonea a far decorrere il termine di dieci giorni per l’opposizione. La nomina fiduciaria eventualmente effettuata in altri procedimenti di sorveglianza non si estende automaticamente a un procedimento diverso e autonomo. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 16 d.lgs. 286/1998
Nel procedimento di espulsione il magistrato decide con decreto motivato senza formalità; il decreto va comunicato al pubblico ministero, allo straniero e al suo difensore, e in mancanza di difensore di fiducia il magistrato ne nomina uno di ufficio. La comunicazione al difensore di ufficio fa decorrere il termine per l’opposizione.
art. 678 c.p.p.
Le regole del procedimento di sorveglianza davanti al tribunale di sorveglianza si applicano anche ai procedimenti richiamati dalla norma, incluso quello oggetto della decisione.
art. 666 c.p.p.
Il presidente del tribunale fissa l’udienza nominando un difensore di ufficio all’interessato privo di difensore di fiducia; la Corte ne ricava che la nomina fiduciaria deve riferirsi al singolo procedimento e non si estende automaticamente ad altri procedimenti autonomi.
Massime di principio
- Nel procedimento di sorveglianza relativo all’espulsione dello straniero, la comunicazione del decreto al difensore di ufficio è rituale quando l’interessato non abbia nominato un difensore di fiducia per quella specifica procedura.
- La nomina del difensore di fiducia compiuta in altri procedimenti, anche se riguardanti lo stesso detenuto, non spiega automaticamente effetti nel procedimento di sorveglianza diverso e autonomo in cui sia adottato il decreto di espulsione.
- Il termine di dieci giorni per proporre opposizione avverso il decreto di espulsione decorre dalla comunicazione del provvedimento al difensore legittimamente individuato per quel procedimento; se tale comunicazione avviene al difensore di ufficio in assenza di nomina fiduciaria specifica, l’opposizione successiva è tardiva.
- La deduzione difensiva sull’omessa notifica al difensore fiduciario è infondata se non risulta una nomina specifica per la procedura in esame, non essendo sufficiente allegare una generica rappresentanza in altre posizioni processuali.
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