Cassazione Penale, Sentenza n. 3056/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Carbone ha chiesto la rescissione del giudicato della sentenza n. 2000/2023 (Tribunale di Teramo) sostenendo che la condanna era intervenuta in sua assenza senza che egli avesse effettiva conoscenza del processo. Lamenta violazione degli artt. 420-bis e 629-bis c.p.p., rilevando che il difensore di fiducia era stato nominato nella fase delle indagini e non aveva avuto contatti con l'imputato, era stato sospeso dall'albo e non aveva partecipato al dibattimento né presentato impugnazione, per cui la sola nomina non può esser ritenuta prova di conoscenza della vocatio in iudicium.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato alla luce della riforma Cartabia (modifica dell'art. 629-bis). Ha annullato l'ordinanza della Corte d'appello e ha rimesso la causa alla Corte di appello di L'Aquila perché valuti, con riferimento ai principi indicati, se sia provata l'effettiva cognizione del giudizio da parte dell'imputato ex art. 420-bis c.p.p. e se sussistano le condizioni per la rescissione ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p.
Norme richiamate
art. 420-bis cod. proc. pen.
Il giudice valuta l'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato tenendo conto di modalita' di notificazione, atti compiuti dall'imputato prima dell'udienza, nomina del difensore di fiducia e altre circostanze; la nomina del difensore e l'elezione di domicilio sono meri indici e richiedono valutazione concreta.
art. 629-bis cod. proc. pen.
Dopo la riforma Cartabia non e' piu' necessario dimostrare l'incolpevole ignoranza: il requisito per la rescissione e' la mancata prova dell'effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza definitiva.
art. 37, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma Cartabia)
Ha modificato l'art. 629-bis c.p.p., incidendo sui presupposti della rescissione del giudicato in caso di processo in absentia, orientando verso una valutazione concreta della prova della conoscenza del procedimento.
art. 175, comma 2, cod. proc. pen. (richiamato in giurisprudenza)
In giurisprudenza viene ricordato che la conoscenza dell'accusa rilevante e' quella derivante dalla vocatio in iudicium; atti anteriori come la semplice identificazione non costituiscono di per sé vocatio.
Massime di principio
- La sola nomina di un difensore di fiducia, soprattutto se effettuata nella fase delle indagini, non prova automaticamente che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza del processo o della vocatio in iudicium.
- Dopo la riforma Cartabia (modifica art. 629-bis) l'esito dipende dalla mancata prova dell'effettiva conoscenza del procedimento prima della sentenza: il giudice deve valutare concretamente notificazioni, tempi, comportamenti del difensore e dell'imputato.
- La sospensione, l'arresto o la reiterata inattività del difensore nominato (mancata partecipazione alle udienze, assenza di sostituzioni, assenza di comunicazioni all'imputato) sono elementi che riducono il valore probatorio della nomina fiduciaria.
- La negligenza informativa dell'imputato non e' di per sé prova della volontà di sottrarsi al processo; occorre verificare se la mancanza di impugnazione sia stata effettivamente ingiustificabile prima della sentenza.
- In caso di incertezza sulla effettiva conoscenza del processo è necessario un approfondimento istruttorio o, se del caso, l'annullamento dell'atto e il rinvio per nuovo esame al fine di garantire il diritto di difesa.
- Il giudice deve adottare un approccio complessivo, valutando tutte le circostanze (modalità di notifica, tempi, rapporti tra imputato e difensore, comportamenti processuali) e non basarsi su presunzioni rigide.
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