Cassazione Civile, Ordinanza n. 06292/2023 del 02/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agente)
La controversia
Un soggetto aveva convenuto una società operante nel settore oleario chiedendo, in via principale, l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di agenzia dal 1997 con diritto a una provvigione predeterminata per ogni chilogrammo di olio acquistato. In subordine, se il rapporto fosse stato ritenuto cessato nel febbraio 2014, domandava il pagamento di indennità di fine rapporto e di clientela. Chiedeva inoltre il versamento di contributi previdenziali omessi e non prescritti per il periodo 2009-2014, la costituzione di una rendita vitalizia per contributi omessi dal 1997 al 2009, nonché compensi e rimborsi per due campagne olearie. Le domande erano state respinte in primo e secondo grado. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 1742 ss., 1748, 1752 e 2697 c.c., sostenendo che la corte territoriale avesse escluso indebitamente la sussistenza del rapporto di agenzia e avesse confuso l'agenzia con la stipulazione di contratti in nome e per conto del preponente; 2) violazione degli artt. 1742 e ss. c.c., 1748 c.c., 1756 c.c. e dell'art. 8 dell'accordo economico collettivo, per avere il giudice d'appello attribuito al rimborso spese un significato incompatibile con la qualificazione del rapporto come agenzia; 3) violazione degli artt. 345, 414 e 434 c.p.c., contestando sia l'interpretazione delle domande relative alle campagne olearie, sia la ritenuta novità della qualificazione del rapporto come mediazione in appello; 4) violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c. per l'apprezzamento dei criteri di calcolo dei compensi, motivo che però restava assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi, ha accolto il terzo motivo limitatamente alla questione della proponibilità in appello della diversa qualificazione del rapporto in termini di mediazione, e ha dichiarato assorbito il quarto motivo. La sentenza d'appello è stata quindi cassata in relazione al profilo accolto del terzo motivo, con rinvio alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo nella parte in cui mirava a una rivalutazione del fatto e, nel merito, ha ribadito che l'agenzia richiede prova scritta dell'accordo e un'attività promozionale causalmente collegata alla conclusione dell'affare, non bastando la mera messa in contatto con terzi. Ha poi escluso che il richiamo al rimborso spese potesse giovare alla tesi del ricorrente, anche perché tale passaggio era obiter. Ha invece affermato che non costituisce domanda nuova, in appello, la diversa qualificazione giuridica del medesimo rapporto fondata sugli stessi fatti, specie quando la domanda originaria era formulata in termini ampi e aperti.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
viene richiamato come parametro per i motivi di ricorso per violazione di legge e nullità processuale
art. 1742 c.c.
il contratto di agenzia richiede un accordo che deve essere provato per iscritto; l'attività dell'agente deve avere contenuto promozionale causalmente collegato alla conclusione dell'affare
artt. 1742 ss. c.c.
richiamo al contenuto tipico del rapporto di agenzia
art. 1748 c.c.
norma invocata dal ricorrente in tema di provvigioni
art. 1752 c.c.
norma invocata dal ricorrente a sostegno della qualificazione del rapporto
art. 2697 c.c.
richiamato in relazione all'onere probatorio; la Corte esclude che vi sia stata inversione dell'onere, avendo il giudice applicato la non contestazione
art. 1756 c.c.
richiamato dal ricorrente nella censura sul rimborso spese
art. 115, comma 1, c.p.c.
la Corte lo applica come codificazione del principio di non contestazione, riferendolo ai fatti impeditivi allegati dalla convenuta
art. 366, n. 6, c.p.c.
richiamato per dichiarare inammissibile, per difetto di specificità/autosufficienza, il richiamo all'accordo economico collettivo
art. 345 c.p.c.
non preclude in appello una diversa qualificazione giuridica del medesimo rapporto, se fondata sugli stessi fatti; costituisce domanda nuova solo la modifica del fatto costitutivo
art. 414 c.p.c.
richiamato per il contenuto del ricorso introduttivo del giudizio di lavoro
art. 434 c.p.c.
richiamato in tema di contenuto dell'atto di appello
art. 8 dell'accordo economico collettivo per il settore industria
il suo richiamo è ritenuto non autosufficiente perché il documento non era adeguatamente localizzato nel ricorso
Massime di principio
- La qualificazione di un rapporto come agenzia non può fondarsi sulla sola attività di propaganda o di mera messa in contatto con terzi, ma richiede un'attività promozionale idonea a favorire la conclusione di affari per conto del preponente e un nesso causale tra tale attività e gli affari per i quali si chiede la provvigione.
- Il contratto di agenzia deve essere provato per iscritto; la prova della sola esecuzione di attività compatibili con l'agenzia non basta, se non risulta l'accordo contrattuale e l'autorizzazione a compiere gli atti spendendo il nome del preponente.
- Il giudice di merito, quando valorizza alcune prove e ne ritiene assorbite o incompatibili altre, non è tenuto a confutare puntualmente ogni singola deduzione difensiva, essendo censurabile in cassazione solo una motivazione effettivamente inadeguata o la mera richiesta di una nuova valutazione del fatto.
- Non costituisce domanda nuova in appello la prospettazione di una diversa qualificazione giuridica del medesimo rapporto, purché la questione resti ancorata agli stessi fatti storici già allegati in primo grado.
- Il richiamo, in cassazione, a disposizioni collettive o a documenti non specificamente indicati nei loro dati di reperimento non soddisfa il requisito di autosufficienza del ricorso.
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