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Sentenza

Sentenza n. 1501/2026 - Salerno, Sezione 2

Giustizia amministrativa202601266

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento comunale di sospensione del procedimento di collaudo e dell'autorizzazione comunale all'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti, nonché successiva nota comunale di chiarimento

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (gestore impianto carburanti)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune, a fronte della scadenza del collaudo dell'impianto, ha sospeso sia il procedimento di rinnovo del collaudo sia l'autorizzazione comunale all'esercizio, richiamando l'art. 128, comma 3, della legge regionale Campania n. 7/2020 e contestando l'incompletezza della documentazione relativa, tra l'altro, all'agibilità, allo smaltimento dei reflui e delle acque di prima pioggia, all'impatto acustico, ai diritti di accesso carrabile e pubblicità e alla verifica dei serbatoi interrati. La ricorrente ha dedotto incompetenza e difetto di potere del Comune, violazione degli artt. 128 e 140 della legge regionale n. 7/2020, dell'art. 25 del d.lgs. n. 504/1995 e della legge n. 241/1990, difetto di istruttoria e motivazione, carenza dei presupposti di pericolo per l'incolumità pubblica, illogicità manifesta, sviamento e contraddittorietà. Con motivi aggiunti ha impugnato una successiva nota comunale, deducendo che essa avrebbe modificato in autotutela il contenuto originario del provvedimento, senza adeguata istruttoria e motivazione e in violazione dell'art. 21-nonies della legge n. 241/1990.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibili i motivi aggiunti, poiché la nota impugnata aveva natura meramente ricognitiva e chiarificatrice della precedente decisione cautelare e non costituiva un nuovo provvedimento lesivo. Il ricorso principale è stato invece accolto. Il Collegio ha ritenuto infondata la censura di incompetenza del Comune, poiché l'amministrazione aveva inciso sull'autorizzazione comunale all'esercizio, distinta dalla licenza fiscale di competenza dell'Agenzia delle Dogane. Ha però annullato il provvedimento perché la sospensione era stata motivata con carenze istruttorie e con la necessità di perfezionare la documentazione, mentre l'art. 128 della legge regionale n. 7/2020 consente la sospensione per motivi di pubblico interesse o per urgenti ragioni di sicurezza, non quale misura meramente istruttoria. La sospensione del procedimento di collaudo era inoltre illegittima: il Comune avrebbe dovuto nominare la commissione di collaudo, comprensiva del rappresentante comunale, lasciando alla commissione la valutazione dell'idoneità dell'impianto e della documentazione prodotta. L'amministrazione non poteva quindi fondare la sospensione dell'autorizzazione sull'arresto di un procedimento di collaudo che essa stessa aveva illegittimamente sospeso. La misura è stata ritenuta sproporzionata, in particolare sotto il profilo della necessarietà, perché il Comune avrebbe potuto verificare le carenze documentali nell'ambito del procedimento di collaudo. È stato altresì richiamato il principio di buona fede nei rapporti tra amministrazione e privato e il divieto di porre a carico del privato conseguenze derivanti da ritardi o inadempienze imputabili all'amministrazione. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 128, comma 3, L.R. Campania n. 7/2020

    Il comune, per motivi di pubblico interesse, previo congruo preavviso ai soggetti interessati, o per urgenti ragioni di sicurezza senza congruo preavviso, dispone la sospensione dell’esercizio dell’impianto. In caso di inottemperanza il comune ordina la revoca dell’autorizzazione dell’impianto.

    La disposizione abilita il Comune a sospendere l'esercizio per motivi di pubblico interesse o urgenti ragioni di sicurezza, ma non legittima una sospensione fondata esclusivamente sulla necessità di completare o verificare la documentazione nell'ambito del procedimento di collaudo.

  • art. 140, commi 2, 4 e 10, L.R. Campania n. 7/2020

    a) un dirigente, o suo delegato, della struttura amministrativa regionale competente in materia di impianti di distribuzione di carburanti; b) un rappresentante del Comando provinciale dei vigili del fuoco, competente per territorio; c) un rappresentante dell’Agenzia delle dogane, competente per territorio; d) un rappresentante del comune competente per territorio; e) un dipendente della struttura amministrativa regionale competente in materia di impianti di distribuzione di carburanti, che svolge le funzioni di segretario

    Il Comune deve procedere alla nomina della commissione di collaudo, indicando il proprio rappresentante; spetta alla commissione valutare l'idoneità dell'impianto anche sulla base della documentazione prodotta.

  • art. 10-bis, comma 1, L. n. 241/1990

    non possono essere addotti tra i motivi che ostano all’accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all’amministrazione

    L'amministrazione non può fondare il diniego o la sospensione del procedimento su ritardi o inadempienze propri, quale l'omessa nomina della commissione di collaudo.

  • art. 1, L. n. 241/1990

    Il principio di buona fede nei rapporti tra amministrazione e privato concorre a impedire che il privato subisca conseguenze pregiudizievoli per carenze imputabili all'amministrazione.

  • art. 97 Cost.

    Il principio di buon andamento costituisce, secondo la sentenza, fondamento costituzionale del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa.

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata nella camera di consiglio cautelare, previo avviso alle parti.

Massime di principio

  • Il potere comunale di sospendere l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti per motivi di pubblico interesse o urgenti ragioni di sicurezza non può essere utilizzato per disporre una sospensione meramente istruttoria, finalizzata al perfezionamento o alla verifica della documentazione nell'ambito del procedimento di collaudo.
  • Quando la disciplina del collaudo rimette a una commissione tecnica pluricomposta la valutazione dell'idoneità dell'impianto e della documentazione prodotta, l'amministrazione competente non può arrestare il procedimento omettendo di nominare la commissione e poi utilizzare tale arresto quale presupposto per sospendere l'autorizzazione all'esercizio.
  • Una misura amministrativa che incide gravemente sulla prosecuzione di un'attività economica è illegittima per violazione della proporzionalità quando non risulta necessaria e l'amministrazione avrebbe potuto perseguire il medesimo obiettivo mediante la prosecuzione del procedimento tecnico di collaudo e le verifiche proprie della commissione competente.
  • In applicazione dei principi di buona fede e dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, l'amministrazione non può addurre a carico del privato inadempienze o ritardi derivanti dalla propria omessa attività procedimentale.
  • Una nota successiva che si limiti a ricognire gli effetti di una decisione cautelare e a chiarire la portata dell'atto originariamente impugnato, senza introdurre una nuova determinazione lesiva, non è autonomamente impugnabile con motivi aggiunti.

Come è indicizzato

MaterieDistribuzione carburantiAutotutelaInvalidità del provvedimentoDecisione e riti speciali
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiIncompetenzaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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