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Sentenza

Sentenza n. 1218/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202300356

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, con contestuale rilascio di un permesso di soggiorno ordinario

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento questorile del 16 febbraio 2023, notificato il 4 marzo 2023, con il quale era stato revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato nel 2020, in applicazione dell’art. 9, comma 7, del d.lgs. 286/1998. La revoca era stata motivata dalla condanna alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione per trasferimento fraudolento di valori in concorso, appropriazione indebita, ricettazione e dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri elementi per operazioni inesistenti in concorso. Con il primo motivo è stata dedotta la falsa applicazione dell’art. 9 del d.lgs. 286/1998, sostenendo che la Questura avesse desunto la pericolosità sociale dalla sola condanna penale senza svolgere una valutazione complessiva dell’inserimento sociale e lavorativo, della durata della permanenza in Italia e dei legami familiari, e avesse inoltre considerato erroneamente reati non oggetto della sentenza. Con il secondo motivo è stato dedotto il difetto di motivazione ai sensi dell’art. 3 della l. 241/1990.

La decisione

Il TAR non ha esaminato nel merito i motivi relativi alla legittimità della revoca. Nel corso del giudizio è emerso che, dopo la revoca, il ricorrente aveva presentato una nuova istanza per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Tale procedimento si è concluso con un provvedimento di archiviazione del 24 giugno 2026, motivato dal richiamo a una condanna penale rientrante nella previsione dell’art. 9, comma 4, del d.lgs. 286/1998. Secondo il TAR, il nuovo procedimento e il sopravvenuto provvedimento, adottato senza richiamare le ragioni poste a fondamento della precedente revoca, hanno fatto venir meno l’interesse del ricorrente a ottenere una decisione sull’impugnazione della revoca. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 7, d.lgs. 286/1998

    La revoca è stata adottata in applicazione dell’art. 9 co. 7 d.lgs. 286/1998.

    La disposizione è stata indicata dall’amministrazione quale base normativa della revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; il TAR non ne ha esaminato l’interpretazione o l’applicazione nel merito.

  • art. 9, comma 4, d.lgs. 286/1998

    condanna penale rientrante nella previsione dell’art. 9 c. 4 TU 286/1998

    La disposizione è stata richiamata nel successivo provvedimento di archiviazione dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno UE; il TAR non ne ha esaminato nel merito la portata.

  • art. 3 l. 241/1990

    difetto motivazione ex art. 3 della l. 241/1990

    La norma è stata invocata dal ricorrente per contestare il difetto di motivazione della revoca, ma il motivo non è stato esaminato per l’improcedibilità del ricorso.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

    Il sopravvenire di un nuovo provvedimento, adottato nell’ambito di un distinto procedimento e idoneo a far venir meno l’interesse alla decisione sull’atto originariamente impugnato, comporta l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • Il sopravvenire di un nuovo provvedimento, adottato nell’ambito di un distinto procedimento e senza richiamare le ragioni dell’atto originariamente impugnato, può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso contro il primo atto, quando il nuovo provvedimento rende non più utile l’eventuale annullamento di quest’ultimo.
  • La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione integra una causa di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza necessità di esaminare nel merito i vizi dedotti contro il provvedimento impugnato.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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