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Sentenza

Sentenza n. 789/2026 - Palermo, Sezione 4

per l'ottemperanza alla sentenza n. 245/2023 emessa dal Tribunale di Trapani, che ha condannato il Ministero dell’istruzione e del merito all’accredito della cd. “carta del docente” di cui all’art. 1, co. 121, della L. n. 107/2015 per gli anni scolastici 2019/120, 2020/21 e 2021/22;

Giustizia amministrativa202501575

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Trapani che aveva condannato il Ministero all'accredito di 1.500 euro sulla carta del docente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Trapani n. 245/2023, passata in giudicato il 10 marzo 2025, che aveva condannato il Ministero all'accredito della carta del docente per complessivi 1.500 euro. Ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione e ha chiesto che l'esecuzione comprendesse anche gli interessi sulla somma dovuta, ritenendo tali accessori inclusi nella pronuncia civile. Il TAR ha verificato la proponibilità dell'azione, rilevando il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, poiché la sentenza era stata notificata al Ministero il 2 dicembre 2023, nonché la tempestiva notificazione e il deposito del ricorso il 6 settembre 2025.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza nei confronti di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e lo ha accolto quanto all'obbligo principale di esecuzione, constatando l'inadempimento del Ministero. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato mediante il riconoscimento della carta del docente spettante alla ricorrente entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Ha invece respinto la richiesta di interessi, perché la sentenza civile da eseguire non conteneva alcuna statuizione su tale voce accessoria: il giudizio di ottemperanza non può ampliare il contenuto del titolo esecutivo. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e con un ulteriore termine di 60 giorni per l'esecuzione su istanza della parte. Le spese sono state compensate in ragione del parziale accoglimento.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza, utilizzabile per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in giudicato.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni, rispettato nel caso concreto prima della proposizione dell'azione esecutiva contro l'amministrazione.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce il fondamento normativo della carta del docente, il cui riconoscimento era oggetto della condanna da eseguire.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001, introdotto dall'art. 1, comma 777, l. 208/2015

    La disposizione, dettata per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti ex l. 89/2001, è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle ulteriori condanne al pagamento di somme di denaro, escludendo un compenso aggiuntivo per il commissario in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, purché siano rispettati gli adempimenti e i termini preliminari previsti dalla legge, incluso il termine dilatorio di 120 giorni quando applicabile.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo deve attenersi al contenuto oggettivo del titolo esecutivo e non può riconoscere accessori, interessi o ulteriori utilità non attribuiti dalla sentenza da eseguire.
  • In caso di persistente inadempimento dell'amministrazione all'ordine di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinando il suo intervento alla richiesta della parte dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
  • La disciplina sull'assenza di un compenso aggiuntivo per il commissario ad acta, fondata sull'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, può essere applicata per analogia anche ai giudizi di ottemperanza relativi a condanne diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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