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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28423/2024 del 15/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Lecce per il giudizio di merito di secondo grado.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava l'erronea declaratoria di non doversi procedere pronunciata dal Tribunale di Lecce, che aveva ritenuto la condotta dell'imputato riconducibile all'art. 213 C.d.S. (illecito amministrativo) e dunque non penalmente rilevante. Il Pubblico Ministero aveva invece sostenuto che la fattispecie contestata fosse quella prevista dall'art. 334 c.p. (sottrazione/distruzione/dispersione di cosa sottoposta a sequestro) in quanto l'imputato, proprietario e custode, non aveva consegnato il ciclomotore sottoposto a sequestro. La Corte di Cassazione ha ritenuto che il Tribunale avesse sbagliato profilo di applicazione della norma: l'art. 213 C.d.S. punisce la circolazione abusiva di un veicolo sottoposto a sequestro e non è sovrapponibile alle ipotesi penalistiche proprie previste dall'art. 334 c.p., salvo la sola ipotesi di sottrazione nella parte relativa alla circolazione; nel caso specifico si contestava la mancata consegna da parte del proprietario-custode, riconducibile alla fattispecie penale e non all'illecito amministrativo.

Norme richiamate

  • art. 213 C.d.S.

    Disciplina un illecito amministrativo relativo alla circolazione abusiva di veicoli sottoposti a sequestro amministrativo; può essere commesso da "chiunque" e va considerato speciale rispetto al codice penale solo nella specifica ipotesi della circolazione del veicolo sequestrato.

  • art. 334 cod. pen.

    Prevede il delitto di sottrazione, soppressione, distruzione, dispersione o deterioramento di cose sottoposte a sequestro; sono reati 'propri' commessi dal custode (comma 1) o dal proprietario che è custode (comma 2) e richiedono il dolo specifico.

  • art. 335 cod. pen.

    Regola la fattispecie colposa relativa a cose sottoposte a sequestro; distinta dalle ipotesi dolose dell'art. 334.

  • art. 9 L. 24 novembre 1981, n. 689

    Principio di specialità richiamato per valutare la sovrapposizione tra il fatto previsto come illecito amministrativo e la fattispecie penale; utilizzato per stabilire che l'art. 213 C.d.S. è speciale solo in relazione alla circolazione del veicolo sequestrato.

  • Sezioni Unite n. 1963 del 28/10/2010 (dep. 21/01/2011)

    Giurisprudenza di riferimento che ha già affermato che l'art. 213 C.d.S. è speciale solo con riguardo alla condotta di chi circoli abusivamente con il veicolo sottoposto a sequestro, e quindi non assorbe automaticamente le fattispecie penali dell'art. 334 c.p.

Massime di principio

  • Distinguere nettamente la condotta: se il fatto è la circolazione del veicolo sequestrato si applica l'art. 213 C.d.S. (illecito amministrativo); se invece il fatto è la sottrazione, distruzione, dispersione o mancata consegna da parte del custode/proprietario è rilevante l'art. 334 c.p. (delitto proprio).
  • Verificare lo status soggettivo: l'art. 334 c.p. è rivolto a soggetti 'propri' (custode o proprietario-custode); l'accertamento della qualità di custode/proprietario è cruciale per la qualificazione penale.
  • Accertare la specifica condotta materialmente realizzata: non tutte le fattispecie dell'art. 334 trovano corrispondenza nell'art. 213 C.d.S.; solo la sottrazione può talvolta sovrapporsi alla fattispecie amministrativa nella parte relativa alla circolazione.
  • Il dolo specifico (intento di favorire il proprietario o di sottrarre la cosa al sequestro) deve essere provato quando si contestano reati dell'art. 334; in assenza di elementi probatori chiari la qualificazione potrebbe favorevolmente ricadere sull'illecito amministrativo, ma la corte non deve riformulare la fattispecie ignorando la qualità di custode/proprietario.
  • In fase processuale il pubblico ministero può chiedere conversione del ricorso in appello (art. 569, comma 3 c.p.p.) ma, sul merito, la Cassazione può annullare e rimandare gli atti alla Corte d'appello per un giudizio di secondo grado quando riscontri errata qualificazione giuridica dei fatti.

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